Anguillara Sabazia, retribuzione segretario comunale: pubblicazione ex art. 8 Legge 47/1948

ANGUILLARA SABAZIA (RM) – Di seguito la nota di rettifica ex art. 8 Legge 47/1948 del segretario comunale di Anguillara Sabazia dr.ssa Alessandra Giovinazzo tramite l’Avvocato Alessandra Petti

“Scrivo in nome  e per conto  della Dott.ssa  Alessandra  Giovinazzo  la quale sottoscrive  per ratifica la presente, a seguito della pubblicazione in data 17 gennaio  u.s. sul sito del Vostro quotidiano “Osservatore Italia” di un articolo  dal titolo “Anguillara Sabazia, Manciuria­ Ufficio condono e autorizzazione paesistica torni a funzionare. Ecco  l’En plein dell’inettitudine grillina“.

L’articolo che ha ad oggetto un commento del presidente di AnguillaraSvolta, Sergio Manciuria, sulla amministrazione  del Comune di Anguillara riporta la seguente notizia: “La missione da parte della sindaca Anselmo di lasciare nel caos e degrado la nostra città sembra ad un passo dalla realizzazione conferma il Presidente ma noi ci ribelliamo e diciamo basta a queste politiche di profanazione delle più  elementari  norme  di civiltà e senso civico. Se la priorità della “diversamente amministrazione” è aumentare del. 50% la retribuzione di godimento del segretario comunale piuttosto che destinare queste somme ai servizi sociali vuol dire che non c’è rispetto per i deboli e chi è in difficoltà economica”.

Il passaggio relativo alla pretesa ingiustizia e/ o illegittimità dell’attribuzione economica e la sua connessione con la destinazione più opportuna degli stessi fondi ai servizi sociali ed alla difesa dei diritti dei più deboli, legata alla frase precedente, infatti è priva di fondamento e  non   rispetta la verità obiettiva dei fatti andando a ledere l’immagine   personale e professionale, l’onore e la reputazione della mia Cliente.

Infatti:

1)   Non è vero l’applicazione dell’aumento stipendiale quantificato nel 50% di una voce indennitaria legata all’attribuzione di  funzioni aggiuntive sia effettuata in violazione di norme e senso civico. Infatti tale aumento  è regolato dall’art. 41 del CCNL dei Segretari Comunali del16 maggio 2001 e disciplinata dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo  22.12.2003. Esso pertanto è stato attribuito in applicazione della legge ed è erogato a fronte  dell’attribuzione, da ultimo, delle seguenti ulteriori funzioni:

•   Soggetto con il potere  sostitutivo  di cui all’art. 2, comma 9-bis,  della legge n. 241 l 1990 e ss.mm.ii;

•   Presidente della delegazione trattante  di parte pubblica; coordinatore dei responsabili di area;

•   Presidenza e coordinamento conferenza dei responsabili di area;

•   Responsabilità
 
dell’istruttoria  delle deliberazioni di carattere organizzativo  generale dell’ente nonché responsabilità dei relativi atti esectttivi delle stesse deliberazioni;


 Attuazione mobilità interna;

•   Responsabilità dell’istruttoria e dell’attività  esecutiva
di altri pro
vvedimenti  amministrativi;

•   Partecipazione  alle  sedute di organi diversi  dal Consiglio  e dalla  Giunta su richiesta del Sindaco o degli Assessori;

•  Assistenza e  collaborazione,  nel contenzioso   dell’ente,  con i legali esterni, su richiesta del Sindaco;

•   Cura  dell’attività regolamentare dell’ente;

2) Non è vero che tale retribuzione a fronte di  funzioni aggiuntive sia facoltativa.  Infatti, come sopra chiarito, l’aumento predetto deriva da uno specifico assetto normativo ed è obbligatorio e pienamente legale.

3) Non è  vero che queste somme si  sarebbero potuto destinare ai  servizi sociali. Infatti  la voce  di  spesa  relativa alle retribuzioni  del  personale  e  quella relativa ai servizi sociali sono separate, autonome ed inconfondibili  voci di bilancio.

Dott.ssa Alessandra Giovinazzo – Avv. Alessandra Petti