Published
1 anno faon
Multa a chi bestemmia nel locale: accade nel Bar Sport di Castello di Godego (Treviso) per iniziativa dei gestori.
Un vaso in vetro che serviva per le caramelle, come riporta il Gazzettino, ora viene utilizzato dai gestori Daniele, Michela e la figlia Camilla Muledda per inserire una multa simbolica che va da 1 a 5 euro.
Il contenitore è stato strategicamente posizionato sopra il bancone del bar con il cartello delle sanzioni. L’iniziativa è partita circa un mese fa e il vaso si sta lentamente riempiendo.
I titolari sottolineano che nulla è fatto per i soldi ma per ricordare che la bestemmia è effettivamente perseguibile come illecito. “Il denaro è solo un pretesto – chiariscono – quasi un gioco per invitare i nostri clienti a stare attenti con le parole e ancor di più con le bestemmie”.
Il mese trascorso con il vaso in bella vista, dicono ancora, è stata una sorta di sperimentazione che ha dato risultati positivi. “La cosa che ci ha colpito favorevolmente – ammettono – è che parecchi avventori hanno messo un euro solo per solidarietà con la nostra iniziativa”.
Fino al 1999, la bestemmia in Italia era prevista dal codice penale come reato, inserita fra le contravvenzioni «concernenti la polizia dei costumi». La formulazione originaria (del 1930) dell’articolo 724 del codice penale puniva solo l’offesa alla religione cattolica, ma nel tempo maturò la convinzione che tale limitazione fosse lesiva del principio di uguaglianza: si sostenne che per effetto del Concordato del 1984 era caduto lo status di «religione dello Stato» e con esso la differenziazione fra i diversi credi religiosi. Si iniziò perciò a discutere se prevedere anche l’offesa ad altri credi.
Con la sentenza 18 ottobre 1995, n. 440 della Corte costituzionale si estese la condotta sanzionabile all’offesa alla divinità venerata in ogni credo religioso, non più solo a quella venerata nella religione cattolica. La corte sostenne: «si impone ormai la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza» e dichiarò così l’illegittimità costituzionale dell’art. 724, primo comma, del codice penale, cioè quello che definiva il Cattolicesimo religione di Stato («o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato»).
Dal 1999 la bestemmia non ricade più tra i reati: è considerata un illecito amministrativo, essendo stata depenalizzata con la legge 25 giugno 1999, n. 205. La versione attuale (vigente al 2021) dell’articolo 724 c.p. (“Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti”) è la seguente:
«Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità [o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato], è punito con la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 309. La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti. (parte dichiarata costituzionalmente illegittima)»
L’oltraggio rivolto alla Madonna o ai santi è stato ritenuto non sanzionabile in quanto questi non sono divinità: con questa motivazione infatti il 6 novembre 1996 la pretura di Avezzano ha prosciolto un imputato al quale era stato contestato il fatto di aver bestemmiato in pubblico il nome di Dio e della Madonna: limitatamente alla bestemmia nei confronti di Dio il reato è stato considerato estinto per prescrizione (essendo avvenuto il 12 agosto 1993), mentre per la bestemmia nei confronti della Madonna l’imputato ha ottenuto l’assoluzione in quanto «il fatto non è previsto dalla legge come reato».
Ancora, il 29 luglio 2007, il procuratore di Bologna ha presentato richiesta di archiviazione in ordine a una denuncia per vilipendio a carico di un’associazione gay che aveva allestito, nella stessa città, uno spettacolo considerato offensivo verso la Madonna. Il 13 novembre la richiesta di archiviazione è stata accolta dal GIP del tribunale di Bologna, tuttavia dal mondo cattolico (ma anche da alcuni ambienti liberali sono arrivate critiche sia all’attuale quadro legislativo, che viene considerato inadeguato, sia al procuratore stesso, che sarebbe stato troppo fiscale nell’applicare la legge. Sostanzialmente la contestata inadeguatezza starebbe nel fatto che il legislatore vorrebbe tutelare la sensibilità religiosa dei credenti, tuttavia le leggi vigenti non permettono di sanzionare la bestemmia rivolta alla Madonna, che è una figura fondamentale del culto cattolico e alla quale il sentimento religioso di molti fedeli è fortemente legato. Infatti, come spiegato anche dal GIP di Bologna, l’articolo 404 del codice penale sanziona l’oltraggio alla religione mediante vilipendio di cose legate al culto, ma non delle figure (Madonna, santi, profeti ecc.) oggetto del culto stesso. Quindi è sanzionabile un’ingiuria pubblicamente rivolta a una statua della Madonna, ovvero rivolta a un simulacro, e non si sanziona invece l’oltraggio alla Madonna in sé che, non essendo divinità, non ricade nell’ambito del succitato articolo 724 che regolerebbe altrimenti questo genere di reato.
Un altro fronte di critica all’attuale quadro legislativo sulla bestemmia, completamente diverso dal precedente, deriva dal pensiero laico e umanista. Secondo alcuni (ad esempio la UAAR), il reato di bestemmia è giudicato anacronistico e legato a una volontà del legislatore di garantire una posizione di privilegio alle organizzazioni religiose, compromettendo inoltre la libertà di pensiero e di critica garantita dalla Costituzione italiana:
«I recenti interventi della Corte costituzionale, del Parlamento e del Governo non hanno risolto l’assurdità di una tutela legale della bestemmia. Oltre a essere diventata, in alcuni casi, quasi un intercalare, va riaffermato con forza che la bestemmia, al giorno d’oggi, non rappresenta altro che la tutela giuridica di “persone” la cui esistenza è indimostrabile. Nel 2014, persino dall’Onu sono emerse richieste di abrogare ogni legislazione anti-blasfemia.»
A questo proposito, in una sentenza della Corte di cassazione del 27 marzo 1992, sull’articolo 724 si stabilisce che
«… assurdo e fuori di luogo è il voler ricondurre la bestemmia alla manifestazione del pensiero e alla libertà costituzionalmente garantita di tale manifestazione (sia sotto il profilo dell’art. 21 che dell’art. 19 che, del primo, costituisce specifica enunciazione). Ciò che, invero, vien sanzionato, con la norma in questione, è il fatto di bestemmiare con invettive e parole oltraggiose: non la manifestazione di un pensiero, ma, una manifestazione pubblica di volgarità. Ed è pur superfluo il rilievo che, comunque, il diritto di libera manifestazione del pensiero trova il suo limite proprio nel divieto delle manifestazioni contrarie al buon costume (art. 21, ultimo comma, Cost.): le manifestazioni, cioè, perseguite, appunto, in concreto, dalle norme sulla polizia dei costumi.»