Pronuncia importante della Cassazione: “Le mance ricevute dal lavoratore dipendente sono soggette a tassazione”

La Sezione tributaria della Corte di cassazione, attraverso l’ordinanza n. 26512 dello scorso 30 settembre, rifacendosi alla nozione onnicomprensiva di reddito fissata dall art. 51 Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi) ha accolto il ricorso proposto dall’agenzia delle Entrate contro un direttore di albergo.

Anche le mance percepite dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro, quindi, sono soggette a tassazione. È questo l’orientamento indicato dalla Sezione tributaria del “palazzaccio” romano.

In riforma della decisione emanata della Commissione tributaria regionale, relativa al medesimo giudizio, che invece aveva considerato non tassabili le somme percepite a titolo di mance nel 2007 dal capo ricevimento di un resort della parte ricca della Sardegna. La somma contesta a titolo di mance non corrispondeva a qualche spicciolo ma, bensì, alla somma di 83.650 in un solo anno solare. Secondo il ragionamento dei giudici di secondo grado, tale importo dovrebbe considerarsi come percepito al di fuori del reddito di lavoro dipendente, così come indicato dall’art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, in vigore tra il 2004 e il 2008, sul presupposto della “natura aleatoria ed in quanto percepita direttamente dai clienti senza alcuna relazione con il direttore di lavoro.

L’agenzia delle entrate, non condividendo il dispositivo imposto dalla commissione tributaria regionale, ha deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla suprema corte di cassazione sul presupposto che “sono state comunque percepite dal contribuente in relazione al rapporto di lavoro, per cui rientrano pienamente nella nozione di lavoro dipendente introdotta con la riforma del Dlgs n. 314 del 1997, in sostituzione del precedente art. 48 del Tuir, che sottolinea la natura onnicomprensiva del reddito da lavoro dipendente non più limitato al salario percepito dal datore di lavoro”.

Il ricorso, secondo i giudici di ultimo grado, è risultato meritevole di accoglimento. La Corte Suprema ha ricordato, infatti, di come l’attuale art. 51 primo comma del testo unico delle imposte sui redditi nel testo post riforma del 2004, applicabile al caso esaminato in quanto i fatti oggetto di contestazione sono avvenuti nell’anno 2007, prevede in maniera espressa che “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

Un dettato che lascia poco spazio all’immaginazione, proseguono i giudici della Corte, e che si differenzia rispetto all’originaria previsione (art. 48 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597) che definiva il reddito da lavoro dipendente come “costituito da tutti i componenti in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili in dipendenza del rapporto di lavoro”.

Così ricostruito il quadro normativo, per i giudici “dell’ultimo grado” è da ritenersi condivisibile il motivo di ricorso prospettato dell’Amministrazione finanziaria secondo cui “l’onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente giustifica la totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve, anche, quindi, come nel caso in esame, non direttamente dal datore di lavoro, ma sulla cui percezione il dipendente può fare, per sua comune esperienza, ragionevole, se non certo affidamento”.

II “nesso di derivazione” delle somme che comunque in qualche modo derivino dal rapporto di lavoro, prosegue l’ordinanza, ne giustifica “la totale imponibilità, salvo le esclusioni (e/o deroghe) espressamente previste”. Non conferisce alcun vantaggio dunque, contestare la natura retributiva delle mance per sostenerne l’esclusione dalla nozione di reddito di lavoro dipendente, “atteso che tale nozione è diversa e più ampia di quella di retribuzione” prescindendo dal relativo sinallagma. All’interno della nozione di reddito, dunque, dovrà essere considerato “non solo tutto quanto può essere concettualmente inquadrato nella nozione di retribuzione, ma anche tutti quegli altri introiti del lavoratore subordinato, in denaro o natura, che si legano casualmente con il rapporto di lavoro (e cioè derivano da esso), nel senso che l’esistenza del rapporto di lavoro costituisce il necessario presupposto per la loro percezione da parte del lavoratore subordinato”.

Diversa è la previsione per le mance spettanti ai croupiers e che sono già oggetto di una deduzione forfettaria del 25%, integrando una disciplina agevolativa specifica e che non può essere in alcun modo oggetto di interpretazione analogica o estensiva.

La Commissione tributaria regionale, quindi, in sede di rinvio, dovrà riesaminare l’intera questione, sulla base di quanto indicato dall’ordinanza della Cassazione n. 26512/2021, ovvero in osservanza del seguente principio di diritto: “In tema di reddito da lavoro dipendente, le erogazioni liberali percepite dal lavoratore dipendente, in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette mance, rientrano nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito fissata dall’art. 51, primo comma, del Dpr n. 917/1986, e sono pertanto soggette a tassazione”.

Un motivo in più di preoccupazione, quindi, per tutti i lavoratori che proprio per le caratteristiche insite nella loro professione, sono “esposti” all’ottenimento di mance.