Legittima difesa: non è sinonimo di arma da fuoco

La legittima difesa , istituto contemplato dall’art. 52 del codice penale è uno tra i più dibattuti e sofferti istituti italiani . Il primo comma di questo articolo raccoglie in sintesi tutta la filosofia della legge.

“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.” 

Questo articolo è stato modificato con la legge 13 febbraio 2006 n.59, del novembre 2015 

Una proposta della Lega Nord tentava di aggiungere ulteriori elementi . Il 4 maggio 2017 la Camera aveva dato il via libera ad una nuova normativa disciplinando la difesa personale. Tale normativa tuttavia fu osteggiata dal segretario di allora Matteo Renzi, contrario alle modifiche degli articoli 52 e 59 approvate alla camera. Quest’anno, a ottobre 2018, il Senato ha licenziato un ennesimo testo, quello stesso che questi giorni si sta dibattendo.

Accese polemiche e discussioni a non finire su tutte le reti con la partecipazione di politici ed i soliti frequentatori dei talk show

Quello che più inquieta l’attento cittadino è che di legittima difesa propriamente non si sta discutendo e tutti i dibattiti vertono su ben altri argomenti. Il più delle volte si discute se il cittadino privato aggredito nel suo proprio domicilio abbia si o meno il diritto di usare l’arma da fuoco. Premessa sbagliata che porta inevitabilmente a conclusioni e ahinoi a sentenze errate.

La legittima difesa coinvolge due protagonisti: l’aggressore e l’aggredito,un limite invalicabile e un’intrusione furtiva 

Il ragionamento del cittadino non allineato politicamente e tanto meno coinvolto ideologicamente, non ha dubbi. Come nei casi delle zone militari, senza fare tanti inutili discussioni e dibattiti sul come si dovrebbe comportare l’agente in servizio alla “guardiola”, si espongono degli avvisi e i malintenzionati sono avvertiti che quella data zona è invalicabile e la vigilanza è armata, vale a dire che chi osa sfidare l’avvertimento lo fa a suo rischio e pericolo.

Perché non dovrebbe vigere la stessa regola per il privato cittadino?

La legge dovrebbe essere più che chiara avvisando i malintenzionati che oltrepassando quel limite invalicabile del domicilio privato il trasgressore lo farebbe a rischio e pericolo suo proprio ed oltrepassando quel limite perderebbe ogni diritto alla tutela da parte dello Stato. All’aggressore, che accettasse i rischi nulla sarebbe dovuto ne a lui ne ai suoi parenti se dalla sua avventata avventura contro legge ne dovessero conseguire dei danni sia lievi che gravi oppure addirittura fatali.

Il secondo protagonista della legittima difesa è rappresentato dal cittadino che, trovandosi costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, nel caso recasse danni anche mortali all’aggressore introdottosi nel suo domicilio privato, non dovrebbe essere chiamato a rispondere della sua azione e tanto meno essere soggetto ad alcun procedimento .

Rimane il dibattito sul modo di difesa personale. Si sta facendo molta confusione perché si accentrano tutte le discussioni sull’uso o meno dell’arma da fuoco. Argomento fuorviante. Il cittadino,per la propria difesa, per quella dei suoi e quella dei suoi beni nel suo domicilio privato, non dovrebbe spiegare quali metodi oppure sistemi di difesa userebbe. Dibattere sull’uso dell’arma da fuoco è limitativo e nulla ha a che fare con la legittima difesa.

I metodi per difendersi possono essere molteplici, come l’arma bianca, l’arco con le frecce, la spranga di ferro, la bombola spray urticante, l’acido in faccia, la porta interna con un congegno elettrico, attivato di notte per fulminare l’intruso e altri sistemi analoghi. Ma perché si deve occupare il legislatore sulle scelte del privato cittadino?

La legge deve essere chiara

Due sono i soggetti coinvolti. Il legislatore dovrebbe scrivere chiaro e tondo che il malvivente che si dovesse introdurre nel domicilio privato altrui lo farebbe a suo rischio e pericolo e nell’eventualità che la sua impresa criminale dovesse finire in tragedia, il cittadino, proprietario del domicilio non dovrebbe subire alcun processo e per nessuna ragione dovrebbe essere chiamato in giudizio.

Il secondo concetto dovrebbe assicurare il cittadino che il suo domicilio privato è zona invalicabile, tutelata dalla legge, protetta e che non potrà mai essere considerato reato ne lieve ne grave difenderla da intrusioni . Ladri, rapinatori e malintenzionati, una volta avvisati, dovrebbero assumersene ogni rischio che potrebbe derivare dalla loro impresa criminale.

In Cina ci sono dei sentieri di montagna da percorrere su strette assi di legno sospese nel vuoto. Ci sono dei cartelli che raccomandano di astenersi dall’impresa a chi soffre di vertigini. C’è chi decide di percorrerle ugualmente.

Il malvivente che si introduce furtivamente nel domicilio altrui, specialmente di notte, sappia che potrebbe trovare ad aspettarlo lo “strapiombo”.

Ognuno è responsabile del suo operato e chi è causa del suo male pianga se stesso

Emanuel Galea