Autisti di linea, SLM Fast-Confsal: “Non possono guidare più di sei ore consecutive senza riposo intermedio”

Sta suscitando interesse la nota della Segreteria delle Provincia di Roma del SLM Fast-Confsal, nato dalla fusione tra la Fast-Confsal Mobilità e il SUL-CT, concernente l’orario di lavoro degli autisti di linea. Che “secondo le normative attualmente in vigore”, spiegano, “non possono guidare più di sei ore consecutive senza riposo intermedio”.

La notizia, diramata da La Voce Trasporti & Diritti, organo ufficiale di informazione della Fast-Confsal, è diventata subito virale, e, sicuramente, avrà notevoli ripercussioni soprattutto in ambito di Atac. Dove, tra il Piano Industriale e gli accordi sindacali siglati nel recente passato, il tempo guida è passato dalle 6h e 20 minuti a 6 e 30, previo incentivo di 10 euro, per arrivare agli attuali 6h e 40. Quaranti minuti in più, oltre le sei ore. Non da meno si trovano i lavoratori di Roma TPL scarl, che hanno turni che, addirittura, vanno oltre le sette ore.

“Tutti i settori di attività pubblici e privati”, recita il volantino, “nell’orario di lavoro che eccede le 6 ore, hanno diritto alla pausa non inferiore a 10 minuti”. Chiare le norme a cui la Segreteria fa riferimento, che sottolineano come i conducenti “non possono lavorare più di 6 ore consecutive senza riposo intermedio”. Ciò, a conti fatti, potrebbe configurare un doppio danno erariale, qualora i dipendenti intentassero le cause contro le rispettive aziende.

“Svolgere un orario di servizio oltre le sei ore senza pause”, spiega il Segretario di Roma Giuliano Parmiani, “appesantisce il lavoro degli autisti sotto il profilo psicofisico, aumentando la stanchezza, la fatica e altri fattori che potrebbero perturbare lo svolgimento del lavoro, provocando danni a se stessi, agli utenti o a terzi. In sintesi danneggiare la loro salute a breve o a lungo temine. Occorre tener conto delle Direttive e Regolamenti Europei nonché della Costituzione Italiana che all’articolo 36 recita, testuale: Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla Legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. Chiusa parentesi.

Il Segretario aggiunge, inoltre, che “il Decreto Legislativo 66 del 2003 tratta esclusivamente dell’orario settimanale, comprensivo degli straordinari, ma a quel Decreto non appartengono alcune categorie, tra cui alcuni lavoratori mobili. Che sono disciplinati da tutt’altra regolamentazione, come gli uomini di mare, il personale di volo, i Vigili del Fuoco, insegnanti, la Protezione Civile, le forze dell’Ordine e altri settori. Quanto scritto nel volantino, eviterebbe agli autoferrotranvieri, ovvero ai Lavoratori Mobili, ripercussioni sulla propria salute, mi preme ribadire, e a fermare di conseguenza la fabbrica degli inidonei. A cui andrebbero eventualmente riconosciuti i danni provocati dalla mancata applicazione delle norme”.

Ma i venticinque minuti introdotti nei turni con l’accordo del 2017? “Quello che può sembrare una conquista”, risponde Parmiani, “non è altro che l’applicazione, dopo quasi cento anni, del Regio Decreto 2328/23 convertito con la Legge 473 del 17 aprile 1925 che computa, all’articolo 17 comma C, l’orario effettivo di lavoro. Pertanto, quei venticinque minuti sono un diritto degli autisti, attesi da ben cento anni e ancora non introdotti nelle aziende private del TPL che agiscono nella Provincia di Roma”.

E sull’applicazione del citato Regio Decreto, si era pronunciata l’ASSTRA – l’Associazione datoriale, nazionale, delle aziende di trasporto pubblico che annoverava anche Atac fino al 2014 – con la circolare 67 del 18 febbraio 2003, avente per oggetto: “Segnalazione giurisprudenza di merito – Tempi di cambio e lavoro effettivo”. “Si segnala alle Aziende”, si legge nel documento, “che, con sentenza n. 873/02 il Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro, è intervenuto sulla riconducibilità dei cd ‘tempi di cambio’ alla nozione di lavoro effettivo”. Inoltre, “il Tribunale”, in conformità alla sentenza della Cassazione Sezione Lavoro n. 15821/2000 stabilisce che sono inclusi come orario lavoro effettivo, “i tempi impiegati dai conducenti di linea”, sottolineava ASSTRA, “per recarsi dal deposito di residenza di cui all’articolo 20 CCNL 1976 al luogo diverso nel quale prendono servizio, nel caso che i due punti non coincidano, nonché del tempo di lavoro per recarsi durante le interruzioni del servizio dovute a plurarità di riprese, dal luogo in cui cessa la parte di prestazione di guida al luogo in cui inizia la nuova parte di prestazione, qualora non coincidano”. “Tali tempi”, conclude la circolare, “andranno computati interamente, ai senti dell’art. 6 lettera C legge 138/58, per i servizi extraurbani, e solo per metà, ai sensi dell’art. 17 lettera C del RDL 2328/23, nell’ipotesi di trasporti pubblici in ambito urbano”.

“Abbiamo come lavoratori Europei e per di più usuranti”, chiosa infine il Segretario, “l’indiscutibilmente diritto a pause intermedie qualora si superassero le 6 ore consecutive di servizio. Abbiamo già dato mandato ai nostri legali, la prima udienza si è svolta il 4 ottobre scorso, dove il Giudice ha nominato il CTU e rinviato al 14 febbraio 2019 l’udienza”.
David Nicodemi