ANTITRUST: NESSUN CONFLITTO D'INTERESSI PER MARIA ELENA BOSCHI

di Giuseppa Guglielmino

Il ministro Maria Elena Boschi non ha alcun conflitto di interessi sulla vicenda del salvataggio della Banca Etruria. A sostenerlo è l'Antitrust, riferiscono fonti qualificate dell'Authority, in una risposta al deputato del movimento cinque stelle Alessandro Di Battista, che aveva sollecitato un pronunciamento sulla vicenda. Di Battista aveva sollevato la questione in una lettera inviata all'Antitrust lo scorso 22 dicembre. L'esponente dei cinque stelle chiedeva se esistessero gli estremi di un conflitto di interessi in capo al ministro Boschi e ai suoi familiari per la vicenda del salvataggio della Banca Etruria. L'Autorità, sulla base delle competenze ad essa assegnate dalla legge Frattini, ha esaminato la posizione della Boschi per verificare in primo luogo la presenza del ministro alle riunioni decisive sul salvataggio delle banche, poi se gli atti (o le eventuali omissioni) del ministro abbiano avuto un "incidenza specifica e preferenziale" sul suo patrimonio (e su quello del coniuge o dei parenti fino al secondo grado) e infine se vi sia stato un danno per l'interesse pubblico. Nella risposta a Di Battista, l'Antitrust esclude che il comportamento della Boschi possa rientrare nei due casi previsti dalla legge. Sul primo punto, quello riguardante l'incidenza sul suo patrimonio, l'Antitrust osserva che la Boschi partecipò solo alla riunione del consiglio dei ministri del 10 settembre, quando fu approvato lo schema preliminare del decreto legislativo 180 da inviare alle commissioni parlamentari per il parere previsto dalla legge.

Il ministro non partecipò invece alle riunioni del 6 e 13 novembre nel corso delle quali il governo esaminò e approvò il decreto. E non avendo preso parte alle riunioni, stando alla legge sul conflitto di interessi al ministro non può essere imputato un comportamento volto ad accrescere il proprio patrimonio. Anche sul secondo punto, l'Antitrust "assolve" la Boschi: per parlare di danno pubblico, si osserva nella risposta a Di Battista, bisognerebbe che il ministro avesse compiuto atti idonei "ad alterare il corretto funzionamento del mercato", circostanza che per l'Antitrust è palesemente non rinvenibile in questo caso. Un eventuale danno, sottolineano le fonti dell'Antitrust, potrebbe derivare unicamente dall'inerzia dei commissari speciali chiamati dal decreto legislativo approvato dal consiglio dei ministri a risanare le banche.

Nella risposta al deputato M5s, l'Antitrust dà conto delle presenze del ministro Boschi nelle riunioni del consiglio dei ministri dove sono stati esaminati i provvedimenti legati al sistema bancario. Sulla base dei dati ricevuti da Palazzo Chigi, l'Autorità segnala che Maria Elena Boschi non è stata presente alla riunione del 20 gennaio 2015 che ha dato il via libera al decreto numero 3/2015 sul sistema bancario; è stata invece presente nella riunione del 10 settembre 2015 che ha approvato lo schema preliminare del decreto legislativo numero 180 sulle banche (ma non ha poi partecipato alle riunioni del consiglio dei ministri del 6 e del 13 novembre nel corso delle quali quel decreto legislativo è stato esaminato e poi approvato); e , infine, non ha partecipato alla riunione del consiglio dei ministri del 22 novembre che ha approvato il decreto cosiddetto "salva-banche". Per quanto riguarda invece la dichiarazione sulle attività patrimoniali del ministro Boschi e dei suoi familiari, l'Antitrust segnala che essa fu presentata il 21 maggio 2014 e non riportano il possesso di azioni bancarie della Banca Etruria (ma il questionario impone l'obbligo di dichiarare il possesso di azioni solo sopra i 50 mila euro).




L'ANTITRUST INDAGA SUL BUSINESS DEI VACCINI

 

Sotto il profilo dell’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato sussistono circostanze che fanno presumere che, nel settore dei vaccini obbligatori a carico del SSN, esistano ostacoli al corretto dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali, troppo spesso i prezzi sono differenziati pur essendo medesimi prodotti. Ogni vaccino può costituire un conseguente monopolio commerciale

 

di Cinzia marchegiani

Finiscono sotto lente d’ingrandimento i vaccini di uso umano, L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato facendo riferimento all’articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi ha ritenuto procedere ad indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l’evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi o altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata, il 27 maggio 2015 ha deciso di avviare un’indagine conoscitiva.
Una decisione presa in base della rilevanza dei vaccini in termini di spesa sanitaria a carico del Sistema Sanitario Nazionale, si parla di oltre 300 milioni di euro l’anno, del fatto che l’approvvigionamento dei prodotti avviene tramite gare a evidenza pubblica, e della circostanza che i prezzi di alcuni dei principali vaccini paiono in tendenziale aumento. L‘obiettivo dell’indagine è quello di approfondire i seguenti temi:
1. caratteristiche delle dinamiche commerciali relative ai vaccini per uso umano;
2. sussistenza di criticità concorrenziali nei mercati dei vaccini per uso umano, con specifico riferimento alla situazione italiana alla luce della normativa vigente e atti conseguenti (es. piano nazionale di prevenzione vaccinale);
3. efficienze e criticità delle procedure di acquisto a evidenza pubblica dei vaccini per uso umano.

DETTAGLIO DEL PROCEDIMENTO
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ritenuto procedere all’avvio di una indagine conoscitiva riguardante il settore dei vaccini per uso umano, con specifico riferimento a quelli definiti come obbligatori o altamente raccomandati ai sensi del piano nazionale di prevenzione vaccinale, in quanto sussistono circostanze che fanno presumere che, nel settore considerato, esistano ostacoli al corretto dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali.

VACCINI SPESA PUBBLICA RILEVANTE E PREZZI DIFFERENZIATI PER MEDESIMI PRODOTTI
Per l’Antitrust, i vaccini costituendo una delle attività di sanità pubblica di maggior tradizione e impatto sociale, rilevando che risultano attualmente obbligatorie o altamente raccomandate, sono somministrati a carico del Sistema Sanitario, per tale motivo rappresentano per la sanità pubblica una rilevante voce di spesa: secondo primi dati a disposizione, essa è complessivamente corrisposta per l’anno 2013 a circa 322 milioni di euro, pari a circa l’1,6% delle spese totali sostenute annualmente dal Sistema Sanitario Nazionale per l’acquisto di prodotti farmaceutici. A questo approvvigionamento dei vaccini si provvede a mezzo di procedure di acquisto per quantitativi definiti sulla base di una pluralità di criteri (obiettivi di copertura vaccinale, andamenti storici di consumo, ecc.), di cui si fanno tipicamente carico strutture organizzative riconducibili agli enti territoriali. Ma la spia di allarme che ha azionato l’Antitrust riguarda proprio il fatto che tali procedure d’acquisto siano caratterizzate da un ricorso a gare sempre più centralizzate, svolte per via telematica con aggiudicazione al prezzo più basso, in linea con una tendenza ormai consolidata a livello nazionale, anche sulla base di specifici atti normativi, volta a ottenere guadagni di efficienza in termini di risparmio attraverso l’aggregazione della domanda pubblica. Salva tale disposizione di fondo, pare nondimeno persistente una frammentazione della domanda, fino a casi di acquisti ancora realizzati da singole aziende sanitarie locali: ne conseguirebbero differenziali di prezzo per medesimi prodotti anche rilevanti e, almeno a una prima sommaria analisi, non correlati alle quantità acquistate.

PREZZI VACCINI IN CRESCITA E MONOPOLIO COMMERCIALE
L’Autorità Garante ha sottolineato che pur in una prospettiva più generale di tipo industriale è riscontrabile nei vaccini di più recente introduzione la ricorrenza di livelli di prezzo in tendenziale crescita. Al riguardo, appare opportuno segnalare come ciascun vaccino destinato a una particolare patologia costituisca un prodotto non sostituibile con altri aventi differenti destinazioni d’uso. Sotto il profilo dell’analisi antitrust, dunque, ogni vaccino può costituire un distinto mercato del prodotto e un conseguente monopolio commerciale, il che nel caso dei vaccini plurivalenti e di quelli c.d. innovativi pare rappresentare la norma.

RISCHI DI RENDITE MONOPOLISTICHE, STRATEGIE TECNICHE PRICING
E’ stato fatto presente che la natura biologica complessa dei vaccini, da cui consegue che allo stato non sussista un loro significativo orizzonte di “genericazione”, da un punto di vista concorrenziale appaiono pertanto rilevanti i rischi d’instaurazione di rendite monopolistiche, eventualmente accentuate dal radicamento di asimmetrie contrattuali a vantaggio delle imprese nella definizione dei prezzi, anche attraverso sofisticate strategie di pricing selettivo. Ciò, si rileva, avverrebbe rispetto a prodotti che spesso rappresentano interventi obbligatori a fini di salute pubblica, dunque alla base di una domanda tanto vincolata quanto priva – perlomeno nei casi di prodotti per i quali non sussistono alternative – della possibilità di sfruttare appieno gli effetti competitivi delle procedure di gara.

DISCIPLINA NON OMOGENEA VIGENTE A LIVELLO NAZIONALE COMPETITIVITA’ GARE
La portata tendenzialmente globale dei profili monopolistici possono instaurarsi anche dalle possibili condotte d’impresa nell’ambito delle gare pubbliche per la fornitura dei vaccini, criticità accentuate da una disciplina non omogenea vigente a livello nazionale in materia di vaccini, anche rispetto ai relativi regimi di obbligatorietà: in una prospettiva concorrenziale, ciò potrebbe influire sugli andamenti commerciali dei prodotti interessati.

AVVIO ANALISI SETTORE DEI VACCINI E CONSULTAZIONE
Al fine di meglio valutare l’effettiva sussistenza delle criticità sin qui richiamate l’Autorità ritiene pertanto opportuno procedere ad una analisi del settore dei vaccini per uso umano, nel corso della quale si cercherà di effettuare una ricognizione esaustiva degli assetti di mercato rilevanti e delle dinamiche concorrenziali ivi esistenti con specifico riferimento alle vaccinazioni definite come obbligatorie o altamente raccomandate ai sensi del piano nazionale di prevenzione vaccinale. In una prospettiva di supporto alle proprie ordinarie attività d’indagine conoscitiva, e in linea con le migliori pratiche esistenti a livello internazionale, l’Autorità ha ritenuto opportuno avviare una consultazione aperta (c.d. call for inputs) sulle tematiche sopra indicate, con la possibilità d’inviare contributi in proposito all’indirizzo e-mail IC50@agcm.it entro i prossimi 45 giorni.




ANTITRUST: MULTA DI 735 MILA EURO A 7 SOCIETA’ CHE PUBBLICIZZAVANO SUL WEB UN SERVIZIO APPARENTEMENTE GRATUITO

Oltre duemila segnalazioni di consumatori che dopo aver usufruito del servizio, gli venivano concessi appena venti minuti per esercitare, peraltro esclusivamente on-line, il diritto di recesso. Impossibilitati a trasmettere la propria volontà, agli ignari clienti veniva inviata una mail di conferma con una fattura allegata (in una prima fase 59,60 euro, aumentati successivamente a 69,50) e l’avvertenza che, in caso di ritardi, sarebbero state applicate elevate penalità. Al primo sollecito il conto lievitava a 101 euro per salire fino a 259,50 euro con la lettera di messa in mora inviata dal Dipartimento Recupero Crediti di uno studio legale estone.

 

di Cinzia Marchegiani

Il mondo del web e delle occasioni gratuite rivela troppo spesso un sottobosco di truffe e manipolazioni pubblicitarie ingannevoli che attirano potenziali clienti inconsapevoli del raggiro perpetrato. E’ di oggi la notizia della chiusura di un’istruttoria dell’Antitrust, che stava indagando su sette società che pubblicizzavano sul web, attraverso i siti www.auto-prezzo.net e www.auto-valutazione.com un servizio apparentemente gratuito di valutazione delle auto, salvo chiedere successivamente il pagamento di una fattura di circa 60 euro, destinata a salire fino a oltre 250 euro in caso di ritardi nei versamenti da parte dei consumatori.


Il fenomeno purtroppo ha coinvolto migliaia di cittadini che tra gennaio e luglio del 2013 si erano collegati a internet per trovare una valutazione del valore della loro automobile. Si accedeva a questi siti digitando le parole chiave ‘gratuito’ o ‘gratis’ insieme a “valutazione” e “automobile”. Dalle prove raccolte dall’Autorità, alla quale sono arrivate oltre le duemila segnalazioni, risulta che le sette società (Pronto Value LLC, Atlantic Car Value LLC e United Auto Corporation LLC, con sede nel Delaware, Meedium Marketing OÜ, con sede in Estonia, Pascutti Invest & Factoring Spa, Pascutti Invest & Factoring Inc, e Media Solution Service di Ballariano Antonino con sede in Patti-Me) hanno messo in atto un complesso meccanismo ingannevole per attrarre i consumatori sui siti web www.auto-prezzo.net e www.auto-valutazione.com, offrendo un servizio apparentemente gratuito che risultava invece essere a pagamento. Il meccanismo di aggancio era un iter abbastanza comune. Ai consumatori venivano concessi appena 20 minuti per esercitare (peraltro esclusivamente on-line) il diritto di recesso. Trascorso questo brevissimo tempo, durante il quale era comunque molto difficile inviare la comunicazione del recesso, al visitatore del sito veniva inviata una mail di conferma con una fattura allegata (in una prima fase 59,60 euro, aumentati successivamente a 69,50) e la relativa avvertenza che, in caso di ritardi, sarebbero state applicate elevate penalità. Infatti al primo sollecito il conto lievitava a 101 euro per salire fino a 259,50 euro con la lettera di messa in mora inviata dal Dipartimento Recupero Crediti di uno studio legale estone. Al termine dell’istruttoria, l’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ha emesso un provvedimento sanzionatorio per 735mila euro complessivi. Le società hanno violato, secondo l’Antitrust, le norme del Codice del Consumo attraverso due distinte pratiche: la prima consiste nell’avere messo in atto il meccanismo ingannevole per indurre i consumatori a fruire dei servizi di valutazione dell’autovettura, sulla base del falso presupposto della loro gratuità; la seconda pratica, caratterizzata da aggressività, riguarda gli ostacoli al diritto di recesso e l’indebito condizionamento della libertà di scelta del consumatore, esercitato attraverso la pretesa ingiustificata di pagamento per un servizio non richiesto nonché mediante la minaccia, in caso di mancato pagamento, del ricorso ad azioni legali, con conseguenti maggiori oneri economici. Ogni società quindi dovrà pagare due sanzioni relative alle distinte violazioni:

Pronto Value LLC: 50.000 euro per la prima pratica, 100.000 per la seconda;

Atlantic Car Value LLC: 50.000 euro per la prima pratica, 100.000 per la seconda;

United Auto Corporation LLC: 50.000 euro per la prima pratica, 100.000 per la seconda;

Pascutti Invest & Factoring Spa Inc e Pascutti Invest & Factoring Inc:in solido 100.000 euro per la prima pratica, 150.000 per la seconda

Meedium Marketing OÜ: 30.000 euro solo relativamente alla prima pratica;

Media Solution Service di Ballariano Antonino: 5.000 euro in relazione alla seconda pratica.


Nell’oceano delle offerte sul web con molteplici pubblicità allettanti, si nasconde spesso la truffa e l’inganno. Questa disavventura però dimostra come le segnalazioni massicce delle vittime abbiano attivato e innescato l’inchiesta da parte dell’Autorità AGCM. Il provvedimento appena applicato è un monito ai tanti internauti che cercano nella web una mare di opportunità e invita alla consapevolezza su questo mondo virtuale che nasconde infiniti raggiri. 




CONSUMATORI TARTASSATI DAI DEBITI INFONDATI: L'ANTITRUST SOSPENDE I RECUPERI IN CAPO ALLE SOCIETA' GERI E ELLIOT

L’invio di solleciti e messaggi redatti con modalità potenzialmente ingannevoli e aggressive, appaiono idonei a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio cui sono diretti spingendolo, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, al pagamento dei crediti o ad effettuare le telefonate su un numero a pagamento.

di Cinzia Marchegiani

L’Antitrust nella riunione del 19 marzo 2014 ha disposto la sospensione di ogni attività diretta al recupero alla GE.RI S.r.l. e la ELLIOT S.r.l. a tutela dei consumatori bersagliati da solleciti di pagamento, effettuati con modalità aggressive e scorrette relativamente a presunti crediti, infondati o prescritti. Nel provvedimento del 9 aprile 2014 pubblicato sul sito dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si apprende che secondo le informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo e le segnalazioni della Guardia di Finanza, di varie associazioni di consumatori (Aduc, movimento consumatori, associazione consumatori, confconsumatori, ctcu, associazione tutela dei consumatori, federconsumatori, unione nazionale consumatori, adiconsum) e di numerosi consumatori, pervenute, in particolare, a gennaio 2014, e, da ultimo, a metà marzo, la GERI Gestione Rischi S.r.l. avrebbe sollecitato, a mezzo apposite comunicazioni via posta nonché attraverso mail, telefonate ed sms, il pagamento – su incarico di diversi committenti – di presunti crediti, non dettagliati o infondati o prescritti o comunque contestati, anche minacciando, in caso di mancato pagamento, azioni legali o specificando che “al fine di ritentare la composizione bonaria del Vostro debito, desideriamo informarvi che abbiamo predisposto la visita di un nostro funzionario che si recherà all’indirizzo su indicato o eventualmente presso il vostro posto di lavoro”. Inoltre veniva prospettato ai consumatori – attraverso solleciti di pagamento ed sms – di contattare una numerazione a pagamento. In particolare, avrebbe inviato solleciti di pagamento, a mezzo missiva o mail, spingendo a contattare, “per eventuali comunicazioni”, il numero “895. 895. 8915”, numerazione che risulta sottoposta, come ivi stesso specificato, ad una onerosa tariffazione (“il costo della chiamata da rete fissa è di 96 centesimi al minuto + 12 centesimi di scatto alla risposta. Iva inclusa. Il costo massimo da rete mobile è di 1,56 euro al minuto + 15 centesimi di scatto alla risposta. Iva inclusa.”). I destinatari venivano anche raggiunti da sms con l’invito a contattare una numerazione specifica per effettuare delle “verifiche amministrative”.

Nel documento si legge nello specifico, che la modalità perpetrata si innescava con un messaggio che riportiamo per i nostri lettori: "La preghiamo cortesemente di contattarci per urgenti verifiche amministrative che la riguardano al numero 895. 895. 8915. Nostro riferimento pratica xxx" e un altro "in relazione alla sua pratica dopo numerosi tentativi di contatto senza alcun riscontro avvisiamo della prossima azione legale. 895. 895. 8915. Nostro riferimento pratica xxx”. Dall’indagine emerge che in alcuni dei sopracitati e più recenti solleciti, inoltrati dalla fine del 2013, il recupero dei crediti sarebbe stato commissionato dalla ELLIOT S.r.l., società che ha acquistato la titolarità, dal marzo 2013, come indicato nei solleciti di pagamento inviati, del credito originariamente vantato nei confronti di consumatori da altri professionisti (e, nello specifico, da Vodafone Omnitel N.V., che dall’ottobre 2012 ha incorporato per fusione TeleTu S.p.A.). Nelle stesse comunicazioni, era previsto, altresì, che la stessa ELLIOT avrebbe valutato il ricorso all’azione giudiziaria più opportuna da intraprendersi per il recupero del credito vantato. Molti dei crediti riportati nei predetti solleciti di pagamento del 2013 riguardano posizioni debitorie risalenti e, quindi, prescritte o relative a crediti per attivazioni di servizi di telefonia che i consumatori evidenziano di non avere mai effettuato.

Così l’Antitrust, sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 17 febbraio 2014, ha avviato il procedimento istruttorio PS6549, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli tabella 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo.

Nella comunicazione di avvio del procedimento è stato evidenziato che i comportamenti oggetto di contestazione come “pratiche commerciali” potrebbero integrare una violazione degli tabella 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo in quanto contrari alla diligenza professionale e idonei a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio cui sono diretti, nonché aggressivi in quanto – mediante indebito condizionamento – idonei a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio e, pertanto, ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. In particolare, nella citata comunicazione di avvio del procedimento istruttorio è stato contestato che i comportamenti descritti, rappresentati dall’invio di solleciti e messaggi redatti con le citate modalità
potenzialmente ingannevoli e aggressive, appaiono idonei a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio cui sono diretti spingendolo, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, al pagamento dei crediti o ad effettuare le telefonate su un numero a pagamento. I profili di ingannevolezza riguardano le informazioni che, nella loro presentazione complessiva, sono idonee ad indurre in errore il consumatore medio, soprattutto in relazione alla concreta portata ed efficacia dei solleciti di pagamento richiesti e delle prospettate verifiche amministrative o azioni legali. I profili di aggressività riguardano la possibilità, mediante il conseguente indebito condizionamento, di limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio.

Il provvedimento rientra in un settore di particolare attualità, in relazione al quale l’Autorità ha già adottato numerosi provvedimenti, irrogando sanzioni per oltre 600 mila euro, in particolar modo nei confronti di società di recupero crediti responsabili di pratiche aggressive per l’inoltro di finte citazione in giudizio. L’Antitrust ha disposto così che le società GE.RI. Gestione Rischi S.r.l. ed ELLIOT S.r.l. sospendano ogni attività di inoltro dei citati solleciti di pagamento con le predette modalità scorrette e richiesta la comunicazione all’Autorità dell’avvenuta esecuzione inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrate le misure adottate.

Il provvedimento inoltre ricorda che in caso di inottemperanza alla delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro.

Un altro tassello importante a tutela del consumatore, dove le associazioni in questo caso contribuiscono in dettaglio all’ascolto del cliente, proponendo azioni concrete alla verifica del danno ricevuto.




NASCE IL PRIMO NUMERO DELLA RIVISTA ITALIANA DI ANTITRUST

C.M.

E ufficiale! Nel mese di marzo è partito il numero 1 della Rivista Italiana di Antitrust/Italian Antitrust Review che sarà disponibile all’indirizzo http://iar.agcm.it La novità è stata da poco pubblicata sul sito ufficiale dell’Autorutà Garante della Concorrenza e del Mercato.
La Rivista, come riporta il comunicato indirizzato a tutti gli utenti, vuole essere uno strumento di costante aggiornamento per il network di studiosi ed operatori della materia. Essa intende, inoltre, rendere nota, anche all’estero, la prassi e la giurisprudenza Antitrust italiana. Campo privilegiato di interesse saranno i più importanti sviluppi della disciplina giuridica ed economica della concorrenza e della tutela dei consumatori, in particolare a livello nazionale e comunitario.
Sebbene edita dall’Autorità, essa intende essere una rivista indipendente ed ospiterà contributi scientificamente adeguati e di autori internazionalmente noti.
La rivista sarà realizzata preferibilmente in inglese ma anche in italiano, online, gratuitamente e quadrimestralmente.

L’utente registrandosi al sito http://iar.agcm.it avrà la possibilità di ricevere gli specifici avvisi in occasione della pubblicazione dei prossimi numeri.
Dopo le ultime rocambolesche e incredibili incapacità dell’autorità dell’Aifa nel campo della tutela dei consumatori, nonché dei malati e del contenimento della spesa pubblica sanitaria in merito ai farmaci come Avastin e Lucentis che, alla luce dei fatti appena emersi con la condanna della Novartis e Roche, ne viene contestata la sua competenza tecnico/scientifica sulla valutazione dell'efficacia dei farmaci utilizzati per curare i pazienti, ci si chiede se presto sarà commissariata e sostituita da questa autorità Antitrust…poiché la verità purtroppo è stata ottenuta grazie all’azione dell’istruttoria avviata dall’AGCM…