CONSUMATORI TARTASSATI DAI DEBITI INFONDATI: L'ANTITRUST SOSPENDE I RECUPERI IN CAPO ALLE SOCIETA' GERI E ELLIOT

L’invio di solleciti e messaggi redatti con modalità potenzialmente ingannevoli e aggressive, appaiono idonei a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio cui sono diretti spingendolo, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, al pagamento dei crediti o ad effettuare le telefonate su un numero a pagamento.

di Cinzia Marchegiani

L’Antitrust nella riunione del 19 marzo 2014 ha disposto la sospensione di ogni attività diretta al recupero alla GE.RI S.r.l. e la ELLIOT S.r.l. a tutela dei consumatori bersagliati da solleciti di pagamento, effettuati con modalità aggressive e scorrette relativamente a presunti crediti, infondati o prescritti. Nel provvedimento del 9 aprile 2014 pubblicato sul sito dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si apprende che secondo le informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo e le segnalazioni della Guardia di Finanza, di varie associazioni di consumatori (Aduc, movimento consumatori, associazione consumatori, confconsumatori, ctcu, associazione tutela dei consumatori, federconsumatori, unione nazionale consumatori, adiconsum) e di numerosi consumatori, pervenute, in particolare, a gennaio 2014, e, da ultimo, a metà marzo, la GERI Gestione Rischi S.r.l. avrebbe sollecitato, a mezzo apposite comunicazioni via posta nonché attraverso mail, telefonate ed sms, il pagamento – su incarico di diversi committenti – di presunti crediti, non dettagliati o infondati o prescritti o comunque contestati, anche minacciando, in caso di mancato pagamento, azioni legali o specificando che “al fine di ritentare la composizione bonaria del Vostro debito, desideriamo informarvi che abbiamo predisposto la visita di un nostro funzionario che si recherà all’indirizzo su indicato o eventualmente presso il vostro posto di lavoro”. Inoltre veniva prospettato ai consumatori – attraverso solleciti di pagamento ed sms – di contattare una numerazione a pagamento. In particolare, avrebbe inviato solleciti di pagamento, a mezzo missiva o mail, spingendo a contattare, “per eventuali comunicazioni”, il numero “895. 895. 8915”, numerazione che risulta sottoposta, come ivi stesso specificato, ad una onerosa tariffazione (“il costo della chiamata da rete fissa è di 96 centesimi al minuto + 12 centesimi di scatto alla risposta. Iva inclusa. Il costo massimo da rete mobile è di 1,56 euro al minuto + 15 centesimi di scatto alla risposta. Iva inclusa.”). I destinatari venivano anche raggiunti da sms con l’invito a contattare una numerazione specifica per effettuare delle “verifiche amministrative”.

Nel documento si legge nello specifico, che la modalità perpetrata si innescava con un messaggio che riportiamo per i nostri lettori: "La preghiamo cortesemente di contattarci per urgenti verifiche amministrative che la riguardano al numero 895. 895. 8915. Nostro riferimento pratica xxx" e un altro "in relazione alla sua pratica dopo numerosi tentativi di contatto senza alcun riscontro avvisiamo della prossima azione legale. 895. 895. 8915. Nostro riferimento pratica xxx”. Dall’indagine emerge che in alcuni dei sopracitati e più recenti solleciti, inoltrati dalla fine del 2013, il recupero dei crediti sarebbe stato commissionato dalla ELLIOT S.r.l., società che ha acquistato la titolarità, dal marzo 2013, come indicato nei solleciti di pagamento inviati, del credito originariamente vantato nei confronti di consumatori da altri professionisti (e, nello specifico, da Vodafone Omnitel N.V., che dall’ottobre 2012 ha incorporato per fusione TeleTu S.p.A.). Nelle stesse comunicazioni, era previsto, altresì, che la stessa ELLIOT avrebbe valutato il ricorso all’azione giudiziaria più opportuna da intraprendersi per il recupero del credito vantato. Molti dei crediti riportati nei predetti solleciti di pagamento del 2013 riguardano posizioni debitorie risalenti e, quindi, prescritte o relative a crediti per attivazioni di servizi di telefonia che i consumatori evidenziano di non avere mai effettuato.

Così l’Antitrust, sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 17 febbraio 2014, ha avviato il procedimento istruttorio PS6549, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli tabella 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo.

Nella comunicazione di avvio del procedimento è stato evidenziato che i comportamenti oggetto di contestazione come “pratiche commerciali” potrebbero integrare una violazione degli tabella 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo in quanto contrari alla diligenza professionale e idonei a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio cui sono diretti, nonché aggressivi in quanto – mediante indebito condizionamento – idonei a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio e, pertanto, ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. In particolare, nella citata comunicazione di avvio del procedimento istruttorio è stato contestato che i comportamenti descritti, rappresentati dall’invio di solleciti e messaggi redatti con le citate modalità
potenzialmente ingannevoli e aggressive, appaiono idonei a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio cui sono diretti spingendolo, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, al pagamento dei crediti o ad effettuare le telefonate su un numero a pagamento. I profili di ingannevolezza riguardano le informazioni che, nella loro presentazione complessiva, sono idonee ad indurre in errore il consumatore medio, soprattutto in relazione alla concreta portata ed efficacia dei solleciti di pagamento richiesti e delle prospettate verifiche amministrative o azioni legali. I profili di aggressività riguardano la possibilità, mediante il conseguente indebito condizionamento, di limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio.

Il provvedimento rientra in un settore di particolare attualità, in relazione al quale l’Autorità ha già adottato numerosi provvedimenti, irrogando sanzioni per oltre 600 mila euro, in particolar modo nei confronti di società di recupero crediti responsabili di pratiche aggressive per l’inoltro di finte citazione in giudizio. L’Antitrust ha disposto così che le società GE.RI. Gestione Rischi S.r.l. ed ELLIOT S.r.l. sospendano ogni attività di inoltro dei citati solleciti di pagamento con le predette modalità scorrette e richiesta la comunicazione all’Autorità dell’avvenuta esecuzione inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrate le misure adottate.

Il provvedimento inoltre ricorda che in caso di inottemperanza alla delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro.

Un altro tassello importante a tutela del consumatore, dove le associazioni in questo caso contribuiscono in dettaglio all’ascolto del cliente, proponendo azioni concrete alla verifica del danno ricevuto.