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CIAMPINO – Le attività ricettive gestite da enti religiosi, anche se condotte senza scopo di lucro e per finalità spirituali, sono soggette al pagamento dell’imposta di soggiorno qualora offrano servizi professionali a fronte di un corrispettivo. Lo ha stabilito il TAR del Lazio (Sezione Seconda Bis) con la sentenza n. 00346/2026, pubblicata il 9 gennaio 2026, respingendo il ricorso presentato dalla Provincia Romana dell’Ordine dei Carmelitani dell’Antica Osservanza contro il Comune di Ciampino. L’Ente ecclesiastico è stato inoltre condannato al pagamento di 6.000 euro per le spese di giudizio.
L’origine del contenzioso
La battaglia legale è scaturita dall’impugnazione del Regolamento comunale n. 41/2019 sull’imposta di soggiorno e delle sue successive modifiche. L’Ordine religioso, che gestisce a Ciampino la casa di accoglienza e spiritualità “IL CARMELO”, ha agito in giudizio dopo aver ricevuto due avvisi di accertamento per l’omesso versamento del tributo negli anni 2020 e 2021.
Il ricorrente sosteneva che l’imposta non dovesse essere applicata alla propria struttura, in quanto l’accoglienza sarebbe stata finalizzata esclusivamente ad attività di culto, formazione spirituale e pellegrinaggio, esulando quindi dalla natura “turistica” prevista dalla legge.
Le motivazioni del ricorso e la decisione dei giudici
Il TAR ha analizzato punto per punto le lamentele dell’Ente ecclesiastico, definendole infondate:
- Legittimazione del Comune: L’Ordine sosteneva che Ciampino non avesse i requisiti di “città d’arte” o “località turistica” per istituire il tributo. Tuttavia, i giudici hanno chiarito che, ai sensi della Legge Regionale del Lazio n. 7/2018, tutti i comuni della Regione sono considerati turistici ai fini dell’imposta di soggiorno. Inoltre, la vicinanza alla Via Appia Antica e la presenza dell’aeroporto qualificano l’area come zona di servizi turistici.
- Natura della struttura: “IL CARMELO” è stata classificata come una “casa per ferie”, categoria che rientra a pieno titolo tra le strutture ricettive soggette all’imposta, indipendentemente dalla finalità del soggiorno (sia esso per diporto, lavoro o religione). La struttura, peraltro, è stata descritta come “imponente”, dotata di 132 camere, parco e piscina olimpionica a pagamento.
- Attività d’impresa vs Religione: La sentenza ribadisce che, secondo il Concordato e la Legge n. 222/1985, le attività diverse da quelle di religione o culto svolte da enti ecclesiastici sono soggette alle leggi dello Stato e al relativo regime tributario. L’offerta professionale di un servizio dietro corrispettivo configura un’attività d’impresa, che non muta natura solo perché esercitata da un ente religioso.
- Scopo di lucro: Il TAR ha precisato che la mancanza di “scopo di lucro soggettivo” (ovvero la divisione degli utili) è irrilevante: l’attività economica di diritto comune deve comunque essere assoggettata alla disciplina fiscale ordinaria.
L’esito finale
Il Collegio giudicante, presieduto da Michelangelo Francavilla, ha confermato la piena legittimità dell’operato del Comune di Ciampino. Oltre al rigetto del ricorso, la Provincia Romana dell’Ordine dei Carmelitani è stata condannata a rifondere al Comune le spese legali per un totale di 6.000 euro, oltre accessori di legge. La sentenza segna un punto fermo sulla parità di trattamento tributario tra strutture ricettive laiche e religiose che operano sul mercato dei servizi di accoglienza.