AGRICOLTURA, DDL PROCEDE PER DIVENTARE LEGGE: UN FRENO ALLA CEMENTIFICAZIONE

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Redazione

Agricoltura – "Ieri la Conferenza unificata ha dato il via libera al disegno di legge contro il consumo del suolo. Le Regioni e gli Enti locali hanno ritenuto di fare alcune proposte emendative in larga parte condivisibili. Un primo passaggio istituzionale e' stato completato. Questa non può che essere considerata una buona notizia da tutti coloro che credono che la cementificazione dei terreni agricoli del Paese sia un'emergenza nazionale. Ora il nostro obiettivo e' quello di proseguire nell'iter previsto, che richiede un ulteriore passaggio a Palazzo Chigi prima del coinvolgimento del Parlamento, per fare in modo che questo provvedimento diventi legge prima della fine dell'attuale legislatura". Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Mario Catania commenta, in una nota diramata dall’agenzia Agi, il parere espresso ieri dalla Conferenza unificata sul disegno di legge contro il consumo del suolo, varato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 14 settembre.

Un decisivo passo in avanti per raggiungere l'obiettivo di limitare la cementificazione sui terreni agricoli. Questo provvedimento tocca temi molto sensibili, come l'uso del territorio e la sua corretta gestione, ma coinvolge anche la vita delle imprese agricole e l'aspetto paesaggistico dell'Italia. Un sistema che sostanzialmente prevede di determinare l'estensione massima di superficie agricole edificabile sul territorio nazionale. Questa quota viene ripartita tra le Regioni le quali la distribuiscono ai Comuni. In questo modo si ottiene un sistema che vincola l'ammontare massimo di terreno agricolo cementificabile distribuendolo in maniera armonica su tutto il territorio nazionale

Il ministro Catania, già a settembre, ha annunciato l’intenzione di voler interdire i cambiamenti di destinazione d'uso dei terreni che hanno ricevuto i fondi dall'Unione Europea, “infatti  – Ha detto Catania – abbiamo previsto che queste superfici restino vincolate per 5 anni. Inoltre, il provvedimento interviene sul sistema degli oneri di urbanizzazione dei Comuni. Nella normativa attualmente in vigore è previsto che le amministrazioni possono destinare parte dei contributi di costruzione alla copertura delle spese comunali correnti, distogliendoli dalla loro naturale finalità, cioè il finanziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Questo fa sì che si crei una tendenza naturale delle amministrazioni e dei privati a dare il via libera per cementificare nuove aree agricole anche quando è possibile utilizzare strutture già esistenti. Le nuove norme avranno sicuramente un impatto su questo fenomeno".

 

Di seguito, in sintesi, i punti principali del provvedimento:

 

1. Vengono definiti "terreni agricoli" tutti quelli che, sulla base degli strumenti urbanistici in vigore, hanno destinazione agricola, indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati a questo scopo;

 

2. Si introduce un meccanismo di identificazione, a livello nazionale, dell'estensione massima di terreni agricoli edificabili (ossia di quei terreni la cui destinazione d'uso può essere modificata dagli strumenti urbanistici). Lo scopo è quello di garantire uno sviluppo equilibrato dell'assetto territoriale e una ripartizione calibrata tra zona suscettibili di utilizzazione agricola e zone edificate/edificabili;

 

3. Si introduce il divieto di cambiare la destinazione d'uso dei terreni agricoli che hanno usufruito di aiuto di Stato o di aiuti comunitari. Nell'ottica di disincentivare il dissennato consumo di suolo la misura evita che i terreni che hanno usufruito di misure a sostegno dell'attività agricola subiscano un mutamento di destinazione e siano investiti dal processo di urbanizzazione;

 

4. Viene incentivato il recupero del patrimonio edilizio rurale per favorire l'attività di manutenzione, ristrutturazione e restauro degli edifici esistenti, anziché l'attività di edificazione e costruzione di nuove linee urbane.

 

5. Si istituisce un registro presso il Ministero delle politiche agricole in cui i Comuni interessati, i cui strumenti urbanistici non prevedono l'aumento di aree edificabili o un aumento inferiore al limite fissato, possono chiedere di essere inseriti.

 

6. Si abroga la norma che consente che i contributi di costruzione siano parzialmente distolti dalla loro naturale finalità – consistente nel concorrere alle spese per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria – e siano destinati alla copertura delle spese correnti da parte dell'Ente locale.