Nemi, il Sindaco Bertucci si aumenta lo stipendio

NEMI (RM) – Aumento di stipendio per il Sindaco di Nemi. Lo scorso 5 novembre la Giunta comunale – composta dal Sindaco Alberto Bertucci e dell’assessore Pietro Pazienza – ha deliberato un incremento di 357,93 euro sull’attuale indennità, a partire dallo scorso mese di novembre.

Nella delibera viene specificato che lo Stato andrà a coprire il 55,1% della spesa, mentre la restante cifra rimane a carico del Comune e precisamente per i Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti, come nel caso di Nemi, l’assegno una tantum sarà di 2.365,85 euro.




NEMI, UN CASO DA CHIARIRE SUBITO: IL SINDACO RISULTA PERCEPIRE IL DOPPIO DI QUANTO DOVREBBE

Chiara Rai

Nemi (RM) – Sono davvero tempi brutti dove i cittadini stringono la cinghia a più non posso e anche gli amministratori coscienziosi (pochi direi) si dimezzano o addirittura rinunciano alla propria indennità di assessore, consigliere, di sindaco! Specialmente in questo momento di crisi economica e sacrifici.

Dunque, in questo contesto in cui si invoca disperatamente l'onestà, la trasparenza e la correttezza da parte di coloro che il Popolo ha messo in poltrona, si espone una vicenda che interessa il sindaco del Comune di Nemi Alberto Bertucci e che sicuramente merita un tempestivo chiarimento da parte sua. E di certo Alberto Bertucci saprà chiarire ai cittadini la sua posizione, quantomeno nel nome di quella “buona amministrazione” di cui si fa paladino insieme al suo audace sostenitore della legalità Giovanni Libanori.

ECCO I FATTI:

Alberto Bertucci percepisce una indennità piena in qualità di Sindaco pari a 1.353, 51 euro lordi al mese e allo stesso tempo risulta essere lavoratore a tempo determinato.

La legge stabilisce (Tuel – Testo Unico degli Enti Locali) che un sindaco se è lavoratore dipendente e non ha richiesto l’aspettativa deve prendere l’indennità dimezzata del 50%. Questo significa che Alberto Bertucci da quando è diventato sindaco avrebbe dovuto prendere una indennità di 676,75 euro anziché di 1.353,51 euro.

Dunque di fatto, leggendo i pezzi di carta, il sindaco risulta lavoratore dipendente e intanto prende il doppio di quanto gli spetterebbe secondo la Legge.

Ci sono tre pezzi di carta che dimostrano ciò che si è appena esposto.

PRIMO PEZZO DI CARTA: [ ELENCO INPS OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO COMUNE DI NEMI ANNO 2012 ]

E’ un elenco ufficiale pubblicato dall’Inps che è rimasto sul sito dell’Ente di Previdenza solo per 15 giorni, da pochi giorni non più disponibile online. In questo elenco riferito al 2012 dove figurano tutti gli operai agricoli a tempo determinato di Nemi c’è anche Alberto Bertucci e affianco al suo nominativo c’è scritto OTD (operaio a tempo determinato) e c’è scritto anche che risulta aver lavorato per 52 giorni.

Sempre nel 2012 però, risulta anche che Bertucci ha percepito in qualità di sindaco circa 10 mila e 500 euro lordi anziché circa 5 mila e 250 euro (per il periodo dal 7 maggio al 31 dicembre 2012). La matematica non è una opinione: se nell’arco del 2012 Bertucci è risultato lavoratore dipendente avrebbe dovuto percepire la metà dell’indennità riferita al 2012.

SECONDO PEZZO DI CARTA:

Il Comune di Nemi ha pubblicato la Delibera di Giunta 105 del 12 settembre 2012 in cui si determinano le indennità di carica per i componenti della Giunta [ DELIBERA DI GIUNTA 105 DEL 12 SETTEMBRE 2012 ]

TERZO PEZZO DI CARTA:

L’atto di liquidazione d’indennità di carica dei componenti della Giunta comunale riferita all’anno 2012 (Atto numero 212 del 10/12/2012) dal quale si evince che Alberto Bertucci ha percepito l’indennità piena. [ DETERMINA LIQUIDAZIONE 212 DEL 10 DICEMBRE 2012 ]

I fatti parlano chiaro o gli atti del Comune sono sbagliati, o l’Inps ha erroneamente messo in elenco il sindaco oppure c’è qualcos’altro di misterioso e sconosciuto che va chiarito.

 
 

ANNI REGRESSI AL 2012:

La musica sembra essere la stessa con Bertucci vicesindaco e assessore. Ad esempio, nell’anno 2010, come si evince dalla pubblicazione numero 639 del 10/11/2011,  affianco al nominativo dell’allora vicesindaco Alberto Bertucci appare la sua attività: libero professionista. Caso vuole che il libero professionista, in quanto lavoratore autonomo, ha diritto a percepire l’indennità piena da amministratore. [ PUBBLICAZIONE 639 DEL 10 NOVEMBRE 2011 ]

Di fatto all’Inps la sua posizione anche nel 2010, dovrebbe risultare sempre di OTD. Basta verificare. Delle due l’una: o è libero professionista oppure è operaio a tempo determinato.

La differenza è importante, perché se anche nel 2010 Alberto Bertucci per l’Inps risultava operaio a tempo determinato significa che anche nel 2010 Alberto Bertucci ha preso il doppio di quanto avrebbe potuto prendere.

Sempre Bertucci nell’anno 2011 è rimasto in carica come vicesindaco e assessore solo per 20 giorni, per i quali ha percepito la piena indennità pari a 179,97 euro in qualità di libero professionista, questo facendo riferimento sempre alla pubblicazione suindicata.

Sarebbe quindi opportuno verificare se sia nel 2010 che nel 2011 il signor Alberto Bertucci figurava per l’Inps operaio a tempo determinato oppure no.

Dato che Bertucci, per quanto si ricorda, è amministratore già dal 2004, sommate tutte le presunte indebite indennità percepite si arriverebbe a somme considerevoli. 

Se sono stati percepiti dei soldi in più questi vanno restituiti al Comune di Nemi.

Non soddisfatti dei pezzi di carta prodotti in allegato, abbiamo chiesto un parere scritto ad un legale del Foro del Tribunale di Roma specializzato nella materia. Di seguito riportiamo il parere richiesto. Tant'è!

IL PARERE DEL LEGALE:

E' opportuno individuare la normativa di riferimento.
Viene, in primo luogo, in rilievo l'art. 82, del d.lgs. n. 267/2000 (TU Enti Locali). Tale norma, rubricata “indennità”, sancisce: “Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali.

Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa”.

In secondo luogo, rileva il d.m. 4 aprile 2000, n. 119 il quale, in linea generale, sancisce la parametrazione dell'indennità suddetta alla dimensione geografica e demografica su cui insiste il Comune all'interno del quale opera il Sindaco.
Dunque, occorre, a questo punto, collocare esattamente la categoria professionale del bracciante agricolo nell'ambito dei lavoratori dipendenti, al fine di stabilire se gli stessi abbiano o meno diritto a percepire l'indennità di carica totale ovvero nella misura dimezzata.
Ebbene, nel settore agricolo è lavoratore dipendente chiunque presti la propria opera manuale, dietro corrispettivo, per la coltivazione di fondi o per l'allevamento del bestiame, nonché per attività connesse a favore di un'azienda agricola o di altro soggetto che svolge attività agricola.
All'interno della categoria menzionata si inseriscono, appunto, i così detti. braccianti agricoli, detti anche ODT (operai a tempo determinato), assunti per l'esecuzione di lavori di breve durata, a carattere saltuario, al fine di compiere una fase lavorativa, ovvero in sostituzione di operai per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Inoltre, l'esistenza di un vincolo di subordinazione per i soggetti in questione è stato rimarcato da una giurisprudenza risalente, per vero non posta in discussione negli anni a venire.
Si può citare, tra le altre, Cass., sez. lav., 2 marzo 1995, n. 2413, in virtù della quale: “Il bracciante agricolo in quanto tale e’ un prestatore di lavoro subordinato, anche in presenza di stagionalita’ o saltuarieta’ della prestazione nell'ambito di un piu’ ampio periodo.

Tuttavia, è necessario verificare se ricorre, in concreto, l'ipotesi prevista dall'ultima alinea dell'art. 82 TUEL citato, nella parte in cui stabilisce che il dimezzamento dell'indennità non ricorre se il Sindaco ha richiesto l'aspettativa, disciplinata dall'art. 81 del medesimo testo legislativo.
Tutto ciò premesso, si può concludere per la natura di lavoratore dipendente in capo al bracciante agricolo, come tale avente diritto ad una indennità di funzione ridotta nella misura percentuale del 50%, una volta accertata l'inesistenza di una richiesta di collocazione in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.

A sostegno delle argomentazioni esposte è opportuno por mente alla delibera n. 28/2012 emessa dalla Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per il Piemonte ed alla deliberazione n. 87/2012 della Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Liguria, nella misura in cui, richieste di parere, confermano, da un lato, che non vale ad escludere la decurtazione l'eventuale attività di lavoro autonomo svolto in contemporanea al rapporto di subordinazione e, dall'altro, che non incide sull'operatività del meccanismo ex artt. 81 e 82 TUEL la natura a tempo pieno o parziale del contratto di lavoro.