Bracciano, riammesse le liste di Bergodi

Il Tar riammette le due liste di Alberto Bergodi, candidato sindaco di Bracciano. Bergodi ha fatto ricorso al Tribunale amministrativo dopo che la commissione elettorale aveva “bocciato” la presentazione delle due liste che sostengono la sua candidatura.

Intanto la ricusazione della lista del candidato Cinque Stelle Cozzella, confermata anche dal Tar vedrà adesso un ulteriore passaggio in Consiglio di Stato: “Non tutto è ancora deciso”, ha detto il candidato pentastellato.

Fatto e diritto:

In vista delle elezioni amministrative del 2 ottobre 2021, con determina n.76 del 5 settembre 2021 la Sottocommissione elettorale circondariale del Comune di Bracciano ricusava la lista di candidati “Un passo avanti per Bracciano” alla carica di Sindaco e di consigliere comunale, per mancanza del numero minimo di sottoscrizioni, ex art.3, comma 1 della Legge n.81 del 1993 e art.2, comma 1 del D.L. n.25 del 2021 (conv. in Legge n.58 del 2021).

I Sigg.ri Guerino Di Domenico e Aristide Apolloni, delegati presentatori della lista, e il Sig. Alberto Angelo Bergodi, candidato Sindaco della lista medesima, impugnavano l’atto di ricusazione, censurandolo per violazione dell’art.33 del D.P.R. n.570 del 1960, dell’art.3, comma 1 della Legge n.81 del 1993, dell’art.2, comma 1 del D.L. n.25 del 2021 (conv. in Legge n.58 del 2021) nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e del travisamento dei fatti.

I ricorrenti in particolare hanno fatto presente che il 3 settembre si recavano in Comune per produrre la documentazione comprensiva di ben n.58 sottoscrittori; che tuttavia le carte relative ai sottoscrittori e ai corrispondenti certificati elettorali non venivano depositati perché l’addetto all’Ufficio elettorale le riteneva irregolari per la non conformità dei modelli utilizzati; che sussistevano perplessità sul numero dei sottoscrittori necessari anche in relazione alle Istruzioni ministeriali, le quali da un lato fissavano il numero minimo in 34, per la fascia demografica in cui è ricompreso il Comune di Bracciano, dall’altro stabilivano la riduzione a 1/3 del numero – e dunque a 12 -, in ragione del periodo di emergenza da epidemia Covid; che anche altre liste erano state escluse per analoghe ragioni.

Gli interessati hanno sostenuto inoltre che il mancato deposito di tutte le sottoscrizioni necessarie era stato causato dalla scarsa chiarezza delle Istruzioni e dalla condotta dell’addetto all’Ufficio elettorale comunale; che inoltre la ricusazione non era stata preceduta da un’adeguata fase istruttoria ed era avvenuta senza consentire ai delegati l’integrazione della documentazione; che per essendo stata presentata una lista con soli n.23 sottoscrittori l’Amministrazione aveva rilasciato n.58 certificati elettorali; che la Sottocommissione elettorale non aveva chiesto chiarimenti; che trattandosi di fatto dell’Amministrazione e di errore scusabile poteva procedersi col soccorso istruttorio.

I Sigg.ri Marco Tellaroli, delegato della lista “Movimento 5 Stelle” e Alessandro Persiano, delegato della “Lista civica Cozzella Renato Sindaco”, si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame.

Parimenti si costituivano in giudizio per il rigetto dell’impugnativa il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma; la Prefettura depositava poi apposita relazione a confutazione dei fatti riportati dai ricorrenti.

Nell’udienza speciale elettorale del 13 settembre 2021 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Il Collegio reputa il ricorso fondato e dunque da accogliere, per le ragioni assorbenti di seguito esposte.

Va premesso al riguardo che, secondo l’art.3, comma 1f della Legge n.81 del 1993, per la fascia demografica in cui rientra il Comune di Bracciano, i sottoscrittori di lista dovevano essere almeno n.100; che in base all’art.2, comma 1 del D.L. n.25 del 2001 (conv. in Legge n.58 del 2021), detto numero, per le elezioni comunali del 2021, per via dell’emergenza da epidemia Covid, veniva ridotto a 1/3; che pertanto il numero minimo di sottoscrittori richiesti era di 34.

E alla luce delle suddette chiare disposizioni legislative dovevano essere lette le Istruzioni ministeriali, diramate espressamente in vista delle consultazioni elettorali del 2021, a pag.39 richiamando le pertinenti disposizione di legge esattamente nei termini dianzi suesposti, ovvero riferendosi a un originario numero minimo di sottoscrittori di lista, poi per il 2021 ridotti a 1/3, e a pag.40 fissando in concreto il dato numerico, del pari ovviamente riferito alla tornata elettorale del 2021, in 34 per la fascia demografica in cui è incluso il Comune di Bracciano.

Tanto premesso, occorre nondimeno evidenziare al riguardo che i delegati di lista si presentavano in prima battuta presso l’Ufficio elettorale comunale con la documentazione corretta, ovvero con una lista di n.58 sottoscrittori, su modelli formato A3 di 4 facciate ciascuno, con autentica in calce all’ultima facciata di ciascun foglio e attestazione dell’autentica di n.58 sottoscrizioni nell’ultima facciata dell’ultimo foglio (cfr. doc.2 al ricorso) – documentazione esibita anche in originale dal legale dei ricorrenti in sede di udienza -, nonché con i corrispondenti certificati elettorali (cfr. doc.2.1 al ricorso); che tuttavia l’addetto all’Ufficio elettorale faceva notare ai predetti delegati che, in base alla normativa dettata per l’emergenza Covid, il numero minimo delle sottoscrizioni era ridotto a 1/3 del numero minimo originario e che, dalla lettura delle susseguenti Istruzioni ministeriali, era fraintendibile dunque un dato minimo desunto di n.12 sottoscrizioni in luogo di quello corretto di n.34 (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, doc.4 al ricorso e ulteriore relazione dell’Ufficio, deposito dell’Amministrazione del 10 settembre 2021); che dunque i delegati medesimi si determinavano a presentare n.23 sottoscrizioni, con i corrispondenti certificati elettorali (cfr. doc.3, 3.1 al ricorso).

Orbene è ben vero che in materia elettorale le esigenze di certezza che sovrintendono all’applicazione delle regole del procedimento e quelle, coerenti, di tutela della par condicio di coloro che concorrono alla competizione richiedono il rigoroso rispetto dei termini e delle forme prescritti dalla legge in materia; purtuttavia possono rinvenirsi, anche in ossequio all’altro principio generale del favor partecipationis, ipotesi circoscritte, alla ricorrenza di circostanze eccezionali, in cui ammettere l’errore scusabile, ovvero per fatti obiettivamente non imputabili, come tali, ai presentatori della lista ed oggettivamente riconducibili a fattori causali del tutto estranei alla loro sfera di controllo e di prevedibilità (cfr., tra le altre, Cons. Stato, III, n.5362 del 2020, n.3027 del 2019).

Ciò è quanto emerge per l’appunto nel caso de quo, laddove i delegati di lista sono stati indotti in errore da quanto riferito dall’Ufficio elettorale comunale, fonte informativa qualificata per la presentazione della relativa documentazione.

Giova in ultimo rilevare al riguardo che le recentissime pronunce della Sezione non possono costituire precedenti utili per la definizione della presente controversia, atteso che in quei casi non erano prodotte in giudizio le copie delle sottoscrizioni e dei certificati elettorali (cfr. TAR Lazio, II bis, n.9713 e n.9714 del 2021).

Ne consegue che l’atto impugnato n.76 del 5 settembre 2021, di ricusazione della lista “Un passo avanti per Bracciano”, va annullato e va disposta l’ammissione della lista alla competizione elettorale.

In considerazione dei fatti di causa sussistono nondimeno giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.8772/2021 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato, con ammissione della lista “Un passo avanti per Bracciano” al procedimento elettorale.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2021 con l’intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

Brunella Bruno, Consigliere