Albano Laziale, impianto di Roncigliano: il Tar rigetta la richiesta di sospensiva del Comune

ALBANO LAZIALE (RM) – Il Tar del Lazio ha rigettato la richiesta di sospensiva della determina della Regione Lazio con cui sostanzialmente non si revoca l’autorizzazione AIA rilasciata alla Pontina Ambiente sull’impianto TMB di Roncigliano.

La nota del Comune: “L’Aia non può essere volturata”

Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha respinto la richiesta dell’Amministrazione Comunale di Albano Laziale di sospensiva della Determina Regionale che prevede il ripristino dell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico di Roncigliano. Purtroppo, dispiace constatare che il TAR si sia espresso senza entrare nel merito della questione. Soprattutto quando si tratta di argomenti così importanti per la tutela dei cittadini, riteniamo invece necessario debbano essere approfondite le ragioni, in modo che le decisioni abbiano valore e siano comprensibili, anche se non condivisibili. Invece il TAR dice solo che si tratta di “mera volturazione” della originaria Autorizzazione Integrata Ambientale. Ma il problema era proprio questo! A nostro giudizio l’AIA non poteva essere volturata.

Ovviamente non ci fermeremo e ricorreremo al Consiglio di Stato, perché riteniamo assolutamente valide le nostre tesi che entrano nel merito e citano documenti.

L’ordinanza del Tar

Sul ricorso numero di registro generale 14810 del 2019, proposto da Città di Albano Laziale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Scalia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna n.27;

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Colle Verde S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Feroci, Andrea Pavanini, Valeria Zambardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Pontina Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Paolo Clarizia, Avilio Presutti, Francesca Zadotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Avilio Presutti in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10;

e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Associazione Culturale Contro Tutte Le Nocività, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Caporale, Giulia De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, (i) della Determinazione n. G14894 del 31.10.2019 del Direttore della Direzione “Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti” della Regione Lazio, (ii) della nota del medesimo Direttore priva di data e assunta al protocollo della Città di Albano Laziale con il n. 62742 del 29.10.2019, per quanto di ragione (iii) della nota alla stessa allegata assunta al protocollo della Città di Albano Laziale con il n. 62857 del 29.10.2019, (iv) del provvedimento – non conosciuto anche, nel caso, implicito per facta concludentia – con il quale la Regione Lazio ha deciso di non revocare l’AIA della Pontina Ambiente S.r.l., nonché, per quanto di ragione e nei limiti di cui in motivazione, (v) della Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0022295-GAB del 27.10.2014 e di tutti gli atti anche non conosciuti che con la determinazione impugnata possano avere comunque attinenza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Colle Verde S.r.l. e di Pontina Ambiente S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2020 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, come già rilevato da questo Collegio nel ricorso n. 14788 del 2019 RG, la domanda cautelare non appare meritevole di positiva considerazione, attesa la natura del provvedimento gravato di mera volturazione dell’AIA già rilasciata in favore della Pontina Ambiente srl, ai sensi dell’art. 29 nonies del d.lgs. 152 del 2006;
considerato che, attesa la complessità della fattispecie in esame, possono compensarsi le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) rigetta la domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2020 con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente
Mariangela Caminiti, Consigliere
Lucia Gizzi, Primo Referendario, Estensore