Cassazione, lavoro: chi abusa della 104 può essere licenziato

L’ordinanza della Corte di Cassazione è del 18 febbraio scorso. È la numero 4670/2019. Con questo provvedimento si conferma il rigore nei confronti di chi fa un uso improprio dei permessi per assistere i familiari disabili.

La legge 104 insomma. Il caso specifico è quello di un dipendente licenziato perché invece di impiegare le ore di permesso ai sensi di legge per assistere il familiare bisognoso, le dedica ad attività personali ledendo il vincolo fiduciario che è alla base di un rapporto di lavoro.

Né vale, per rendere illegittimo il licenziamento, il fatto che il datore di lavoro avesse ottenuto conferme dell’atteggiamento del dipendente avvalendosi di servizi di investigazione privata.

L’ordinamento permette l’intervento del detective per il controllo di condotte extralavorative che sia rilevante al fine del corretto adempimento delle obbligazioni del lavoratore.
Enrico Pellegrini




Ipotesi chiusura domenicale di negozi e centri commerciali: ecco il punto dell’avvocato amministrativista Enrico Pellegrini

L’ipotesi avanzata da un ministro in carica, di chiusure domenicali, è proprio al contrario del rispetto del principio di concorrenza, laddove si consideri che la rete telematica consente ai venditori e in particolare ai grandi gruppi della distribuzione online, di ricevere ordini 24 ore al giorno, sette giorni su sette”.

Inoltre ai piccoli esercizi commerciali la concorrenza sleale non arriva certo da catene di distribuzione commerciale impegnate con sedi fisicamente a contatto con l’utenza.

Arriva appunto dalle multinazionali del commercio online e, nelle realtà che ci interessano più direttamente, da esercizi commerciali aperti e gestiti da commercianti stranieri, per lo più asiatici, con personale di quelle stesse nazionalità e con tutele sindacali per quei lavoratori tutte da verificare, se non inesistenti.

La concorrenza sleale arriva dagli esercenti che non pagano con regolarità il personale. Non da chi è impegnato per la riuscita del giusto profitto dall’attività di distribuzione, anche grande distribuzione, che è fatta di vendita di prodotti commerciali, reali.

Non è da escludere peraltro che altro obiettivo delle grandi catene online, possa essere la vendita di dati delle persone, per 24 ore al giorno, sette giorni su sette.

Pertanto, motivi di legge, di carattere sociale e di scelte politiche, rendono per lo meno opinabile la prospettata iniziativa governativa.
La normativa in materia apertura degli esercizi commerciali, in vigore risale al 2011, pone le aperture possibili anche nei festivi, quale elemento-cardine del principio di concorrenza e di sviluppo delle potenzialità del mercato, oltre all’attenzione nei confronti dei consumatori
Peraltro la Corte Costituzionale, con sentenza del 2017, nel bocciare la legge regionale friulana che imponeva la chiusura degli esercizi commerciali nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e altri festivi, si è basata sulla riserva per lo Stato di decidere, riguardo al principio di concorrenza, in virtù dell’articolo 117 della Costituzione.
Avvocato Enrico Pellegrini




Martina Franca, solidarietà in campo al palaWojtyla

MARTINA FRANCA – Giovedì 13 settembre si gioca l’amichevole internazionale di beneficenza Happy Casa Brindisi-Sakarya. Tutti gli introiti dall’incasso della gara saranno devoluti a sostegno dell’Associazione Italiana Diversamente Abili.

L’iniziativa è della Happy Casa Brindisi che all’insegna dello sport, del divertimento ma al tempo stesso, un’unione di generosità, altruismo e della beneficenza per una onlus dimostra con un grande esempio la forza e il valore dello sport

La squadra biancoazzurra allenata da coach Frank Vitucci, che esordirà nel campionato di serie A di basket maschile a Milano affrontando i campioni d’Italia, dopo la vittoria in amichevole a Bari con i campioni montenegrini, sarà impegnata in altra amichevole internazionale

Entra così nel clou il calendario delle amichevoli. Dopo il bagno di folla a Bari con la vittoria contro i campioni in carica del Montenegro e il primo torneo a Parma in programma nel prossimo weekend, la Happy Casa Brindisi sarà di scena in casa del proprio title sponsor Happy Casa Store.

Una sfida internazionale con la squadra turca che parteciperà alla prossima edizione di EuroCup, inserita nello stesso girone della compagine italiana della Fiat Torino.

L’ingresso per assistere al match avrà il costo di €5,00. L’incasso sarà interamente devoluto in beneficenza all’associazione A.I.D.A, onlus che nasce nel 2005 dall’idea di alcuni giovani di promuovere campagne di sensibilizzazione e solidarietà a favore di tutte le persone diversamente abili, affinché queste non vivano, come accade, nell’indifferenza e ai margini della società.

L’associazione, non ha scopo di lucro, punta con l’impegno volontario dei propri soci e sostenitori a promuovere la tutela e l’assistenza ai diversamente abili attraverso una corretta informazione, la richiesta alle Autorità competenti degli interventi necessari a garantire i loro diritti e l’organizzazione di manifestazioni sociali, culturali e sportive.

L’intento è quello di far esprimere i loro pensieri, poiché seppur impossibilitate fisicamente, possono spesso certamente dare utili insegnamenti di vita.

I biglietti potranno essere acquistati a partire da oggi al New Basket Store di Corso Garibaldi e presso i punti vendita Happy Casa Store di Brindisi (Centro Commerciale Brinpark) e Martina Franca (viale della Resistenza). I restanti ticket saranno messi in vendita il giorno stesso della partita al botteghino dei Palasport.

Ci sono Aziende che continuano a promuovere ed investire nel sociale come la Happy Casa, operante nella grande distribuzione commerciale e presente in 12 regioni con 67 punti vendita da nord a sud: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto

Enrico Pellegrini




Salerno, Tar Campania su varianti urbanistiche: sì al risarcimento del danno a causa del ritardo del procedimento

Nell’ambito del variegato panorama delle decisioni amministrative aventi ad oggetto la tutela risarcitoria del privato leso da atti e comportamenti della P.a., riconosciuti illegittimi dal Giudice Amministrativo, si inserisce una recente sentenza del TAR Campania, Sezione di Salerno, la quale merita di essere segnalata per l’applicazione del giudizio prognostico sulla spettanza del bene della vita in materia edilizia ed, in particolare, in tema di varianti urbanistiche.

Nello specifico, si discute del diniego di variante urbanistica per un insediamento produttivo (ex art. 5, D.P.R.. 447/98, oggi, art. 8, D.P.R. 160/2010) determinato da sopravvenuta incompatibile normativa e del conseguente danno subito dal privato a causa del ritardo nella definizione del procedimento urbanistico. Limitando l’analisi della sentenza al solo del risarcimento (il quantum, o meglio i criteri indicati dal TAR per definire il quantum, meriterebbe una apposita trattazione), il Giudice Amministrativo, dopo aver ricostruito i fatto l’imputabilità del ritardo ai comportamenti illegittimi dalla P.a., ha statuito che “può ritenersi, in base ad un giudizio prognostico di tipo probabilistico, che il bene della vita auspicato dai ricorrenti, ossia il rilascio dell’autorizzazione richiesta, sarebbe stato da questi conseguito se il procedimento fosse stato condotto con modalità ordinarie e si fosse concluso in un termine ragionevole, e può dunque inferirsi che sia stata la condotta complessivamente tenuta dalla P.A. a precludere (definitivamente) il conseguimento del risultato utile perseguito e a determinare i danni lamentati, qualificandosi come antecedente causale necessario. Ciò rende conto, ad avviso del Collegio, della ricorrenza dell’elemento oggettivo della pretesa risarcitoria azionata col presente gravame in quanto, come detto, è ragionevole ritenere, come più sopra spiegato, che, ove non fosse intervenuto il ritardo nell’azione amministrativa, gli aventi diritto avrebbero conseguito l’autorizzazione richiesta”.

Ora, tale sillogismo, che esatto nei procedimenti ad esito vincolato (es. permesso di costruire) o il cui esito è determinato da parametri vincolanti (es. gare pubbliche), non si ritiene possa trovare ingresso nell’ambito urbanistico, ivi incluso nel procedimento di variante semplificata per gli insediamenti produttivi. Il risarcimento del danno da ritardo, relativo ad un interesse legittimo pretensivo, non può essere avulso da una valutazione concernente la spettanza del bene della vita e deve, quindi, essere subordinato, tra l’altro, alla dimostrazione che l’aspirazione al provvedimento sia destinata ad esito favorevole e, quindi, alla dimostrazione della spettanza definitiva del bene sostanziale della vita collegato a un tale interesse, cioè all’esistenza di un legittimo affidamento alla conclusione positiva del procedimento.

La Giurisprudenza ha da tempo evidenziato che l’art. 5, D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 prevede una procedura semplificata per la variazione di strumenti urbanistici preordinati all’autorizzazione di insediamenti produttivi contrastanti con il vigente strumento urbanistico che si conclude con una Conferenza di servizi la cui determinazione costituisce proposta di variante urbanistica sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte ed opposizioni formulate, il Consiglio comunale si pronuncia entro sessanta giorni.

La proposta di variazione dello strumento urbanistico assunta dalla Conferenza di servizi, da considerare alla stregua di un atto di impulso del procedimento volto alla variazione urbanistica, non è vincolante per il Consiglio comunale, che conserva le proprie attribuzioni e valuta autonomamente se aderirvi (cfr. ex multis Cons. di Stato, IV Sez. n. 4151 del 2013). La determinazione della conferenza dei servizi, nell’ambito del particolare procedimento di cui al ricordato articolo 5, del D.P.R. 447 del 1998, rappresenta un peculiare atto di impulso (proposta) dell’autonomo procedimento (di natura esclusivamente urbanistica) volto alla variazione del vigente piano regolatore, rientrante nelle normali ed esclusive attribuzioni dell’ente locale. In altri termini, diversamente da come sembra sostenere il TAR Campano, il ricorso alla procedura semplificata in questione – pur ovviamente ispirata nel disegno legislativo a facilitare ed accelerare la realizzazione di iniziative produttive – non comporta l’abdicazione da parte del Consiglio comunale alla sua fisiologica capacità pianificatoria (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 1 marzo 2017, n. 940). In conseguenza, non è possibile ritenere che la conclusione positiva della conferenza di servizi possa far ritenere l’approvazione della variante pressoché obbligatoria, restando al contrario integra per l’organo consiliare la possibilità di discostarsi motivatamente dalla determinazione finale assunta dalla conferenza di servizi (T.A.R. Puglia Lecce, Sezione I, 29 giugno 2011, n. 1217). Al consiglio Comunale, che conserva le sue normali attribuzioni, compete infatti una valutazione ulteriore – nonché autonoma e largamente discrezionale – necessaria a giustificare sul piano urbanistico la deroga, per il caso singolo, alle regole poste dallo strumento vigente (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 11 novembre 2010, n. 7244; T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 3 settembre 2008, n. 2015). In altre parole “la proposta di variazione dello strumento urbanistico assunta dalla Conferenza dei servizi non è vincolante per il consiglio comunale, il quale deve autonomamente valutare se aderire o meno a tale proposta” (Cons. Stato, sez. IV, 27 giugno 2007, n. 3772; T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 7 novembre 2007, n. 875; Cons. Stato, sez. IV, 3 settembre 2008, n. 4110; Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2006, n. 2170), “anche con una eventuale determinazione negativa adeguatamente motivata” (Cons. Stato, sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3593). Ora, riportando tali principi alla fattispecie in esame e ricordando che l’entrata in vigore dell’art. 2 bis, L. 7 agosto 1990, n. 241 non ha elevato a bene della vita suscettibile di autonoma protezione, mediante il risarcimento del danno, l’interesse procedimentale al rispetto dei termini dell’azione amministrativa avulso da ogni riferimento alla spettanza dell’interesse sostanziale al cui conseguimento il procedimento stesso è finalizzato (come peraltro riconosciuto dallo stessa TAR; cfr. Consiglio di Stato, IV, 02/11/2016, n. 4580; T.A.R. Lazio, Latina, I, 26/09/2016, n. 579; T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, I, 06/09/2016, n. 327), è da escludere possa trovare accoglimento una domanda risarcitoria incentrata su una presunta aspettativa in diritto alla approvazione della variante da parte del Consiglio Comunale, aspettativa che, va ribadito, a prescindere dalla legittimità degli atti, è e resta aspettativa di fatto non tutelabile e non risarcibile. Se infatti da una parte è comprensibile che i privati abbiano “sperato” nell’approvazione della variante, ciò non di meno non è possibile affermare che tale attuazione fosse “dovuta”, “certa” o “doverosa”. In conclusione, salvo taluni casi in cui sarebbe possibile scorgere un affidamento qualificato, e ciò, in sostanza, nell’ipotesi in cui la pubblica Amministrazione abbia adottato atti o posto in essere comportamenti suscettibili di generare nel privato un’aspettativa, o meglio una “fiducia” qualificata, nella conseguente attività provvedimentale (es. reiterazione di un vincolo preordinato all’esproprio dopo aver approvato un variante per rendere edificabile la zona con vincolo scaduto), in ambito urbanistico, si ritiene che non sia possibile individuare un criterio generale ed astratto che consenta di prognosticare l’esito del procedimento di pianificazione, poiché la discrezionalità urbanistica impinge in valutazioni ed interessi differenti ed ulteriori rispetto agli esiti procedimentali ed alle risultanze istruttorie, legati, spesso, alle “idee” di sviluppo e gestione del territorio del governo del momento. La mancanza di tale certezza (o meglio di tale aspettativa qualificata), rende non risarcibile il danno derivante dalla ritardata approvazione delle varianti urbanistiche.




Tutela dei cittadini: al via la rubrica dell’avvocato amministrativista Enrico Pellegrini del Foro di Lecce

Lo studio legale Pellegrini di Martina Franca presenterà periodicamente sulle colonne de L’Osservatore d’Italia un approfondimento che verterà su temi di particolare interesse per la tutela dei cittadini.

 

L’avvocato Enrico Pellegrini è noto anche per le sue battaglie per i diritti dei cittadini e per le tematiche sociali e occupazionali. Recentemente è riuscito anche a far cambiare il piano casa. Accortosi di una falla nel Piano casa della Regione Puglia nella parte relativa alla possibilità per i cittadini di ristrutturare immobili costruiti anteriormente al 1967, si è attivato per far modificare la legge regionale. Aveva rilevato che nella versione approvata del Piano casa della Regione Puglia, la ristrutturazione degli immobili costruiti prima del 1967 era condizionata per esempio dalle distanze rispetto ad altri fabbricati. Cosa che in tanti casi non avrebbe potuto permettere l’ampliamento fino al 35% della volumetria prevista dalla pianificazione. Anzi con la versione vigente, le ristrutturazioni avrebbero addirittura portato ad una riduzione della volumetria, ossia al contrario dell’obiettivo prefisso dal legislatore regionale, in quanto il concetto di demolizione e ricostruzione del Piano casa risultava più restrittivo rispetto a quello disciplinato dall’art.3 del testo unico dell’edilizia.

Con i suoi interventi è riuscito a far modificare l’art.4, commi 1 e 3, della legge regionale in tema “interventi straordinari di demolizione e ricostruzione”. Grazie ad un avvocato amministrativista particolarmente attento anche alle tematiche sociali e occupazionali che ha saputo interpretare i bisogni della gente, oggi i cittadini pugliesi interessati potranno fare investimenti per le ristrutturazioni e contribuire a creare occupazione. “Non è necessario scomodare gli studiosi della teoria generale della moneta, dell’interesse e dell’occupazione – ha detto l’avvocato Pellegrini – per capire che nei momenti di grave crisi occupazionale, di riduzione del reddito e di diminuzione dei consumi, l’edilizia diventa un volano fondamentale per il rilancio dell’economia. Basta riflettere sull’enorme tipologia e quantità di attività che coinvolge- ha aggiunto l’avvocato: “penso alle attività artigianali di muratori, carpentieri, elettricisti, idraulici, pavimentisti ecc. tutte prevalentemente locali come a quelle dei geometri, ingegneri, architetti e via dicendo per non parlare dell’impiantistica e del ritorno economico per le amministrazioni locale e statale”.

Atteso dunque il primo approfondimento a cura dell’avvocato Enrico Pellegrini.