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Centro Psicologia Castelli Romani, disturbo da stress post-traumatico: come riconoscere i sintomi e perché chiedere aiuto

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Le persone che nella vita si trovano ad affrontare un evento traumatico vivono una sofferenza psicologica che può essere molto variabile ma comunque molto intensa, i sintomi potrebbero spaziare dall’ansia fino alla paura, alla rabbia, all’aggressività e all’irascibilità ma potrebbero anche essere caratterizzati da ritiro emotivo e sociale fino ad arrivare a veri e propri sintomi dissociativi.

Un evento traumatico lascia un segno quasi indelebile nella persona che lo vive, non è possibile cancellarne il ricordo ma è possibile lavorare con le persone traumatizzate per ridurne l’impatto negativo sulla vita personale, cercando di elaborare ed ammortizzare gli effetti psicologici disfunzionali mettendo la persona nelle condizioni di poter integrare l’esperienza in modo funzionale e compatibile con la propria storia personale e le proprie risorse emotive e psicologiche.

Il Disturbo Post Traumatico da Stress è un disturbo psicologico specifico che si verifica in persone esposte a eventi catastrofici e come tale richiede un intervento psicologico da parte dei professionisti della salute mentale perché sopravvivere all’evento stesso non garantisce in alcuno modo l’annullamento degli effetti psicologici negativi derivanti dell’essere stati esposti alla situazione traumatica.

La caratteristica essenziale del DSPT  (Disturbo da Stress Post-Traumatico) è lo sviluppo di sintomi tipici che seguono l’esposizione ad uno o più eventi traumatici, il tipo si sintomi che ogni individuo manifesterà è variabile e non prevedibile, alcuni rivivranno con paura i sintomi emotivi e comportamentali in altri saranno gli stati d’animo disforici e i pensieri negativi a creare maggiore sofferenza, in altri ancora si manifesteranno in modo predominante i sintomi dissociativi, in tutti comunque il livello di sofferenza sarà intenso e doloroso fino a compromettere la qualità della loro vita.

Tra gli eventi che possono essere definiti come traumatici possiamo indicare: una malattia importante che mette a rischio la vita, essere esposti alla guerra, ad un terremoto, o ad una aggressione fisica come una rapina o un scippo, una violenza sessuale, un rapimento o un attacco terroristico fino ad arrivare ai disastri naturali più importanti. Il DSPT potrebbe risultare particolarmente grave quando il fattore stressante è interpersonale e intenzionale come il subire una tortura o una violenza sessuale. L’evento traumatico può essere rivissuto in vari modi: tramite ricordi ricorrenti intrusivi ed involontari riguardanti l’evento; sogni spiacevoli che ripetono l’evento e che sono collegabili alle principali minacce contenute nell’evento traumatici; la persona potrebbe sperimentare stati dissociativi di durata variabile – da pochi secondi fino a qualche giorno – durante i quali si rivivono  fasi dell’evento come se lo si rivivesse in quello stesso istante con tutto il correlato emotivo che ne consegue. 

La letteratura internazionale ha identificato alcuni criteri diagnostici la cui presenza è necessaria perché il disturbo possa essere identificato come post-traumatico da stress.

Vediamo in elenco i criteri diagnostici secondo la classificazione internazionale del Manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali – DSM V (2013):

A – Esposizione a morte reale o ad una minaccia di morte, a una grave lesione, a violenza sessuale nei seguenti modi: fare esperienza diretta, assistere direttamente ad un evento accaduto ad altri, essere esposti ripetutamente all’esperienza diretta o a dettagli dell’evento (questo vale in modo particolare per agenti di polizia o per i soccorritori sanitari ad esempio).

B – Presenza di sintomi intrusivi legati all’evento traumatico, la cui comparsa è successiva all’evento stesso come ricorrenti ed intrusivi ricordi spiacevoli, sogni spiacevoli legati all’evento, avere sofferenza psicologica in tutte quelle situazioni che possono richiamare o ricordare o essere in qualche modo legate all’evento.

C – Evitamento di situazioni  o stimoli associati all’evento traumatico, tentativi ripetuti di evitare ricordi, pensieri, sentimenti; evitare inoltre persone, luoghi e situazioni ricollegabili in qualche modo all’evento traumatico.

D – Pensieri ed emozioni negative associate all’evento traumatico; non ricordare dettagli dell’evento, essere convinti di essere responsabili o comunque alimentare una idea negativa di sé stessi, avere persistentemente uno stato emotivo di tipo negativo; distacco dalla vita sociale e relazionale.

E – Alterazione della reattività, mostrando un comportamento rabbioso ed irritabile, o spericolato ed autodistruttivo, avere marcate difficoltà di concentrazione, difficoltà nell’addormentamento e nel  mantenimento del sonno.

F – Tutte le alterazioni sopra elencate devono avere una durata in termini di comparsa di più di un mese.

G – L’alterazione generale del funzionamento deve essere causa di disagio consistente sia in ambito sociale che lavorativo.

H – Le alterazioni non sono attribuibili ad uso di sostanze o ad altre condizioni mediche generali.

Potrebbe accadere di provare una forte sofferenza psicologica quando si è esposti a eventi o situazioni che ricordano, raccontano o simboleggiano un aspetto dell’evento traumatico – una somiglianza o essere nello stesso luogo, avere le stesse condizioni climatiche, sentire uno stesso odore … – infatti, il fattore scatenante potrebbe anche essere lo sperimentare una stessa sensazione fisica. Le persone con DSPT possono mostrare una distorta considerazione delle cause determinanti l’evento con una tendenza continua a incolpare sè stessi come causa dell’evento. Frequentemente queste persone mostrano una considerevole diminuzione dell’interesse nei confronti di attività piacevoli, persistente incapacità di provare emozioni positive, aumentata sensibilità alle potenziali minacce sia quelle direttamente collegate all’evento traumatico che non. Sono frequenti i problemi relativi alla sfera del sonno sia nella fase dell’addormentamento che nella possibilità di mantenere il sonno soprattutto a causa di incubi notturni o a preoccupazioni relative alla propria sicurezza personale. Infine nelle situazioni più importanti alcuni individui mostrano sintomi dissociativi sia in senso di depersonalizzazione come sensazione di distacco dal proprio corpo che come derealizzazione  e cioè distacco dal mondo intorno a loro.

Lo sviluppo e il decorso del DSPT è interessante, si può manifestare in qualsiasi età (per i bambini da 0 a 6 ani si rimanda a specifica letteratura), i sintomi generalmente insorgono in  genere nei primi 3 mesi dopo il trauma, la ricorrenza e l’intensificazione dei sintomi può verificarsi in risposta a situazioni che ricordano il trauma, a fattori stressanti della vita quotidiana o a recenti eventi traumatici appena vissuti.

Bibliografia di riferimento:

DSM-5 Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, Raffaello Cortina Editore, 2014

Dr.ssa Catia ANNARILLI

Psicologa e Psicoterapeuta – Terapeuta EMDR

Centro Psicologia Castelli Romani

cell. 3471302714

catia.annarilli@gmail.com 6;\

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Costume e Società

Lotta contro chi bestemmia: la crociata di un bar del Trevigiano

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Multa a chi bestemmia nel locale: accade nel Bar Sport di Castello di Godego (Treviso) per iniziativa dei gestori.

Un vaso in vetro che serviva per le caramelle, come riporta il Gazzettino, ora viene utilizzato dai gestori Daniele, Michela e la figlia Camilla Muledda per inserire una multa simbolica che va da 1 a 5 euro.

Il contenitore è stato strategicamente posizionato sopra il bancone del bar con il cartello delle sanzioni. L’iniziativa è partita circa un mese fa e il vaso si sta lentamente riempiendo.
I titolari sottolineano che nulla è fatto per i soldi ma per ricordare che la bestemmia è effettivamente perseguibile come illecito. “Il denaro è solo un pretesto – chiariscono – quasi un gioco per invitare i nostri clienti a stare attenti con le parole e ancor di più con le bestemmie”.
Il mese trascorso con il vaso in bella vista, dicono ancora, è stata una sorta di sperimentazione che ha dato risultati positivi. “La cosa che ci ha colpito favorevolmente – ammettono – è che parecchi avventori hanno messo un euro solo per solidarietà con la nostra iniziativa”. 

Fino al 1999, la bestemmia in Italia era prevista dal codice penale come reato, inserita fra le contravvenzioni «concernenti la polizia dei costumi». La formulazione originaria (del 1930) dell’articolo 724 del codice penale puniva solo l’offesa alla religione cattolica, ma nel tempo maturò la convinzione che tale limitazione fosse lesiva del principio di uguaglianza: si sostenne che per effetto del Concordato del 1984 era caduto lo status di «religione dello Stato» e con esso la differenziazione fra i diversi credi religiosi. Si iniziò perciò a discutere se prevedere anche l’offesa ad altri credi.

Con la sentenza 18 ottobre 1995, n. 440 della Corte costituzionale si estese la condotta sanzionabile all’offesa alla divinità venerata in ogni credo religioso, non più solo a quella venerata nella religione cattolica. La corte sostenne: «si impone ormai la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza» e dichiarò così l’illegittimità costituzionale dell’art. 724, primo comma, del codice penale, cioè quello che definiva il Cattolicesimo religione di Stato («o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato»).

Dal 1999 la bestemmia non ricade più tra i reati: è considerata un illecito amministrativo, essendo stata depenalizzata con la legge 25 giugno 1999, n. 205. La versione attuale (vigente al 2021) dell’articolo 724 c.p. (“Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti”) è la seguente:

«Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità [o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato], è punito con la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 309. La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti. (parte dichiarata costituzionalmente illegittima)»

L’oltraggio rivolto alla Madonna o ai santi è stato ritenuto non sanzionabile in quanto questi non sono divinità: con questa motivazione infatti il 6 novembre 1996 la pretura di Avezzano ha prosciolto un imputato al quale era stato contestato il fatto di aver bestemmiato in pubblico il nome di Dio e della Madonna: limitatamente alla bestemmia nei confronti di Dio il reato è stato considerato estinto per prescrizione (essendo avvenuto il 12 agosto 1993), mentre per la bestemmia nei confronti della Madonna l’imputato ha ottenuto l’assoluzione in quanto «il fatto non è previsto dalla legge come reato».

Ancora, il 29 luglio 2007, il procuratore di Bologna ha presentato richiesta di archiviazione in ordine a una denuncia per vilipendio a carico di un’associazione gay che aveva allestito, nella stessa città, uno spettacolo considerato offensivo verso la Madonna. Il 13 novembre la richiesta di archiviazione è stata accolta dal GIP del tribunale di Bologna, tuttavia dal mondo cattolico (ma anche da alcuni ambienti liberali sono arrivate critiche sia all’attuale quadro legislativo, che viene considerato inadeguato, sia al procuratore stesso, che sarebbe stato troppo fiscale nell’applicare la legge. Sostanzialmente la contestata inadeguatezza starebbe nel fatto che il legislatore vorrebbe tutelare la sensibilità religiosa dei credenti, tuttavia le leggi vigenti non permettono di sanzionare la bestemmia rivolta alla Madonna, che è una figura fondamentale del culto cattolico e alla quale il sentimento religioso di molti fedeli è fortemente legato. Infatti, come spiegato anche dal GIP di Bologna, l’articolo 404 del codice penale sanziona l’oltraggio alla religione mediante vilipendio di cose legate al culto, ma non delle figure (Madonna, santi, profeti ecc.) oggetto del culto stesso. Quindi è sanzionabile un’ingiuria pubblicamente rivolta a una statua della Madonna, ovvero rivolta a un simulacro, e non si sanziona invece l’oltraggio alla Madonna in sé che, non essendo divinità, non ricade nell’ambito del succitato articolo 724 che regolerebbe altrimenti questo genere di reato.

Un altro fronte di critica all’attuale quadro legislativo sulla bestemmia, completamente diverso dal precedente, deriva dal pensiero laico e umanista. Secondo alcuni (ad esempio la UAAR), il reato di bestemmia è giudicato anacronistico e legato a una volontà del legislatore di garantire una posizione di privilegio alle organizzazioni religiose, compromettendo inoltre la libertà di pensiero e di critica garantita dalla Costituzione italiana:

«I recenti interventi della Corte costituzionale, del Parlamento e del Governo non hanno risolto l’assurdità di una tutela legale della bestemmia. Oltre a essere diventata, in alcuni casi, quasi un intercalare, va riaffermato con forza che la bestemmia, al giorno d’oggi, non rappresenta altro che la tutela giuridica di “persone” la cui esistenza è indimostrabile. Nel 2014, persino dall’Onu sono emerse richieste di abrogare ogni legislazione anti-blasfemia.»

A questo proposito, in una sentenza della Corte di cassazione del 27 marzo 1992, sull’articolo 724 si stabilisce che

«… assurdo e fuori di luogo è il voler ricondurre la bestemmia alla manifestazione del pensiero e alla libertà costituzionalmente garantita di tale manifestazione (sia sotto il profilo dell’art. 21 che dell’art. 19 che, del primo, costituisce specifica enunciazione). Ciò che, invero, vien sanzionato, con la norma in questione, è il fatto di bestemmiare con invettive e parole oltraggiose: non la manifestazione di un pensiero, ma, una manifestazione pubblica di volgarità. Ed è pur superfluo il rilievo che, comunque, il diritto di libera manifestazione del pensiero trova il suo limite proprio nel divieto delle manifestazioni contrarie al buon costume (art. 21, ultimo comma, Cost.): le manifestazioni, cioè, perseguite, appunto, in concreto, dalle norme sulla polizia dei costumi.»

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Cronaca

Venezia, ecco le nuove regole per accedere in città

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La Giunta comunale veneziana ha approvato l’emendamento con il testo finale della delibera che istituisce il “Regolamento per l’istituzione e la disciplina del Contributo di accesso, con o senza vettore, alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre Isole minori della Laguna”. La delibera ora sarà inviata alle commissioni competenti e andrà in Consiglio comunale per la sua approvazione il prossimo 12 settembre. Il provvedimento fissa le linee guida per l’introduzione di un nuovo sistema di gestione dei flussi turistici, con la definizione di principi generali, esclusioni, esenzioni, controlli e sanzioni, attraverso una piattaforma multicanale e multilingua che sarà resa disponibile a breve. L’obiettivo è quello di disincentivare il turismo giornaliero in alcuni periodi, in linea con la delicatezza e unicità della Città. La sperimentazione per il 2024 sarà per circa 30 giornate, che verranno definite dalla Giunta con un apposito calendario nelle prossime settimane. In linea generale, si concentrerà sui ponti primaverili e sui week end estivi. Nello specifico si è stabilito che il Contributo di accesso dovrà essere corrisposto da ogni persona fisica, di età superiore ai 14 anni, che acceda alla Città antica del Comune di Venezia, salvo che non rientri nelle categorie di esclusioni ed esenzioni. In linea generale, il contributo sarà richiesto ai visitatori giornalieri. A norma di legge, non dovranno pagare il Contributo di accesso i residenti nel Comune di Venezia, i lavoratori (dipendenti o autonomi), anche pendolari, gli studenti di qualsiasi grado e ordine di scuole e università che hanno sede in Città antica o nelle Isole minori, i soggetti e i componenti dei nuclei familiari di chi risulta aver pagato l’IMU nel Comune di Venezia.
 
Esenzioni
 
Sono esentati dal pagamento del Contributo di accesso coloro che soggiornano in strutture ricettive situate all’interno del territorio comunale (turisti pernottanti), i residenti nella Regione Veneto, i bambini fino ai 14 anni di età, chi ha necessità di cure, chi partecipa a competizioni sportive, forze dell’ordine in servizio, il coniuge, il convivente, i parenti o affini fino al 3° grado di residenti nelle aree in cui vale il Contributo di accesso, ed una serie ulteriore di esenzioni previste nel Regolamento. Dopo l’approvazione del Consiglio Comunale, infatti un’ulteriore delibera di Giunta definirà, oltre alle giornate interessate dal contributo, specifici dettagli e declinazioni, come ad esempio l’esenzione per tutte le isole minori della Laguna, le fasce orarie di validità del contributo e il valore dello stesso, che inizialmente sarà posto a 5 euro. In quella delibera, la Giunta definirà anche le modalità di prenotazione obbligatoria per alcune categorie di esenzione, in modalità smart e telematica. Ad esempio, tutti i residenti in Veneto non pagheranno alcun contributo, ma avranno l’obbligo di prenotarsi sul portale apposito.
 
“Dopo aver ascoltato i cittadini, attraverso una consultazione online, e aver recepito alcune indicazioni nella fase di confronto interna al Consiglio comunale abbiamo elaborato un’integrazione alla versione originaria del Contributo d’accesso – spiega l’assessore al Turismo Simone Venturini – L’abbiamo fatto nella convinzione che l’idea di prenotabilità della città dovesse essere la più partecipata possibile. Ci poniamo così come apripista a livello mondiale, consapevoli dell’urgenza di trovare un nuovo equilibrio tra i diritti di chi a Venezia ci vive, ci studia o ci lavora e di chi visita la città. Per questo, in determinati periodi e in alcune giornate, si rende necessaria una gestione dei flussi innovativa, in grado di porre un freno al turismo giornaliero. Da oggi inizia un percorso che intraprendiamo con umiltà, consapevoli che ci saranno problemi da risolvere e ostacoli da superare. Nessuno ci ha indicato la strada prima, la stiamo tracciando noi nella convinzione che la gestione del turismo è una priorità per il futuro della nostra città. Una città che rimarrà sempre aperta a tutti. La sua prenotabilità non è infatti uno strumento per fare cassa (anzi, permetterà di coprire solo i costi del sistema) ma garantirà ai residenti una qualità della vita migliore e ai turisti pernottanti una visita in grado di regalare emozioni più vivide. Dopo un lungo e difficile iter è arrivato il momento di agire concretamente, come siamo abituati a fare”. “Con la massima umiltà saremo pronti a correggere il provvedimento, con una serie di delibere di Giunta,  finalizzate alla definizione delle modalità operative del Regolamento – prosegue l’assessore al Bilancio Michele Zuin – Si tratta di un punto di svolta rilevante nella gestione dei flussi turistici di Venezia, sperimentale,  per questo avvieremo un confronto continuo e diretto con tutte le categorie economiche e sociali per monitorare assieme gli effetti a breve e medio termine, in un’ottica di coinvolgimento di tutti gli interessati. Le esenzioni rispondono a norme di buon senso per garantire l’accesso a Venezia a chi lavora, studia, ha i propri affetti, ha esigenze sanitarie o deve recarsi per necessità nel capoluogo della Regione, che ospita tantissime funzioni amministrative. Il messaggio che vogliamo dare è che Venezia è accessibile, aperta, ma i visitatori, sia nazionali che internazionali, devono comprendere che serve una programmazione per gestire al meglio l’equilibrio tra residenzialità e turismo”
Privo di virus.www.avast.com



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Costume e Società

Milano, arriva “Dinosauri in città”: la mostra che sta girando l’Italia con esemplari robotizzati e a grandezza naturale per uno straordinario viaggio nel tempo

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Dal 30 settembre Milano Segrate, accanto al Centro Esposizioni Novegro
 
Arriva anche a Milano Segrate la mostra “Dinosauri in città”, che sta girando l’Italia con esemplari robotizzati e a grandezza naturale per uno straordinario viaggio nel tempo. Dal 30 settembre Milano Segrate, accanto al Centro Esposizioni Novegro. E se un gruppo di dinosauri sbarcasse improvvisamente in una metropoli? Dopo il successo registrato a Roma, Genova, Torino anche Milano si prepara ad ospitare un grande evento come “Dinosauri in città”, dal 30 settembre a Milano Segrate, accanto al Centro Esposizioni Novegro.
 
C’è stato un tempo in cui sulla terra dominavano dinosauri e rettili. Milioni di anni fa questi animali popolavano anche il cielo e i mari fino alla loro estinzione, un mistero tra i più affascinanti della storia che ancora oggi è oggetto di studio da parte di numerose teorie scientifiche. Nessuno ha mai visto un dinosauro ma, grazie alla ricostruzione dei fossili rinvenuti, molti studiosi hanno potuto risalire alle loro dimensioni, forme ed abitudini.
 
Ecco, quindi, che appassionati e curiosi potranno visitare ed ammirare la mostra dedicata a questi splendidi animali in oltre 1800 metri quadrati di esposizione con modelli robotizzati e a grandezza naturale. Un tour che ha registrato nelle sue varie tappe grandi consensi di pubblico ed entusiasmato le famiglie. Fino al 5 novembre la mostra sarà visitabile con  orari feriali, dalle 15 alle 20, mentre sabato e domenica (compresi i  festivi)i dalle 10 alle 13  e dalle 15 alle 20 con orario continuato ed accessibile in qualunque momento.
Privo di virus.www.avast.com



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