CAPENA, ELEZIONI: IL MAESTRALE LANCIA DUBBI SULLA LEGITTIMITA' DEL MOVIMENTO ANNO ZERO AD UTILIZZARE IL SIMBOLO 5 STELLE

Alberto De Marchis

Capena (RM) – Colpo di scena politico a Capena dove la palla in rete l’ha tirata la lista civica “Il Maestrale” che corre alle prossime amministrative candidando a sindaco Alessandro Ristich e che vede come capolista Mirta Paganelli. Dopo diverse verifiche effettuate dopo un attento riscontro sul meet – up del sito ufficiale del Movimento 5 Stelle, “il Maestrale” sostiene che il Movimento Capena Anno Zero non sarebbe legittimato ad utilizzare il simbolo del Movimento 5 Stelle perché in netta e palese contraddizione con il "Percorso etico e qualitativo" che disciplina le regole per partecipare alle elezioni e per candidarsi. “Siamo davvero stanchi delle chiacchiere – dice il capolista Mirta Paganelli – abbiamo lavorato troppo in questi anni per stare dietro alle diffamazioni ed al fango che i signori della lista 5 stelle/Annozero praticano come unica loro attività contro di noi per cercare di vincere le elezioni. E allora tagliamo una volta per tutte la testa al toro e diciamo un pò di verità: Quella lista secondo noi non è legittimata da Grillo”. Insomma il Maestrale sostiene che chi fa politica da 30 anni deve lasciare spazio a coloro che perseguono nel concreto un obiettivo che rappresenti le esigenze reali dei cittadini di Capena.

Di seguito il testo dove sono specificati i criteri di ammissibilità per i candidati 5 stelle:

La compatibilità dei candidati oltre far riferimento alle leggi (fonti elencate successivamente) deve superare i seguenti criteri per l’ammissibilità, inderogabili senza eccezioni.
Chi sarà proposto come candidato per le liste regionali dovrà avere i requisiti richiesti dal Non-Statuto e dal blog beppegrillo.it
– essere iscritto al movimento ad una certa data (da definire)
– Attivismo sul territorio 1)
– non avere condanne o procedimenti penali il corso
– non essere iscritto ad altri partiti o movimenti politici
– essere residente nel luogo
– esibire il proprio curriculum vitae
– esibire lo stato patrimoniale 2) (decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, attuazione della legge 190 del 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”)
In ottemperanza (comprese le recenti leggi) e in consolidamento delle legge vigenti si rammenta l’incompatibilità e l’ineleggibilità per i seguenti motivi:
Ineleggibilità
– Essere tesserati in un partito oppure altro movimento politico (da almeno due anni dalla candidatura ?)
– Aver ricoperto ruoli esecutivi , dirigenziali, eletto in un partito o in un movimento politico
– Essere stato candidato nelle ultime due tornate elettorali (criteri M5S elezioni 2013 Regione Lazio)
– Non essere residente nel comune di Guidonia Montecelio (dal portale del movimento)
– Avere nello stato patrimoniale evidenti conflitti d’interesse con attività connesse all’istituzione comunale (D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 , D.gls n.190)
Incompatibilità
– colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o
appalti, nell’interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti (Ministero Dell’Interno – Direzione Dei Servizi Elettorali – Elezione
diretta del sindaco e del consiglio comunale “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature” art.63 comma 2)
– coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che abbiano in corso o che abbiano avuto nei due anni precedenti nell’amministrazione appalti di lavori o di
servizi comunali o in qualunque modo loro fideiussore (il candidato deve rinunciare a qualsiasi tipo di appalto fintanto dura il proprio mandato) in qualità di titolari, socio, amministratore, azionista,
rappresentante legale o quant'altro abbia a che fare con l'impresa appaltatrice (estensione ai consiglieri del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 art.61 agg. 4/2013)
– coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano o abbiano mai coperto nell’amministrazione ruoli politici (consiglieri, assessori etc) (estensione dal
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 61, comma 1, n. 2)
– Amministratore di ente, istituto o azienda partecipata dal comune o dalla provincia o dalla regione
1) Si definisce attivo colui che frequenta con assiduità manifestazioni, iniziative popolari, riunioni, partecipa alle iniziative territoriali sia in comitati che in gruppi locali o regionali
2) 2) Art.1 comma 35 precisazione degli obblighi di pubblicità di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui alla lettera a) devono concernere almeno la situazione patrimoniale complessiva del titolare, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica;