RONCIGLIONE, PARERE ANAC SU GARA AGGIUDICAZIONE: IL COMUNE DICE LA SUA E RICORRE AL TAR

Redazione

Ronciglione (VT) – A seguito di notizie apparse sugli organi di informazione, – non questo quotidiano Ndr. – il Comune di Ronciglione intende precisare che l’ANAC non ha assolutamente annullato la gara per il servizio di gestione della sosta a pagamento né, tanto meno, ha proceduto ad inviare gli atti di gara alla Procura della Repubblica.

Ed infatti, l’Anac ha semplicemente rilevato che, a suo parere, la procedura di aggiudicazione della gara sarebbe stata viziata da una errata applicazione di una formula matematica necessaria all’attribuzione del punteggio ed ha rimesso al Comune di Ronciglione la decisione sul da farsi: ciò sul presupposto più volte indicato dalla stessa Autorità (vedi parere 19/2011) e dalla Giurisprudenza Amministrativa secondo il quale “la scelta di intervenire in autotutela da parte della stazione appaltante costituisce frutto di una determinazione discrezionale e non vincolata”.

Al riguardo della vicenda, comunque, sono necessarie alcune considerazioni anche al fine di fare chiarezza su una questione che potrebbe ingenerare sospetti di malaffare assolutamente inesistenti, tanto più con riferimento alle persone (tutti dipendenti comunali) componenti la commissione aggiudicatrice le quali godono della massima stima e fiducia da parte dell’Amministrazione Comunale e che non possono essere sottoposte a nessuna gogna mediatica, tantomeno da alcuni “benpensanti” che parlando (sparlando?) per meri fini politici coinvolgono persone per bene e di specchiata onestà.

La gara in questione prevedeva il sistema di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa: in parole povere detto criterio è basato su un'idoneità tecnica-economica che deve essere rapportata alla natura ed all'importo delle prestazioni oggetto della gara, per cui la scelta dell'offerta non è affidata al mero ribasso (o rialzo, come nel nostro caso di specie) del prezzo, ma coinvolge la valutazione comparativa di altri elementi della prestazione attinenti al termine di esecuzione o di consegna, al merito tecnico, alla qualità, alle caratteristiche estetiche e funzionali, al servizio post vendita, all'assistenza tecnica…
In buona sostanza, nel sistema della offerta economicamente più vantaggiosa l’aggiudicazione è effettuata a favore della ditta che offre il miglior rapporto tra la qualità del servizio offerto ed il prezzo delle prestazioni.

Nel nostro caso di specie, l’ANAC – nel confermare i punteggi espressi dalla Commissione Aggiudicatrice in ordine alla qualità del servizio – ha invece contestato la errata applicazione della formula matematica necessaria alla valutazione della parte economica della offerta: formula matematica, si badi bene, già specificatamente indicata nel bando di gara e quindi in un momento necessariamente anteriore alla presentazione delle offerte da parte delle ditte (trattasi di bando ad evidenza europea).

Più in particolare, la commissione aggiudicatrice ha specificatamente applicato la formula di cui all’allegato P al D.p.r. n°207/2010 e cioè V(a)i = Ra * 30 / Rmax dove Ra è il valore offerto dal concorrente, Rmax il valore dell’offerta più conveniente e 30 il punteggio massimo conseguibile: per l’ANAC, invece, la Commissione avrebbe dovuto applicare, previa interpretazione della predetta formula matematica, una diversa formula (non prevista in alcuna specifica normativa) così individuata: V(a)i= (Ra-60) * 30 / (Rmax – 60) dove 60 è la percentuale minima degli incassi da garantire al Comune così come prevista nel bando di gara.
Ora – a prescindere che tale ultima formula potrebbe portare, in talune ipotesi, a risultati matematicamente impossibili o a punteggi poco consoni rispetto alle offerte presentate (si provi ad effettuare un calcolo con due offerte uguali del 60% oppure un calcolo con tre ditte che offrono percentuali del 60,01%, 60,02% e 60,03%) –  bisogna sottolineare che per costante Giurisprudenza del Consiglio di Stato nelle gare pubbliche, la formula da utilizzare per la valutazione dell’offerta economica può essere scelta dall’amministrazione con ampia discrezionalità e di conseguenza la stazione appaltante dispone di ampi margini nella determinazione dei criteri da porre quale riferimento per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nonché nella individuazione delle formule matematiche; lo stesso Consiglio di Stato, poi, ha pù volte aggiunto che il legislatore rimette alla stazione appaltante la facoltà di determinare i criteri di valutazione delle offerte, precisando che questi vanno prefissati nella lex specialis – e cioè nel bano di gara – e ciò al fine di consentire a tutti i partecipanti alla procedura di aver sin dall’inizio contezza di tutti gli elementi che incidono sulla partecipazione, sulla valutazione delle offerte e, quindi, in ultima analisi sull’aggiudicazione.
In buona sostanza, la Commissione Aggiudicatrice ha applicato una formula matematica specificatamente prevista in una norma di Legge e l’ha preventivamente indicata nel bando di gara e cioè ben prima che arrivassero le offerte da parte delle società interessate le quali, quindi, erano già tutte bene a conoscenza dei criteri di calcolo che sarebbero stati usati in sede di aggiudicazione (non è certamente un caso che nproposto opposizione dinanzi al TAR) : in tal senso, parlare – o solo pensare – di possibili manipolazioni della gara ad evidenza pubblica è francamente paradossale oltre che, naturalmente, inaccettabile.    

Degno di nota, poi, che la formula applicata dalla Commissione Aggiudicatrice era già stata indicata nel bando di gara a suo tempo sottoposto al vaglio dell’ANAC preventivamente all’esperimento della gara stessa: ebbene, in tale occasione, nulla era stato eccepito dall’Autorità in ordine all’applicazione di tale formula matematica.

Peraltro, la formula applicata dalla commissione – oltre che essere specificatamente prevista nel D.P.R. 207/2010 – è la stessa usata da numerossimi comuni italiani nell'aggiudicazione delle gare di gestione del servizio di sosta a pagamento: basta una semplice ricerca sul web per rendersene conto.

Quanto, infine, alla questione del paventato danno erariale, bisogna preliminarmente sottolineare che lo stesso è stato solo presunto dall’ANAC e definitive decisioni in merito non potranno che essere assunte dalla competente Corte dei Conti che sarà investita della questione.

Ad ogni buon conto, visto il criterio di aggiudicazione della offerta economicamente più vantaggiosa – in virtù del quale la gara viene aggiudicata in favore di colui che offre il miglior rapporto qualità/quantità (tra cui il prezzo) – ne discende che non necessariamente vince colui che offre la migliore offerta economica dal punbto di vista del prezzo: e nel nostro caso di specie la Commissione ha valutato le offerte tecniche (e quindi la qualità del servizio) proposte dalla società aggiudicatrice di valore ben superiore alla differenza economica tra le offerte delle ditte: ad ogni buon conto, anche a voler prescindere dalla qualità del servizio offerto (aspetto che deve calcolarsi nel sistema di aggiudicazione della offerta economicamente più vantaggiosa), il danno economico di cui tanto si parla non sarebbe superiore ai 1.300,00 Euro per tre anni.

Per tutte le ragioni che precedono, nel confermare la fiducia nell’operato della Commissione Aggiudicatrice, il Comune di Ronciglione ha deciso di impugnare il provvedimento dell’ANAC dinanzi al competente TAR del Lazio affinché sulla vicenda sia fatta piena luce nel rispetto delle nostre convinzioni in ordine alla legittimità della procedura esperita.
L’Amministrazione Comunale di Ronciglione