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La Nuova legittima difesa. Cosa cambia da sabato 18 maggio? Lo spiega il prefetto Francesco Tagliente

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Nel corso di una intervista radiofonica il prefetto Francesco Tagliente ha parlato della nuova legittima difesa introdotta dalla legge 26 aprile 2019 n. 36 che entrerà in vigore il prossimo sabato 18 maggio.

Gli abbiamo chiesto di spiegare con parole semplici per i lettori de L’Osservatore d’Italia cosa cambia da sabato per operatori di polizia e cittadini. Ecco cosa ha risposto

“Premetto che il tema della nuova legittima difesa, e in generale quello delle armi, è delicato e complesso anche per gli addetti ai lavori. -Ha detto Tagliente – E’ bene chiarire preliminarmente che il ricorso alle armi non può essere considerato una soluzione ai problemi della sicurezza, semmai è da considerare l’estrema ratio. Chi detiene o porta un’arma deve sapere che, a prescindere della legislazione vigente, dal momento in cui la usa può cambiare la sua vita e quella dei propri familiari”.

L’intervista a Francesco Tagliente

Prima di parlare della nuove legittima difesa introdotta dalla legge 26 aprile 2019 n. 36 e in vigore dal 18 maggio, ritene utile premettere alcune riflessioni sulla disciplina generale delle armi da sparo?

Assolutamente sì. Intanto vanno tenuti distinti acquisto, trasporto, detenzione e porto delle armi da sparo dalla legittima difesa. Con l’entrata in vigore della nuova legge 26 aprile 2019 n. 36 è necessario tenere ben distinta anche la legittima difesa all’interno delle mura domestiche o all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale, dalle ipotesi di legittima difesa in luoghi diversi dal domicilio.

Cosa dice la legge in merito all’acquisto e la detenzione in casa? Per quanto concerne l’acquisto e la detenzione in casa la legislazione vigente è tutto sommato, abbastanza permissiva e chiara: basta chiedere il N.O. all’acquisto certificando il possesso dell’idoneità psico-fisica e quella al maneggio delle armi e fare la denuncia di detenzione, che è stata recentemente semplificata. Dal 14 settembre scorso sono in vigore nuove regole disposte dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n.104. Tra le modifiche c’è la possibilità di denunciare la detenzione inviando una mail tramite posta certificata. Sul tema è bene ricordare che il DL n.104 del 10 agosto 2018, n. 104 dispone che le armi camuffate, come la penna-pistola o bastoni fucile sono considerate armi tipo guerra e non possono più essere detenute.

Ci sono difficoltà per il trasposto di armi? Per il trasporto di armi e parti d’arma tra soggetti muniti della licenza, l’obbligo dell’avviso è assolto mediante comunicazione, almeno 48 ore prima del trasporto medesimo, all’autorità di pubblica sicurezza, anche per via telematica attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La comunicazione deve accompagnare le armi e le parti d’arma.

Sarà più difficile ottenere il porto d’arma per difesa personale? Per ottenere il porto d’arma per difesa personale invece, anche con le nuove regole, oltre il possesso dell’idoneità psico-fisica e quella al maneggio delle armi è necessario dimostrare una ragione valida e motivata che giustifichi il bisogno di andare armati.

E per la legittima difesa in generale? Ben diversa è la questione della legittima difesa per la quale con l’entrata in vigore della nuova legge del 2019 è necessario tenere ben distinta quella all’interno delle mura domestiche o all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale, dalle ipotesi di legittima difesa in luoghi diversi dal domicilio

Come funziona per la legittima difesa in luoghi diversi dal domicilio? Per la legittima difesa in luoghi diversi dal domicilio le nuove disposizioni incidono solo sul rimborso delle spese di giudizio. Fuori dall’ipotesi della legittima difesa nel domicilio, pertanto, i presupposti e i requisiti della scriminante restano quelli scolpiti nel primo comma dell’art. 52 c.p. (pericolo attuale di un’offesa ingiusta per un diritto proprio o altrui; difesa necessaria e proporzionata all’offesa). Quindi per il rimborso spese c’è differenza tra gli imputati. L’articolo 8 della legge stabilisce che, nei procedimenti penali nei quali venga loro riconosciuta la legittima difesa “domiciliare”, le spese del giudizio per le persone interessate siano poste a carico dello Stato, mentre analoga previsione non è contemplata per le ipotesi di legittima difesa in luoghi diversi dal domicilio.

Come viene regolata la legittima difesa all’interno delle mura domestiche o di quelle del proprio studio o della propria attività imprenditoriale? La nuova legittima difesa all’interno delle mura domestiche disciplinata dalla legge 26 aprile 2019 n. 36, opera su tre piani diversi: esclusione della responsabilità penale; esclusione o limitazione della responsabilità civile; alleggerimento del peso del procedimento penale, che resta inevitabile.

La difesa è sempre legittima? Sì, agisce “sempre” in stato di legittima difesa colui che “compie un atto per respingere l’intrusione con violenza, minaccia di uso di armi e di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”.  Se la persona che si difende usa un’arma legittimamente detenuta o un altro mezzo idoneo a difendersi, sussiste “sempre” il rapporto di proporzione tra difesa e offesa.

C’è altro?
Altra novità prevista dalla nuova legittima difesa è contenuta in una modifica al codice civile e stabilisce che l’aggredito non si possa trovare a subire cause di risarcimento per il danno né da parte dell’aggressore né da suoi familiari. Chi si è legittimamente difeso non è responsabile civilmente: il cittadino, se assolto in sede penale, non è obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto in sede civile.

Come si misura il rapporto tra difesa e offesa? Sussiste “sempre” il rapporto di proporzionalità tra difesa e offesa  “Se taluno legittimamente presente nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi”, “usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione”.

Ci sono novità per l’eccesso colposo? Sì, c’è la non punibilità di chi si è difeso in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto. L’art 2 va a modificare l’art 55 del c.p. che disciplina l’eccesso colposo. Con il nuovo testo si esclude la punibilità di chi si è difeso in “stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto”

E per esempio cosa succede a chi si approfitta dei disabili o degli anziani? C’è la non punibilità per chi agisce contro chi approfitta delle “circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”. La punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito” contro chi approfitta delle “circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa

Come vengono regolati il furto in casa e lo scippo? La sospensione della pena è condizionata al risarcimento del danno. “Nel caso di condanna per il reato” di furto in abitazione e furto con strappo “la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa”.

Che succede a chi entra in casa e ruba? Ci sono pene più severe per la violazione di domicilio, per il furto in abitazione e con strappo e per la rapina. Il provvedimento prevede, un inasprimento delle pene nell’ottica di una rafforzata tutela del domicilio e dei luoghi di privato interesse, nonché per le ipotesi di rapina. La modifica si pone nel senso di rendere ancora più severe pene con un innalzamento, in tutti i casi, anche dei minimi edittali.

Per la violazione di domicilio la pena massima ora arriva a 4 anni. La pena è da due a sei anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

Per il Furto in abitazione e furto con strappo è prevista la reclusione da quattro a sette anni e da cinque a dieci anni se il reato è aggravato.

Per la rapina il minimo edittale viene aumentato di un anno per tutte le circostanza. Nessun risarcimento se si è assolti in sede penale

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Paura a Faenza, due treni si tamponano: 17 feriti

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Un tamponamento a bassa velocità, che ha portato a una collisione fra due treni che stavano andando nella stessa direzione.

Ha provocato tantissima paura, ma solamente alcuni feriti lievi che hanno perlopiù riportato delle contusioni, uno scontro avvenuto fra due treni ieri attorno alle 20.20 nella zona di Faenza, nel Ravennate. L’impatto sarebbe stato fra un treno regionale e una Freccia che si sono tamponati sulla linea. Le cause e la dinamica esatta dell’incidente sono in corso di ricostruzione da parte di Trenitalia e dei Vigili del fuoco, che sono intervenuti con squadre da Ravenna e da Forlì. Evidentemente qualcosa è andato storto nelle comunicazioni e il treno che seguiva ha urtato quello che precedeva. Si suppone, ma anche questo aspetto dovrà essere appurato nelle indagini sulle cause dell’incidente, che il macchinista si sia accorto dell’ostacolo lungo i binari e, viste anche le conseguenze per personale e passeggeri, la velocità sia stata molto bassa. Le persone che sono state medicate sono infatti 17, ma nessuno di loro, a quanto si apprende, avrebbe riportato traumi o ferite serie. L’incidente ha però, inevitabilmente, provocato rallentamenti alla circolazione. Il traffico ferroviario è infatti stato sospeso tra Forlì e Ravenna e non è facile ipotizzare quanto tempo potrebbe volerci per tornare a una circolazione normale. Serviranno infatti i necessari tempi tecnici al personale del gruppo Ferrovie per gli interventi di messa in sicurezza, ma anche quelli necessari alle forze dell’ordine per i rilievi. Sono almeno quattro, intanto, i treni Freccia rossa e Intercity a lunga percorrenza, che sono fermi nelle stazioni vicine, Forlì, Cesena, Rimini, in attesa di poter partire. “Siamo lavorando a stretto contatto con la Regione Emilia-Romagna e con le forze di Protezione civile – scrive il sindaco di Faenza, Massimo Isola sulla sua pagina Facebook – un ringraziamento ai Vigili del fuoco e ai soccorsi, prontamente intervenuti”.

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Treni Milano – Chiasso: passeggeri nel caos. I nuovi convogli sono troppo alti per la galleria che porta in Svizzera

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I nuovi convogli Caravaggio a due piani non sono autorizzati a passare dal tunnel di Monte Olimpino per questioni di altezza. Creando molti disagi ai passeggeri.

Non sono i treni nuovi a essere troppo alti, ma è la galleria verso la Svizzera che è troppo bassa e non adeguata all’alta velocità.

Trenord giustifica così la decisione, che sarà operativa entro due anni, di spostare il capolinea della tratta Milano-Chiasso a Como San Giovanni. I nuovi convogli Caravaggio a due piani, che hanno sostituito i loro predecessori guasti e obsoleti, non sono infatti autorizzati a passare dal tunnel di Monte Olimpino per questioni di altezza. Una situazione che, sempre più spesso negli ultimi mesi, ha costretto i passeggeri a scendere a Como e sperare nella coincidenza con i Tilo ticinesi.

La replica di Trenord

 Inevitabili le polemiche, alle quali Trenord ha replicato prontamente, come riportato da La Provincia di Como. “Nessuna beffa o sorpresa per il nuovo Caravaggio ‘troppo grande’ per passare nella galleria che collega Como a Chiasso”, si legge in una nota. “Il modernissimo treno, acquistato da Regione Lombardia per il servizio regionale, è stato concepito innanzitutto per le linee suburbane che collegano le province lombarde all’area metropolitana. La Como-Milano-Rho è una di queste e richiede convogli ad alta capienza. Va da sé quindi che non è il treno, ma è la galleria di Chiasso a essere inadeguata alle esigenze della mobilità ferroviaria lombarda”.

La decisione di spostare il capolinea a Como

 La decisione di spostare il capolinea a Como è stata presa di conseguenza. Sempre nel comunicato ufficiale si legge che “la galleria in questione non consente il transito dei treni ad alta capacità” e che “non risulta l’esistenza di piani di adeguamento della stessa galleria da parte dei gestori dell’infrastruttura ferroviaria”. Il piano del servizio ferroviario regionale prevede infatti “da anni che la linea verso Chiasso si attesti a Como con i nuovi treni a due piani”.

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Ferrara, aggressioni con spry per la baby gang di sole donne: presa la boss di 11 anni

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La squadra mobile di Ferrara ha fermato una gang (tutta al femminile) che, in trasferta da Bologna, aveva messo a segno due rapine (una delle quali violenta) utilizzando lo spray urticante. 

Cose che, purtroppo, capitano. Quel che, nel caso specifico, fa la differenza, è l’età del “capo banda”: una bambina di 11 anni. Con lei, tre amiche, leggermente più grandi: dodici e tredici anni.

Come riportato dal Resto del Carlino, le adolescenti – tutte residenti nel Bolognese, sia italiane che di seconda generazione – lo scorso lunedì mattina si trovavano nella zona della stazione di Ferrara, quando hanno deciso di aggredire due vittime per rapinarle degli smartphone. La prima, una studentessa ventunenne, avvicinata con una scusa nella zona delle mura, è stata colpita con lo spray urticante, che le è stato spruzzato in faccia da una delle bambine, mentre le altre le rubavano il cellulare. L’altra ragazza è stata invece accerchiata e derubata dello smartphone nel parco Coletta.

Subito dopo i due colpi, le terribili bambine si sono dileguate, salendo su un treno diretto a Bologna, dove risultano residenti. Intanto però, la prima vittima aveva chiamato la polizia e nel giro di pochissimo, grazie ai video ripresi dall’impianto di sorveglianza della zona dove sono avvenute le rapine, gli agenti sono riusciti a individuare le giovanissime bulle e capire dove erano finite. Ossia, su un regionale, dove sono state bloccate dalla Polfer e identificate. Avevano ancora al seguito i telefoni rubati. Della vicenda è stata subito informata la Procura dei minori, benché le ragazzine non siano imputabili. Riaffidate ai genitori, non rimarranno, comunque, impunite.

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