NEMI: LA STAMPA INFORMA… AGLI ALTRI I FATTI

Secondo la prassi dei finanziamenti pubblici, era sufficiente informare la Regione, chiedere proroga dei termini ed avviare subito la procedura di appalto con bando pubblico.

 

di Angelo Parca

Nemi (RM) – Quando ci sono dei lettori come l'Avvocato Gerardo Spira che seguono con attenzione e rispondono ai nostri tabella con approfondimenti circostanziati e riscontrabili, allora ci si rende conto che il lavoro di informazione, di indagine giornalistica che stiamo portando avanti non è del tutto inutile.

Molte volte ci interroghiamo sul fatto se sia lecito o meno ciò che ci salta all'occhio, pur con la nostra limitata conoscenza che non è certo accostabile a quella di un ex segretario comunale come lo è Spira o un amministratore. Però la libertà di stampa ci permette ancora di interrogarci sostanzialmente sulle modalità di gestione dei soldi pubblici.

Ma veniamo ad un'altra graditissima nota di Spira, il quale ha analizzato nei particolari il precedente nostro articolo del 26 dicembre 2013 [ NEMI: FACCIATE DA 200 MILA EURO PRESE PER I CAPELLI ]  che ha parlato di una procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di rifacimento delle facciate del centro storico di Nemi.

A noi è parsa una manovra antitetica al termine trasparenza: prima di tutto abbiamo messo in discussione l'affidamento in via urgente senza previa publicazione del bando di gara, mancando, a nostro avviso, i requisiti di somma urgenza e poi la quantomeno improvvisata retromarcia con l'annullamento in autotutela rispetto all'affidamento dell'appalto ad una società che è inciampata proceduralmente e di fatto non ha firmato la proposta.

Inizieremo dalla fine delle considerazioni dell'Avvocato Gerardo Spira il quale scrive: "I Vostri dubbi sono legittimi, specialmente quando si investono soldi pubblici. In questi casi la trasparenza deve essere un principio di assoluta garanzia. Vi consiglio di attendere gli eventi, perchè sicuramente l' articolo sarà finito nelle mani del Consip o dell'Autorità di vigilanza".

Ecco, nel caso a qualche cittadino di Nemi, Comitato o anche partito politico volesse avere chiarezza e certezza sul caso, potrebbe anche inviare queste somme informazioni alle Autorità preposte e chiedere se sia lecita o meno questa procedura negoziata producendo gli atti allegati al presente articolo. La stampa informa ma poi l'utilità della stessa potrebbe essere soddisfatta con delle azioni atte semplicemente a fare chiarezza su determinate vicende.

Intanto, è abbastanza chiaro che la "trasparenza" non è affatto un criterio che l'attuale amministrazione di Nemi persegue con frequenza. Questi episodi ne sono testimonianza ma anche altro. Infatti, secondo l'ultimo monitoraggio del 21 dicembre ore 23:22 effettuato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, il Comune di Nemi non soddisfa neppure uno dei 64 requisiti per la soddisfazione della trasparenza del sito web istituzionale.

Nota dell'Avvocato Gerardo Spira

I documenti indicati a margine dell'articolo sono : La determina n.253 del 5.12.2013, il verbale di espletamento nuova gara del 19 dicembre 2013 e determina n.276 dello stesso giorno. Negli atti manca la ricostruzione della storia della pratica che sembra iniziata nel 2011 ( G.C. n.60 del 6.4.2011). Vi è poi un vuoto fino al 27 settembre 2013, data in cui l'Amministrazione con nota prot.7568,pare abbia richiesto alla Regione disponibilità temporale dei fondi. In data 17.10.2013 con nota n.8155 la Regione ha comunicato la disponibilità, ma nella determina n.253 non è specificata la temporalità. Fino al 2 dicembre corrono altri termini per la rimodulazione del quadro economico del progetto.

In data 2 dicembre 2013 la G.C. con delibera n.140 ha approvato il nuovo quadro economico. In data 5 dicembre viene avviata la procedura di gara ai sensi del combinato disposto degli artt. 122 e 57 del D.Lvo n. 163/2006,come aggiornato, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara.

Vengono invitate 5 ditte e in data 16 dicembre viene espletata la gara. in data 18.12.2013 il responsabile dell'area tecnica con determina n.267,in aututela, ha annullato l'aggiudicazione alla impresa A.C.E srl. In data 19 dicembre la Commissione procede alla aggiudicazione provvisoria dei lavori all' impresa I.P.E.R srl con il ribasso dell'1%. La sequenza degli atti certamente non consente ad un comune cittadino di comprendere perchè l'Amministrazione ha deciso di scegliere il percorso abbreviato. Difetta infatti il procedimento amministrativo di trasparenza, che lascia dubbi e incertezze in chi legge. Veniamo alla normativa richiamata.

L'art 122 del D.Lvo 163/2006 recita "Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovrannazionale….omissis “.

In sostanza la norma prevede solo la possibilità per i contratti di lavori sotto soglia di evitare la pubblicità secondo la normativa comunitaria.

Al comma 7 dello stesso articolo è stabilito ” I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appalti,a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione,parità di trattamento,proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'art. 57,comma 6. L'invito è rivolto per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti,per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. Omissis…….

L'art.57, al 1 comma detta”le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.

Il 2 comma stabilisce la procedura consentita per la lettera a, b e c.

Il responsabile ha richiamato l'art. 57 lett. C, a cui si può ricorrere per i casi ”nella misura stettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti”.
Le norme richiamate riguardano la pubblicità che può essere esclusa in ambito europeo, per gli importi sotto soglia comunitaria, mentre l'articolo 57 stabilisce limiti e modalità di gara con l'obbligo delle motivazioni e giustificazioni per il caso di somma urgenza.

Negli atti non sono state motivate e giustificate le ragioni della scelta del metodo di gara “a trattativa privata.

Infatti nella determina n.253 il responsabile dichiara che solo in data 27 settembre 2013 l'amministrazione ha scritto alla Regione sui limiti temporali del finanziamento. Quindi fino a quel momento nessuno si è preoccupato dei termini e non risulta chiarito e giustificato detto ritardo.

Quali iniziative ha assunto il responsabile della pratica? Perchè ha lasciato correre inutilmente il tempo? E' stata mera dimenticanza? E se tale, perchè non si è preoccupato di avviare le procedure normali, informando la Regione?

E perchè per una semplice rimodulazione del quadro economico del progetto si è fatto ricorso ad un tecnico esterno? Il tecnico del Comune non è in grado di farlo?

Perchè la circostanza non risulta verbalizzata e motivata, sempre a giustificazione dei termini correnti? Secondo la prassi dei finanziamenti pubblici, era sufficiente informare la Regione, chiedere proroga dei termini ed avviare subito la procedura di appalto con bando pubblico.

Infatti la Giurisprudenza per la procedura negoziata senza bando, intervenendo in materia ha ritenuto che “ il D.Lvo 163 del 2006 restringe il ricorso alla procedura negoziata, in particolare a quella senza bando, che non garantisce il rispetto dei principi di concorrenza e massima partecipazione, ad ipotesi in cui vi siano presupposti di fatto specifici che non rendano possibile e del tutto svantaggioso per l'amministrazione il ricorso alle procedure aperte o ristrette, presupposti dei quali la stazione appaltante deve dare espressamente atto nella determina a contrarre………

In base a tale norma l'estrema urgenza deve risultare da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti e le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti. Ne deriva che la stazione appaltante non deve dare atto solo dell'urgenza ma deve specificae i presupposti di fatto dell'urgenza”. Il procedimento oltre che poco trasparente, risulta carente nella motivazione e non chiaro nella sequenza delle fasi. Infatti l'art. 57 c. 6 prevede che la stazione appaltante deve individuare gli operatri economici da consultare.Individuare vuol dire adottare criteri trasparenti, imparziali e indicati negli atti.

Nel caso di specie, risulta che le ditte sono state nominate e da Chi? E sulla base di quali criteri? Chi ha fatto i nomi e perchè non risulta negli atti? E ancora il responsabile, componente della Commissione ha annullato l'aggiudicazione fatta dalla Commissione. Invece, proceduralmente, accortasi dell'irregolarità, avrebbe dovuto segnalare alla commissione l'errore e invitare il Presidente alla riconvocazione della stessa per le determinazioni del caso. Di fatti la Commissione ha preso atto dell'annullamento ed ha proceduto a nuova aggiudicazione.

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