Giustizia, via libera alla riforma: trovata l’intesa

Via libera del Consiglio dei ministri alla proposta di mediazione sulla riforma del processo penale: con un intervento sul tema dell’aggravante mafiosa, uno dei nodi del provvedimento, è infatti arrivato anche l’ok del M5s. La seduta era iniziata poco prima delle 14, ma era stata sospesa per circa due ore per consentire la partecipazione dei ministri al question time del Senato. La riforma è calendarizzata alla Camera domenica alle 14

Braccio di ferro e ok dal M5s – Dopo il braccio di ferro con la maggioranza, il Movimento 5 Stelle ha accettato le modifiche sulla prescrizione proposte dal governo, che prevedono un “regime transitorio ampio” fino al 2024 e un “regime speciale” per reati di mafia, terrorismo violenza sessuale e droga.

Il ministro Cartabia: “Ora giustizia celere”  Dopo il via libera, il Guardasigilli ha spiegato che “abbiamo apportato degli aggiustamenti, come annunciato la scorsa settimana con Draghi, alla luce del dibattito molto vivace che si è sviluppato in queste settimane sia da parte delle forze politiche e degli operatori e degli uffici giudiziari, che saranno i primi ad essere chiamati alla grande sfida di implementare una riforma così significativa e innovativa nel nostro Paese”. Secondo il ministro l’obiettivo della riforma che porta il suo nome è quello di “assicurare una giustizia celere, nel rispetto della ragionevole durata del processo, e allo stesso tempo garantire che nessun processo vada in fumo”.

Le novità della riforma – Rispetto al testo approvato due volte all’unanimità dal governo, sono state introdotte alcune novità. In primo luogo si prevede che per i primi tre anni di applicazione della riforma, la durata del processo d’Appello si estenda per un ulteriore anno e quella del processo per Cassazione di ulteriori sei mesi.

Le modifiche sui reati di mafia – Nello specifico per i reati di mafia, quindi anche il 416 bis e ter, è stato previsto un regime speciale con l’esclusione dall’improcedibilità mentre per i 416 bis 1, cioè i reati con aggravante mafiosa, nel regime transitorio sono previsti tempi più lunghi fino a sei anni in Appello, prima della prescrizione, per poi scendere a cinque anni dal 2025. I giudici di Appello e di Cassazione possono insomma con ordinanza, motivata e ricorribile in Cassazione, disporre l’ulteriore proroga del periodo processuale in presenza di alcune condizioni riguardanti la complessità del processo, il numero delle parti e delle imputazioni o per la complessità delle questioni di fatto e di diritto. Per i reati aggravati di cui all`articolo 416 bis, primo comma, la proroga può essere disposta per non oltre due anni.

Ecco di seguito, in sintesi, gli altri contenuti della riforma Cartabia.

Improcedibilità – La riforma riguarda solo i reati commessi dopo prima gennaio 2020. Entra in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge; la riforma entra in vigore gradualmente, per consentire agli uffici giudiziari di organizzarsi, anche tenendo conto dell’arrivo dei 16.500 assistenti dei magistrati, previsti dall’Ufficio del processo e dei circa cinquemila per il personale amministrativo (vengono cioè immesse oltre 20mila persone).

Norma transitoria fino al 2024 – In un primo periodo i termini saranno più lunghi. Per i primi tre anni, entro il 31 dicembre 2024, i termini saranno più lunghi per tutti i processi (tre anni in appello; un anno e sei mesi in Cassazione). Con possibilità di proroga totale, fino a quattro anni in appello (3+1 proroga) e fino a due anni in Cassazione (un anno e sei mesi + sei mesi di proroga) per tutti i processi in via ordinaria. Ogni proroga deve essere motivata dal giudice con ordinanza, sulla base della complessità del processo, per questioni di fatto e di diritto e per numero delle parti. Contro l’ordinanza di proroga, sarà possibile presentare ricorso in Cassazione. Di norma, è prevista la possibilità di prorogare solo una volta il termine di durata massima del processo.

Regime diverso per alcuni reati – Solo per alcuni gravi reati, è previsto un regime diverso: associazione di stampo mafioso, terrorismo, violenza sessuale e associazione criminale finalizzata al traffico di stupefacenti. Per questi reati, non c’è un limite al numero di proroghe, che vanno però sempre motivate dal giudice sulla base della complessità concreta del processo.Per i reati con aggravante del metodo mafioso, le proroghe sono invece fino al massimo di due (sia in appello che in Cassazione). I reati puniti con l’ergastolo restano esclusi dalla disciplina dell’improcedibilità.

Dopo il 2024 a regime – In appello, i processi possono durare fino a due anni di base, più una proroga di un anno al massimo. In Cassazioneun anno di base, più una proroga di sei mesi. Binario sempre diverso per reati di mafia, terrorismo, violenza sessuale e mafiosa, senza limiti di proroghe, ma sempre motivate dal giudice e sempre ricorribili per Cassazione. E binario diverso per reati con aggravante mafiosa (416bis/comma 1), con massimo due proroghe in appello (ciascuna di un anno e sempre motivata) e massimo due proroghe in Cassazione (ciascuna di sei mesi e sempre motivata).

Osservatorio – Si prevede che un apposito Comitato tecnico scientifico istituito presso il ministero della Giustizia ogni anno riferisca in ordine all’evoluzione dei dati sullo smaltimento dell’arretrato pendente e sui tempi di definizione dei processi. Il Comitato monitora l’andamento dei tempi nelle varie Corti d’Appello e riferisce al ministero, per i provvedimenti necessari sul fronte dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi. I risultati del monitoraggio saranno trasmessi al Csm, per le valutazioni di competenza.