LEGGE SEVERINO: LA CONSULTA BOCCIA IL RICORSO

Redazione

La Corte Costituzionale ha rigettato, come infondato, il ricorso presentato sulla legge Severino e in particolare sulle norme relative alla sospensione degli amministratori locali condannati, anche in via non definitiva, per determinati reati. La questione era stata sollevata nell'ambito del caso del sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

La Corte costituzionale – spiega una nota – ha giudicato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma1, lett. a) del decreto legislativo n.235 del 2012, in relazione all'art. 10, comma 1, lett. c) dello stesso decreto legislativo, sollevata dal Tribunale Amministrativo della Campania, Sezione prima, in riferimento agli artt. 2, 4, secondo comma, 51, primo comma e 97, secondo comma della Costituzione.

La legge 190/2012 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") è una legge della Repubblica Italiana. Paola Severino, principale autore della legge. La norma – nota anche come legge Severino dal nome del Ministro della Giustizia del governo Monti Paola Severino, che ne ha redatto i decreti attuativi – venne originariamente concepita da Angelino Alfano (in qualità di Ministro della Giustizia del governo Berlusconi IV), ma giunse all'approvazione definitiva solo durante il governo Monti, la cui maggioranza peraltro vi apportò diverse modifiche in sede di esame parlamentare.

Modifiche al codice penale

La legge apporta le seguenti modifiche al codice penale italiano. Di seguito le principali:

La pena per il peculato (articolo 314 c.p.), che prima andava da 3 a 10 anni di reclusione, va ora da 4 a 10 anni di reclusione.
L'articolo 317 c.p. (concussione) è riscritto in modo che riguardi solo la concussione per costrizione e non più la concussione per induzione. È inoltre previsto che sia punibile solo il pubblico ufficiale e non più l'incaricato di pubblico servizio che commette il reato del nuovo articolo. La pena per la concussione, che prima andava da 4 a 12 anni di reclusione, va ora da 6 a 12 anni di reclusione. Il nuovo articolo 317 recità quindi così:
«Art. 317 (concussione) – Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da 6 a 12 anni»

Le disposizioni dell'articolo 317-bis c.p. (pene accessorie), che prima riguardavano solo i reati di peculato e concussione, sono estesi anche ai reati di corruzione propria e corruzione in atti giudiziari.
Il reato di "corruzione per atti d'ufficio" (articolo 318 c.p.) è sostituito dal reato di "corruzione per l’esercizio della funzione", punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Il nuovo articolo 318 recita quindi così:
«Art. 318 (corruzione per l'esercizio della funzione) – Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da 1 a 5 anni»

La pena per la corruzione propria (articolo 319 c.p.) , che prima andava da 2 a 5 anni di reclusione, va ora da 4 a 8 anni di reclusione.
La pena per la corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter c.p.), che prima andava da 3 a 8 anni di reclusione, va ora da 4 a 10 anni di reclusione.
È costituito il nuovo articolo 319-quater c.p., che regola la concussione per induzione (sottratta all'articolo 317 c.p.), che è trasformata nel nuovo reato di "induzione indebita a dare o promettere utilità", punito con la reclusione da 3 a 8 anni. L'articolo 319-quater recita quindi così:
«Art. 319-quater (induzione indebita a dare o promettere utilità). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da 3 a 8 anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a 3 anni»

Viene riscritto l'articolo 320 c.p. (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio). Il nuovo articolo recita quindi così:
«Art. 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio). – Le disposizioni degli tabella 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.»

Viene riscritto l'articolo 322 c.p. (istigazione alla corruzione). Il nuovo articolo recita quindi così:
«Art. 322 (istigazione alla corruzione). – Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.»

Viene modificato l'articolo 322-bis c.p (peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), in modo che riguardi anche il nuovo articolo 319-quater.
Viene lievemente modificato l'articolo 322-ter c.p.(confisca) di modo che riguardi, oltre al prezzo, anche il profitto del reato.
La pena per l'abuso d'ufficio (articolo 323 c.p.), che prima andava da 6 mesi a 3 anni di reclusione, va ora da 1 a 4 anni di reclusione.
Viene lievemente modificato l'articolo 323-bis c.p.(circostanza attenuante), di modo che riguardi anche il nuovo articolo 319-quater.
È costituito il nuovo articolo 346-bis c.p., che punisce il nuovo reato di "traffico di influenze illecite". Il nuovo articolo recita quindi così:
«Art. 346-bis (traffico di influenze illecite). – Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli tabella 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.