NEMI: NEBBIA SULLA GARA PER L'ILLUMINAZIONE DEL PERINO

di Chiara Rai

Nemi (RM) – Il Comune di Nemi per il completamento della pubblica illuminazione in via di Perino, ha di recente affidato in via provvisoria l’appalto di circa 122 mila euro alla ditta COS.I.T.E. Srl risultata aggiudicataria a seguito delle espletate procedure di gara dello scorso 17 novembre 2014 e che ha vinto con un ribasso del 7% dell’importo a base d’asta.

Le ditte invitate alla procedura negoziata con lettera del 4 novembre sono state le seguenti: COS.I.T.E. SRL, EDIL IMPIANTI SRL, M.PLANT SRL, DE.NE.DA. SRL, PASSARELLI SRL.

Tra i soci della COS.I.T.E. SRL figura Borri Emanuela che detiene il 90% delle quote oltre ad essere l’amministratore unico e dal 23 luglio 2014 anche responsabile tecnico.
E’ interessante sapere che la COS.I.T.E. SRL era precedentemente denominata BORRI GIANNI & C. Società in nome Collettivo di cui Borri Gianni era il socio accomandante, carica poi cessata nel 1998.

Balza all’occhio che una delle altre ditte invitate dal Comune, a partecipare alla procedura negoziata, è la EDIL IMPIANTI SRL che ha come amministratore unico e direttore tecnico Borri Gianni.

Inoltre Borri Gianni e Borri Emanuela li ritroviamo insieme nella società centro sportivo Le Colline società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata.

Ci permettiamo sollevare degli interrogativi: I “Borri” in questione sono forse parenti? Se così fosse, ci potremmo trovare di fronte a due ditte, la COS.I.T.E. SRL e la EDIL IMPIANTI, gestite presumibilmente da persone che potrebbero avere legami di parentela. Per di più una di queste due ditte è risultata aggiudicataria provvisoria dell’appalto. La Responsabile dell’Ufficio Tecnico di Nemi ha già effettuato i dovuti controlli in merito?

Vale la pena citare una sentenza del Consiglio di Stato che di fatto mette in rilievo come un collegamento tra imprese partecipanti sia invero vietato dalla legge e pertanto conferma l’annullamento degli esiti di una gara indetta da una amministrazione pubblica la quale appunto ha presentato ricorso in appello. Infatti vi erano stretti legami familiari tra le due società partecipanti.

Sarebbe quindi auspicabile una verifica approfondita in merito da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune di Nemi che comunque ha affidato l’appalto alla ditta in via provvisoria e quindi non ancora definitiva.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07.05.2008 n. 2087
E’ pacifico che, anche qualora nel bando di gara non sia inserita un’apposita clausola, in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che attestino la provenienza delle offerte da un unico centro decisionale deve procedersi all’esclusione delle imprese interessate dal collegamento perché è ragionevole presumere che si sia potuta verificare l’alterazione della par condicio dei concorrenti. A maggior ragione, ciò è ancor più vero laddove bando di gara prescriva, a pena di esclusione, che nella domanda di partecipazione le imprese dichiarino, fra l'altro, l'inesistenza di forme di controllo con altre imprese concorrenti ai sensi dell’art. 2359 c.c..
E’ costante l’indirizzo giurisprudenziale che afferma che il divieto di partecipare alle gare per gli appalti pubblici per le imprese che siano tra loro in condizioni di collegamento opera indipendentemente dall’accertamento che la stazione appaltante abbia condotto sul punto o dal non essere la stessa stata posta in condizioni di effettuarlo; resta, in ogni caso, fermo che spetta al giudice e non all’amministrazione “conoscere della doglianza” con la quale viene dedotta la violazione di detto divieto. E’ lasciata alla stazione appaltante (od, in suo difetto, al giudice amministrativo) di valutare anche senza la previa tipizzazione di fatti e situazioni, i vari fenomeni di collegamento suscettibili comunque di intaccare i principi che presiedono allo svolgimento delle gare pubbliche tra i quali la segretezza delle offerte e la par condicio dei concorrenti.

Con queste massime il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in appello presentato da un p.a. locale che domandava la riforma della pronuncia di primo grado con la quale erano stati annullati gli esiti di una gara a seguito del rilievo di un collegamento tra imprese partecipanti, invero vietato dalla legge.

Premesso che tale divieto opera indipendentemente dall’inclusione di una specifica clausola nel bando di gara (dal momento che esso è legislativamente, inderogabilmente, sancito e che, come tutti sanno, ignorantia legis non excusat) e indipendentemente dalla circostanza che l’amministrazione incaricata e interessata riesca o meno a procedere nell’accertamento, la Quinta sezione rammenta che la formulazione e la configurazione del divieto non hanno contenuto tipizzato e, necessariamente, l’indagine deve essere condotta caso per caso.

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