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GROTTAFERRATA – Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso presentato da Immol S.r.l. e Si.Mo.Ge. S.r.l. contro il Comune di Grottaferrata in merito a un procedimento urbanistico legato a interventi edilizi e infrastrutturali nell’area “Pratone – Roseto”. La sentenza, pronunciata il 13 dicembre 2024 e depositata il 31 gennaio 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso iniziale e ha rigettato i motivi aggiunti presentati dalle società ricorrenti.
Le società ricorrenti avevano impugnato una serie di atti comunali, tra cui la nota del 26 luglio 2018 con cui l’amministrazione di Grottaferrata comunicava la conclusione del procedimento amministrativo riguardante la revisione dell’iter tecnico per la realizzazione di alcuni interventi edilizi. In particolare, il Comune aveva sollevato dubbi sulla fattibilità del progetto e sull’uso del permesso di costruire convenzionato previsto dal DPR 380/2001.
L’atto principale contestato era la deliberazione di Giunta n. 64 del 5 luglio 2019, con cui l’amministrazione comunale aveva ritenuto insussistenti le condizioni per utilizzare tale strumento urbanistico per il progetto proposto dalle società ricorrenti.
A difendere il Comune di Grottaferrata nel procedimento è stato l’avvocato Giuseppe Petrillo, che ha sostenuto l’infondatezza delle richieste delle società private, evidenziando la necessità di un piano attuativo più dettagliato prima di procedere con interventi edilizi di tale portata.
Il TAR Lazio ha ritenuto che il ricorso fosse inammissibile per mancanza di un’effettiva lesione immediata e diretta degli interessi delle società ricorrenti. Il provvedimento contestato, infatti, è stato considerato un atto endoprocedimentale, ossia una fase istruttoria interna al Comune, e non una decisione definitiva.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalle società, il Tribunale ha ribadito la legittimità della decisione comunale di ritenere non applicabile lo strumento del permesso di costruire convenzionato, in quanto la complessità dell’intervento edilizio richiedeva una pianificazione urbanistica più approfondita. Inoltre, la Giunta comunale ha agito in coerenza con le valutazioni istruttorie precedentemente effettuate dai suoi uffici tecnici.
Il TAR ha anche escluso qualsiasi violazione del principio del contrarius actus, secondo cui l’atto amministrativo può essere revocato solo da un provvedimento dello stesso tipo, poiché il procedimento in questione non prevedeva ancora una decisione definitiva sull’approvazione del progetto.
Oltre alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la sentenza ha condannato le società ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Grottaferrata, liquidandole in 4.000 euro, oltre agli oneri di legge.
La decisione del TAR Lazio conferma la linea dell’amministrazione comunale, rappresentata dall’avvocato Giuseppe Petrillo, nel garantire un’attenta valutazione degli interventi urbanistici prima della loro approvazione definitiva. Le società ricorrenti, ora, potrebbero valutare un ricorso al Consiglio di Stato per cercare di ribaltare la decisione del Tribunale Amministrativo.
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