Ddl Zan e legge Mancino, cosa cambia? GayLib e Movimento Nazionale a confronto

Ddl Zan al centro dell’approfondimento giornalistico ad Officina Stampa di ieri dove la conduttrice giornalista Chiara Rai insieme al giornalista Daniele Priori Segretario Nazionale di GayLib e al portavoce del Movimento Nazionale Giustino D’Uva hanno approfondito quelli che sono i vari aspetti di questa proposta di legge anche confrontandoli con la così detta legge Mancino che al momento è l’unica realtà italiana che punisce i reati d’odio e discriminazione.

Officina Stampa del 10/06/2021

Omotransfobia ma non solo. Il disegno di legge presentato dal deputato del PD Alessandro Zan mira a proteggere omosessuali ma anche donne e disabili dai cosiddetti reati d’odio cioè gli atti violenti discriminatori nei loro confronti o anche solo l’istigazione a commetterli.

I suoi 10 articoli vogliono estendere le norme che già puniscono le discriminazioni o le violenze a sfondo razziale, etnico o religioso anche a quelle basate su sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere o disabilità colpendo anche chi organizzi o partecipi ad associazioni che per gli stessi motivi istighino alla discriminazione alla violenza

Il DDL Zan consentirebbe anche l’apertura di centri anti discriminazione case rifugio per le vittime di odio omofobo e l’istituzione della giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia con l’obiettivo di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere.

Una legge attesa da 25 anni visto che la prima proposta presentata da Nichi Vendola risale al 1996, ma nonostante la lunga attesa sono ancora tante le riserve che accompagnano il cammino del ddl Zan cui vengono rimproverate prima di tutto alcune ambiguità interpretative a cominciare dalle identità di genere definita come l’identificazione percepita manifestata di sé in relazione al genere anche se non corrispondente al sesso indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione.

La legge dell’82 che tutela la persona transessuale non dice che basta l’autopercezione per essere riconosciuto di un genere diverso dal sesso di nascita. Il DDL Zan cancellerebbe invece il dualismo uomo donna a vantaggio di un’autopercezione individuale per la quale non viene richiesta alcuna forma di stabilità.

Il disegno di legge contro l’odio e la discriminazione per alcuni sarebbe invece intollerante verso chi sostiene che la differenza uomo donna esiste e rischierebbe di violare il suo diritto alla libera manifestazione del pensiero per questo nel passaggio alla camera è stata inserita la clausola salva idee per la quale sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte. 

Le modifiche agli articoli del Codice Penale

Il disegno di legge Zan nella prima parte del testo modifica gli articoli del Codice Penale introdotti dalla legge reale del 1975 e successivamente modificati dalla legge 205 del 25 giugno 1993 nota come legge Mancino che ad oggi rappresenta il principale strumento legislativo che l’ordinamento italiano offre per la repressione dei crimini d’odio e dell’incitamento all’odio.

Si tratta degli articoli 604 bis e 604 ter che prevedono il carcere per chi propaganda o istiga la discriminazione alla violenza per motivi razziali etnici nazionali o religiosi. Con il disegno di legge proposto dal deputato del PD Alessandro Zan a questi si aggiungerebbero il sesso, il genere, l’orientamento sessuale, l’identità di genere e la disabilità.

In concreto chi discrimina o usa violenza contro una persona per una di queste ragioni incorrerebbe in un reato d’odio e non più soltanto in una aggravante per futili motivi.

La seconda parte del testo introduce il 17 maggio di ogni anno la giornata nazionale contro omofobia e lesbofobia, bifobia e transfobia, estende la condizione di particolare vulnerabilità definita dall’articolo 90 quater del codice di procedura civile alle persone discriminate per il loro sesso genere orientamento sessuale e identità di genere e colma una mancanza Quella sui dati relativi alle discriminazioni e le violenze lo fa prevedendo che l’Istat realizzi un monitoraggio statistico con cadenza triennale

L’articolo 4 del provvedimento, infine, vuole tutelare la libertà di espressione stabilendo la non punibilità delle opinioni che non determinano un concreto pericolo di atti discriminatori o violenti.