Palazzo Chigi: cittadino pugliese finalmente ce la fa. Ente pubblico condannato a dare tutti i documenti chiesti

Un cittadino pugliese, raggiunto da un atto esattoriale, ha cercato di difendersi in Tribunale. Con tutte le sue forze. Fatto avvenuto nel Tribunale pugliese ionico.

Condannato in via cautelare (non trattasi di sentenza) il contribuente non si è dato per vinto ed ha tenuto ferme le sue ragioni, manifestate sin dall’inizio del processo, portandole sino a Roma.

I legali di fiducia incaricati, avvocati Silvia Nutini ed Angelo Lucarella, pur avendo segnalato al Tribunale che l’Ente esattore pubblico avesse obbligo e onere di giustificare sia la costituzione in giudizio (avvenuta per il tramite di soggetto diverso dall’Avvocatura di Stato) che la richiesta di condanna alle spese e competenze legali in favore di un legale del c.d. “libero foro”, il predetto decidente giurisdizionale ha pensato di risolvere la questione diversamente: non premurandosi di acquisire la documentazione giustificativa e limitandosi a richiamare un orientamento della Cassazione del 2019 sul punto.

Fatto del tutto non condiviso, quindi, né dal contribuente, né dai suoi legali i quali hanno presentato istanza di accesso amministrativo per vederci chiaro ed al fine di ottenere tutti i documenti della pratica (sostenendo, al contempo, che un Ente Pubblico, per sua natura, è tenuto ad avere a monte una convezione contrattuale in cui siano riportati tutti gli estremi di impegno di spesa senza poter chiedere condanne come se fosse un soggetto privato, salvo casi particolari).

Pertanto, a fronte del secco diniego e rifiuto dichiarato dall’Agente della riscossione all’accesso documentale tutto, il contribuente pugliese, appunto mediante i suoi legali di fiducia, ha proposto ricorso direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di legge, piuttosto che al Tribunale Amministrativo competente.

“La decisione emessa dalla Commissione per l’accesso agli atti amministrativi di Palazzo Chigi è in parte innovativa e contestualmente confortante”. Così commentano i legali Nutini e Lucarella.

Il contribuente pugliese, quindi, ce l’ha fatta ed ha ottenuto l’accoglimento del ricorso tanto che lo stesso Collegio giudicante ha, espressamente e formalmente, invitato l’amministrazione statale a porre in essere le necessarie attività di riesame.

Per di più, la decisione depositata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri come rito vuole (precisamente la n. 3-07/2021) apre le porte ad un nuovo principio di diritto sinora non molto considerato dai Tribunali e dalle Commissioni tributarie italiane: anche se l’Agente della riscossione non si difende in giudizio con l’Avvocatura di Stato, bensì con avvocati esterni, deve pur sempre documentare l’esistenza di una vera e propria convenzione contrattuale professionale da cui emerga, chiaramente ed indiscutibilmente, il perimetro della spesa effettivamente impiegata dall’Ente per difendersi nonché tutte le modalità di affidamento del mandato.

In buona sostanza Palazzo Chigi pone un monito agli Enti: occhio alle spese ed agli incarichi che si effettuano nell’ambito pubblico.

A rischio c’è non solo la cassa erariale (sui cui la Corte dei Conti interviene spesso), ma anche il genuino rapporto di trasparenza con i cittadini che, talvolta, come nel caso del cittadino pugliese in questione, devono avere la capacità di persistere e la forza di continuare a difendersi su questioni di principio pur di non vedersi sopraffatti.