NEMI, GARA PERINO: QUELLA "LETTERINA" DELLA GALANTI ALL'ANTICORRUZIONE… DOPO L'ARTICOLO DE L'OSSERVATORE D'ITALIA

 

[LETTERA INVIATA DALLA RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI NEMI ROSANNA GALANTI, SUCCESSIVAMENTE ALL'ARTICOLO DE L'OSSERVATORE D'ITALIA DEL 26/12/2014, ALL'AUTORITA' ANTICORRUZIONE]

 

di Chiara Rai
Nemi (RM)
– Excusatio non petita, accusatio manifesta (Scusa non richiesta, accusa manifesta), a volte basterebbe ammettere le proprie mancanze e cercare di fare chiarezza su una questione che ha davvero troppi punti oscuri e che riguarda l'affidamento dei lavori d’illuminazione in via del Perino a Nemi che ci costeranno, alla fine dei conti, una cifra stratosferica. Ma questo sarà oggetto di un nostro prossimo dettagliato articolo sull’intero “caso Perino”.

Esimio, Avv. Gianluca Piccinni, ho letto con molta attenzione la rettifica che Lei ha stilato in nome e per conto dell’architetto Rosanna Galanti in merito l’articolo "Nemi, Perino: Bufera sull'ufficio tecnico. Interviene l'anticorruzione". 

Personalmente avrei parlato di diritto di replica (e non di rettifica) perché le dico francamente che non ci sono imprecisioni o “circostanze inveritiere” da evidenziare.  Ma comunque è stato nostro piacere e prima di tutto dovere pubblicare quella che nei fatti si presenta come la personale versione che l’architetto Rosanna Galanti le ha illustrato ai fini di questa sua scritta.

Iniziamo col dire che la nostra attenzione è rivolta all’architetto Rosanna Galanti per il semplice fatto che è lei il responsabile dell’Ufficio Tecnico ed è lei che ha firmato la determinazione N°696 del 22/12/2014. Nella determinazione si fa riferimento ad un verbale allegato alla stessa che però di fatto non è presente sull'Albo Pretorio, in barba alla trasparenza.  Dato che si parla di “circostanze inveritiere” e quindi indirettamente si mette in discussione la mia professionalità e del quotidiano che rappresento mi preme risponderle con ulteriori circostanziati dettagli, rispetto a quelli  già pubblicati nei precedenti tabella. Dettagli  che sono comunque al vaglio della Magistratura e dei quali presumo Lei non sia al corrente

Intanto le premetto che nell’articolo è chiaramente evidenziato che si parla di “rischio” di debito fuori bilancio e tra l’altro è una formulazione interrogativa posta tra virgolette perché ad affermarla, oltretutto, è un terzo soggetto. Ma avremmo potuto formulare anche noi della redazione la stessa interrogazione che è cosa ben diversa da una affermazione.

Ma veniamo al sodo. Non avremmo voluto scendere nei particolari ma è nostro obbligo, a questo punto, spiegarci meglio. Intendiamo smentire le affermazioni contenute nella rettifica non tanto “per tabulas” giusto per citare una locuzione latina e poi non citare atti inerenti il caso del Perino ma “per tabulas” nel senso più proprio del latinismo ovvero mediante prove scritte, documentali che riguardano il caso in questione. Spariamo la cosiddetta “prova regina” come spesso si sente dire nei casi di “nera”.  E’ davvero regina perché si sa che i documenti di un ente pubblico hanno un peso, portano un numero di protocollo e una data impressa.

Il 26 gennaio 2015 il responsabile dell’Ufficio Tecnico Rosanna Galanti prende carta penna e timbro del comune di Nemi e firma una posta certificata legale niente meno che inviata all’Anticorruzione.

La lettera parte dopo il nostro articolo sul Perino datato 26 dicembre 2014 nel quale parlavamo appunto di presunta parentela tra due titolari di due ditte partecipanti alla gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di illuminazione in via del Perino.

Con estrema precisione abbiamo scritto, sempre “per tabulas”, che le ditte invitate dal Comune di Nemi alla procedura negoziata con lettera del 4 novembre sono state le seguenti: COS.I.T.E. SRL, EDIL IMPIANTI SRL, M.PLANT SRL, DE.NE.DA. SRL, PASSARELLI SRL. E abbiamo anche scritto che “Tra i soci della COS.I.T.E. SRL figura Borri Emanuela che detiene il 90% delle quote oltre ad essere l’amministratore unico e dal 23 luglio 2014 anche responsabile tecnico. E’ interessante sapere che la COS.I.T.E. SRL era precedentemente denominata BORRI GIANNI & C. Società in nome Collettivo di cui Borri Gianni era il socio accomandante, carica poi cessata nel 1998. Balza all’occhio che una delle altre ditte invitate dal Comune, a partecipare alla procedura negoziata, è la EDIL IMPIANTI SRL che ha come amministratore unico e direttore tecnico Borri Gianni. Inoltre Borri Gianni e Borri Emanuela li ritroviamo insieme nella società centro sportivo Le Colline società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata”.

Ebbene l’architetto Galanti dopo il nostro articolo ha scritto in maniera molto astrusa all’Anticorruzione chiedendo:se ci si può trovare in una situazione di controllo di fatto con un’altra impresa e di poter considerare  di aver formulato l’offerta alla gara, a cui è stata invitata a partecipare altra impresa i cui proprietari delle relative quote RISULTANO ESSERE I GENITORI DELLA TITOLARE DELLA QUOTA DI MAGGIORANZA DELLA DITTA OFFERENTE”. In questa breve lettera si chiede all’Anticorruzione una risposta “in tempi brevi considerato che questo Ente (ndr Il Comune) deve procedere in merito all’opera pubblica oggetto del presente quesito e finanziata da un contributo regionale, dove è necessario procedere in tempi brevi”. Ma quando Rosanna Galanti scrive questa missiva all’Anticorruzione la gara del Perino è già bella che partita. Tralasciando la forma e il lessico con cui Rosanna Galanti formula il quesito all’Anticorruzione ci chiediamo se a questo punto può reggere l’arringa di difesa esposta dall’Avvocato Piccinni.

Le carte parlano chiaro e sono tutte allegate all’articolo: Il Comune ha consapevolmente INVITATO 5 ditte a partecipare alla gara (nell’invitarle l’ufficio Tecnico ha verificato QUALI ditte fossero? O Rosanna Galanti non si è interessata di questo cruciale particolare?.
Poi Piccinni asserisce che la gara si è svolta con quattro imprese ma di fatto sono state invitate 5 ditte e due di queste vedono come titolari padre e figlia. Questi rilevanti PARTICOLARI vanno assolutamente verificati prima di dare vita ad una procedura negoziata per l’affidamento di un appalto e non lo diciamo noi lo sancisce la massima Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ANAC).

Per cui risulta inappropriata l'asserzione di Piccinni quando scrive che: “la Commissione di gara, presieduta dall' Arch. Galanti, nella seduta del 17/11/2014 ha dichiarato irricevibile per tardività l'offerta presentata dalla società Edil Impianti s.r.l. e l'ha esclusa dalla gara” e che “la società Edil Impianti s.r.l. non ha partecipato alla gara e che l'intero plico contenente la documentazione di gara è stato rispedito al mittente senza essere aperto”. In questi termini l’avvocato Piccinni vorrebbe significare che Galanti, dato che non ha aperto neppure il plico, di fatto non ha potuto effettuare le verifiche di accertamento di eventuali collegamenti tra le due imprese.

Ma questo particolare risulta poco rilevante perché l’Anac parla chiaro in proposito: i controlli sulla par condicio vanno fatti nel momento in cui si invitano le ditte alla procedura negoziata. Al punto 2.4 della Determinazione Anac  n. 2 del 6 aprile 2011 concernente le  “Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata” si legge che:  "Le due fasi sono distinte: l’indagine di mercato è preordinata esclusivamente a conoscere l’assetto del mercato, quindi i possibili potenziali offerenti ed il tipo di condizioni contrattuali che essi sono disposti a praticare, senza alcun vincolo in ordine alla scelta finale; la gara informale implica, invece, anche una valutazione comparativa delle offerte, comportando per la stazione appaltante, indipendentemente dalle eventuali regole stabilite in via di autolimitazione, l’obbligo dell’osservanza dei principi di "par condicio" e trasparenza nelle lettere di invito.

La norma dispone, poi, che i soggetti selezionati vengano invitati a formulare un’offerta: la relativa lettera di invito deve contenere le informazioni sugli elementi essenziali della prestazione e sul criterio di valutazione dell’offerta. E’, quindi, posto in capo alla stazione appaltante l’obbligo di definire, specificamente e preventivamente, i criteri di selezione ed i livelli minimi di capacità richiesti, nonché di individuare gli operatori cui inviare la lettera di invito a  presentare l’offerta.

Il procedimento può essere  così schematizzato:

    1.  determina a contrarre
    2. ricerca di mercato
    3. selezione degli operatori da invitare
    4. invio lettere d’invito
    5. presentazione delle offerte
    6. scelta del miglior contraente, sulla base dei criteri di valutazione dell’offerta indicati nella lettera di invito"

L'ANAC quindi non lascia nessun dubbio a interpretazioni: il Comune nell’invitare le ditte deve accertarsi che sia garantito il rispetto di par condicio tra esse. Pertanto il principio non risulta essere stato rispettato come del resto rilevato dalla stessa Autorità Garante nel caso del Perino.

Nella determinazione N°696 del 22/12/2014 a firma Rosanna Galanti c’è scritto che sono state invitate le cinque ditte di cui sopra.

Allora la domanda sorge spontanea:  Galanti ha controllato quali ditte ha invitato o ha pescato dal mazzo ad occhi chiusi e poi dopo il nostro articolo di denuncia si è preoccupata di scrivere all’Anac per chiedere conforto? 

Stando alla tesi di difesa della Galanti, dunque, la stessa avrebbe potuto addirittura invitare padre, figlia, cugina e suocera alla stessa gara senza accorgersene tanto non vale chi inviti ma conta chi vince. Ma che discorso assurdo è questo?

Purtroppo per Piccinni che asserisce che “non rileva a nulla” il parere espresso dall’Anac proprio perché Galanti  ha dichiarato irricevibile per tardività l'offerta presentata dalla società Edil Impianti s.r.l. , il fascicolo aperto dall’Anac su questa gara è invece circostanziato e preciso nonché perentorio. 

Ci chiediamo, inoltre, come mai il plico della Edil Impianti srl di Borri Gianni sia stato rispedito al mittente anziché essere messo agli atti comunali come "arrivato in ritardo".

Intanto chiediamo che venga pubblicato sull’ albo pretorio online del Comune di Nemi anche il verbale di gara. Questo per dovere di trasparenza amministrativa. Ma visto l’esposto di Assotutela in magistratura probabilmente il fascicolo inerente il Perino non sarà più nelle disponibilità comunali e quindi aspetteremo con pazienza l’esito di queste indagini.




NEMI, PERINO: BUFERA SULL’UFFICIO TECNICO. INTERVIENE L’ANTICORRUZIONE


[CLICCARE QUI PER LEGGERE LA LETTERA INVIATA DALL'ANTICORRUZIONE ALL'UFFICIO TECNICO DI NEMI E AL DIRETTORE DE L'OSSERVATORE D'ITALIA]

 

GUARDA LA GALLERY IN FONDO ALL'ARTICOLO [CLICCA SULLE FOTO PER INGRANDIRLE]

 

di Chiara Rai
Nemi (RM)
– Un legame di parentela e intrecci di cariche amministrative tra i titolari delle ditte partecipanti inibisce la partecipazione alla procedura di gara. Il Comune (ovvero la stazione appaltante) che ha il dovere di verificare se sussistono questi gravi indizi deve anche provvedere ad escludere le imprese dalla gara.

Il responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Nemi Rosanna Galanti ha così creato un bel danno alle casse comunali perché non è risultata in grado di gestire l’affidamento dei lavori per l’illuminazione del Perino e non ha neppure bloccato in autotutela la gara a procedura negoziata.

Noi de L’Osservatore d’Italia già a dicembre del 2014 pubblicavamo un articolo sul nostro giornale con delle rilevanze, a nostro parere irregolari, riguardo due delle ditte partecipanti.

Galanti, a gara conclusa e subito dopo il nostro articolo di denuncia, scrive all’Anticorruzione per chiedere se in una gara nella quale hanno partecipato padre e figlia può considerarsi regolare o meno. Insomma ha fatto come il paziente con la carie che ha mangiato le caramella e poi ha chiesto a giochi fatti al dentista se potesse farle male. Dunque, Galanti aveva forse dei dubbi ma nonostante tutto è andata avanti mostrando una totale imprudenza che non si addice ad un responsabile di ufficio Tecnico.

Adesso come un macigno arriva la conferma dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (Anac) che scrive a Rosanna Galanti in qualità di responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Nemi ed al nostro quotidiano, che ha inviato l’esposto rilevando queste irregolarità.

L’Anac dice senza ombra di dubbio che un legame di parentela e intrecci di cariche amministrative tra i titolari delle ditte partecipanti inibisce la partecipazione alla procedura di gara.

Avendo appurato che hanno partecipato alla gara cinque ditte tra cui la Cosite S.r.l. di Borri Emanuela e la Edil Impianti S.r.l. di Borri Gianni è evidente che la gara non si è svolta regolarmente perché non si è rispettato il criterio di segretezza delle offerte, il principio di par condicio e pertanto è stato turbato il regolare confronto concorrenziale.

Ma qui è un bel problema perché addirittura una delle due imprese nel mirino di presunte irregolarità ha vinto l’appalto e i lavori per un importo di circa 130mila euro sono in corso e tra meno di un mese saranno terminati. Se Galanti si fosse fermata e revocato tutto in autotutela avrebbe risparmiato questo danno ai cittadini e a se stessa. Un problema molto grosso che ora si presenta più grande di quanto poteva essere.

Intanto Assotutela ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica allegando anche il la lettera di apertura fascicolo dell’Autorità di Anticorruzione: “E’ davvero una vergogna – dice Ivan Galea, coordinatore di Roma e provincia per Assotutela – che nonostante la responsabile dell’Ufficio Tecnico avesse potuto fermarsi per tempo non lo abbia fatto ed abbia esposto così il Comune a procedure che l’Anac stessa definisce irregolari e da invalidare ma anche i cittadini e gli stessi partecipanti alla gara che non hanno avuto garantito il diritto di par condicio”. Galea insiste ed evidenzia:”Chi pagherà ora i lavoratori che hanno quasi terminato i lavori al Perino? E chi pagherà il rischio del grosso debito fuori bilancio che si verrà a creare una volta definita questa vergognosa questione? La storia purtroppo non si è ancora conclusa, dopo le rilevanze dell’Anticorruzione, che ha effettuato delle verifiche dalle quali è emerso che entrambe le ditte hanno sede legale a Velletri e che Borri Gianni ha in passato ricoperto cariche amministrative nella Cosite S.r.l., adesso ci si aspetta soltanto che intervenga la magistratura. A questo punto è opportuno che si blocchi tutto e che chi ha sbagliato paghi in prima persona come minimo dimettendosi dal suo incarico”.

[CLICCARE QUI PER LEGGERE LA LETTERA INVIATA DALL'ANTICORRUZIONE ALL'UFFICIO TECNICO DI NEMI E AL DIRETTORE DE L'OSSERVATORE D'ITALIA]




NEMI: GARA PER ILLUMINAZIONE PERINO ALL’AUTORITA’ ANTICORRUZIONE

Redazione

Nemi (RM) – L'ufficio Tecnico del comune di Nemi ha recentemente affidato in via provvisoria un appalto di circa 122 mila euro alla ditta COS.I.T.E. Srl risultata aggiudicataria a seguito delle espletate procedure di gara dello scorso 17 novembre 2014 e che ha vinto con un ribasso del 7% dell’importo a base d’asta.

Con un precedente articolo dello scorso 26 dicembre 2014 [NEMI: NEBBIA SULLA GARA PER L'ILLUMINAZIONE DEL PERINO] questo quotidiano poneva dei quesiti all'attenzione dell'ufficio Tecnico del Comune di Nemi riguardo presunti rapporti di parentela tra i titolari della ditta aggiudicataria – COS.I.T.E. Srl – e un’altra ditta invitata dal Comune la EDIL IMPIANTI SRL, chiedendo quindi pubblicamente all’ufficio Tecnico del Comune di Nemi di voler fare chiarezza sulla questione.

Infatti, a seguito di approfondimenti eseguiti dalla nostra redazione è risultato che il legale rappresentante – amministratore e proprietario del 90 per cento delle quote societarie – della COS.I.T.E. Srl è Borri Emanuela e che il legale rappresentante – amministratore della EDIL IMPIANTI SRL è Borri Gianni. Lo stesso nel 1998 era nella compagine societaria della COS.I.T.E. Srl allora denominata BORRI GIANNI & C. Inoltre, a giustificare la richiesta di chiarimenti al Comune di Nemi su presunti rapporti di parentela tra i due soggetti è il fatto che Borri Gianni e Borri Emanuela li ritroviamo insieme nella società centro sportivo Le Colline, società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata.

E' opportuno segnalare che, nonostante la legge sulla trasparenza sia chiara in proposito, non è possibile visionare dall’albo pretorio del Comune, il relativo verbale inerente le offerte dei vari concorrenti al bando di gara per l’illuminazione del Perino.

Tra l’altro, il Consiglio di Stato in una sentenza, che non riguarda il Comune di Nemi, ha messo in rilievo come un collegamento tra imprese partecipanti sia invero vietato dalla legge e pertanto conferma l’annullamento degli esiti di una gara indetta da una amministrazione locale la quale ha presentato ricorso in appello.

Infatti vi erano stretti legami familiari tra le due società partecipanti. E’ lasciata alla stazione appaltante (o, in suo difetto, al Giudice amministrativo) di valutare anche senza la previa tipizzazione di fatti e situazioni, i vari fenomeni di collegamento suscettibili comunque di intaccare i principi che presiedono allo svolgimento delle gare pubbliche tra i quali la segretezza delle offerte e la par condicio dei concorrenti.

Per il momento i quesiti rimangono ancora in piedi. Data l’evidenza dell’interesse collettivo in questa questione che riguarda i soldi dei cittadini stessi, il nostro quotidiano ha chiesto chiarimenti all’Autorità Anticorruzione, la quale ha specifiche competenze della materia e vigila sulla trasparenza e correttezza degli appalti pubblici.

LEGGI ANCHE:

26/12/2014 NEMI: NEBBIA SULLA GARA PER L'ILLUMINAZIONE DEL PERINO



NEMI: NEBBIA SULLA GARA PER L'ILLUMINAZIONE DEL PERINO

di Chiara Rai

Nemi (RM) – Il Comune di Nemi per il completamento della pubblica illuminazione in via di Perino, ha di recente affidato in via provvisoria l’appalto di circa 122 mila euro alla ditta COS.I.T.E. Srl risultata aggiudicataria a seguito delle espletate procedure di gara dello scorso 17 novembre 2014 e che ha vinto con un ribasso del 7% dell’importo a base d’asta.

Le ditte invitate alla procedura negoziata con lettera del 4 novembre sono state le seguenti: COS.I.T.E. SRL, EDIL IMPIANTI SRL, M.PLANT SRL, DE.NE.DA. SRL, PASSARELLI SRL.

Tra i soci della COS.I.T.E. SRL figura Borri Emanuela che detiene il 90% delle quote oltre ad essere l’amministratore unico e dal 23 luglio 2014 anche responsabile tecnico.
E’ interessante sapere che la COS.I.T.E. SRL era precedentemente denominata BORRI GIANNI & C. Società in nome Collettivo di cui Borri Gianni era il socio accomandante, carica poi cessata nel 1998.

Balza all’occhio che una delle altre ditte invitate dal Comune, a partecipare alla procedura negoziata, è la EDIL IMPIANTI SRL che ha come amministratore unico e direttore tecnico Borri Gianni.

Inoltre Borri Gianni e Borri Emanuela li ritroviamo insieme nella società centro sportivo Le Colline società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata.

Ci permettiamo sollevare degli interrogativi: I “Borri” in questione sono forse parenti? Se così fosse, ci potremmo trovare di fronte a due ditte, la COS.I.T.E. SRL e la EDIL IMPIANTI, gestite presumibilmente da persone che potrebbero avere legami di parentela. Per di più una di queste due ditte è risultata aggiudicataria provvisoria dell’appalto. La Responsabile dell’Ufficio Tecnico di Nemi ha già effettuato i dovuti controlli in merito?

Vale la pena citare una sentenza del Consiglio di Stato che di fatto mette in rilievo come un collegamento tra imprese partecipanti sia invero vietato dalla legge e pertanto conferma l’annullamento degli esiti di una gara indetta da una amministrazione pubblica la quale appunto ha presentato ricorso in appello. Infatti vi erano stretti legami familiari tra le due società partecipanti.

Sarebbe quindi auspicabile una verifica approfondita in merito da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune di Nemi che comunque ha affidato l’appalto alla ditta in via provvisoria e quindi non ancora definitiva.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07.05.2008 n. 2087
E’ pacifico che, anche qualora nel bando di gara non sia inserita un’apposita clausola, in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che attestino la provenienza delle offerte da un unico centro decisionale deve procedersi all’esclusione delle imprese interessate dal collegamento perché è ragionevole presumere che si sia potuta verificare l’alterazione della par condicio dei concorrenti. A maggior ragione, ciò è ancor più vero laddove bando di gara prescriva, a pena di esclusione, che nella domanda di partecipazione le imprese dichiarino, fra l'altro, l'inesistenza di forme di controllo con altre imprese concorrenti ai sensi dell’art. 2359 c.c..
E’ costante l’indirizzo giurisprudenziale che afferma che il divieto di partecipare alle gare per gli appalti pubblici per le imprese che siano tra loro in condizioni di collegamento opera indipendentemente dall’accertamento che la stazione appaltante abbia condotto sul punto o dal non essere la stessa stata posta in condizioni di effettuarlo; resta, in ogni caso, fermo che spetta al giudice e non all’amministrazione “conoscere della doglianza” con la quale viene dedotta la violazione di detto divieto. E’ lasciata alla stazione appaltante (od, in suo difetto, al giudice amministrativo) di valutare anche senza la previa tipizzazione di fatti e situazioni, i vari fenomeni di collegamento suscettibili comunque di intaccare i principi che presiedono allo svolgimento delle gare pubbliche tra i quali la segretezza delle offerte e la par condicio dei concorrenti.

Con queste massime il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in appello presentato da un p.a. locale che domandava la riforma della pronuncia di primo grado con la quale erano stati annullati gli esiti di una gara a seguito del rilievo di un collegamento tra imprese partecipanti, invero vietato dalla legge.

Premesso che tale divieto opera indipendentemente dall’inclusione di una specifica clausola nel bando di gara (dal momento che esso è legislativamente, inderogabilmente, sancito e che, come tutti sanno, ignorantia legis non excusat) e indipendentemente dalla circostanza che l’amministrazione incaricata e interessata riesca o meno a procedere nell’accertamento, la Quinta sezione rammenta che la formulazione e la configurazione del divieto non hanno contenuto tipizzato e, necessariamente, l’indagine deve essere condotta caso per caso.

LEGGI ANCHE:

22/11/2014 NEMI: ACCESE LE LUCI IN VIA DEL PERINO