ANCORA SUI MINORI

Gerardo Spira

 

Gentile Direttrice, ho letto sul Vostro quotidiano del 5 marzo [ TUTELA DEI MINORI: QUANDO ASSOCIAZIONI E INFORMAZIONE VENGONO MESSE SOTTO ACCUSA ] l'accaduto lamentato dalla vice direttrice Roberta Sabaud dell'associazione "donne per la sicurezza Onlus" e ho apprezzato il suo commento.

Quando le cose non vanno bene in questo Paese, avvertiamo il pericoloso rigurgito di pressioni per tentare di fermare la diffusione di notizie che mettono a nudo disfunzioni,abusi e soprusi. Il problema  non è l'informazione, che svolge il suo libero compito, ma il dramma di situazioni che ha ormai  coinvolto tutti,famiglie,istituzioni,  forze dell'ordine e magistratura e nessuno prende l'iniziativa di porre fine a tanto disastro,tracciando, pur con le leggi esistenti un filo unico e invalicabile a tutela dei minori. I servizi disaccordi e la giurisprudenza contrastante alimetano dissapori e conflitti senza pensare che i bambini compresi quelli di chi decide sono tutti uguali nell'amore e nel dolore. Si parla tanto di minori e tutti aprono il cuore proteso a difenderli e a tutelarli,ma nessuno ha compreso che i conflitti non si possono dirimere o superare con un fredda sentenza,che risulterà comunque avvelenata dalle incongruenze, contraddizioni , dissapori, odi e  vendette.Sul vostro quotidiano del 20 settembre 2012 scrissi che nessun Tribunale può fare giustizia nella sfera affettiva.Sono sempre più convinto che le questioni dei minori vanno affrontate con le ragioni del cuore. Il danno ai minori lo stanno procurando tutti coloro che in forza di potestà e di attribuzioni esprimono pareri e decisioni. A noi è capitata una vicenda ,triste per gli aspetti e clamorosa per i risultati che ci porta a dovere indossare la corazza di acciaio per difendere la dignità di un bambino che da oltre cinque anni sta gridando il suo dolore a tutti e  nessuno se ne preoccupa,o meglio qualcuno lo fa, ma  a senso unico. 

A proposito di minori,qualche giorno addietro,per la vicenda occorsa, ho espresso alcune  mie considerazioni che allego e che sono in corso di pubblicazione. Speriamo che a qualcuno non venga in mente di toglierle dalla bacheca aperta sul mondo. 

La problematica  della vita di coppia e di famiglia ha ormai sconvolto l'intera  società,per aver  disperso lungo il cammino civile, pezzi importanti che  ne tenevano saldamente uniti principi e valori. Duramente ne pagano le conseguenze i minori, perchè non protetti e adeguatamente salvaguardati dalle istituzioni che entrano nell'arena con l'intenzione di mettere pace,ma col risultato di alimentare i litigi dimenticando  che  solo i minori, disperatamente aggrappati all'uno o all'altro genitore, diventano le uniche vittime, mai più recuperabili. Di chi la responsabilità!  Unicamente della Società che ha delegato un compito ed una funzione così importanti alle istituzioni, le quali non fanno altro che applicare giustamente o  ingiustamente le regole dettate dalla stessa. Per dirimere i conflitti le istituzioni mettono in piedi strutture gestite da persone più o meno capaci, dirette e guidate dall'Autorità giudiziaria,la quale , mette fine alla lite,con  una decisione che incide sensibilmente nella sfera patrimoniale ed in quella affettiva  dei litiganti.A questo punto il minore è già divenuto  soggetto senza alcuna identità, mortificato nella dignità, distrutto nei sentimenti e soprattutto cancellato dal libro dei sogni. Di fondamentale importanza è la funzione dei servizi,delegati ad organizzare ed istruire percorsi adeguati per il recupero di una condizione di esclusiva tutela del minore, trovando modalità di collante per la costituzione di un rapporto civile  orientati solo al benessere del minore.Questa fase costituisce il corollario di base della decisione del Giudice. Quindi se il percorso è stato tracciato e seguito nella logica dei procedimenti corretti e con strumenti e attrezzature a norma di legge, lo stesso potrà considerarsi condizione di solidità giuridica,del conseguente procedimento e decisione del giudice, se invece lo stesso presenta  incidenti e vizi, non corretti o  sistemati, la fase giudicante  si presenterà  improduttiva di effetti giuridicamente validi. Scaturisce dunque la necessità che il Giudicante, nell'interesse superiore del minore e per sua garanzia,dia atto nella decisione che la precedente fase sia stata controllata in punto di legittimità  e possa essere di garanzia, giurisdizionale del provvedimento da emanare. Qui sta il problema. Nella generalità dei provvedimenti giudiziari non è dato atto delle predette garanzie,per cui  il conflitto di coppia si trasferisce sugli atti e documenti,con impegno  delle strutture  coinvolte, dispendio di risorse economiche e finanziarie e conseguente impoverimento delle parti, che con una giustizia meglio organizzata e più garantista, potrebbero adempiere agli obblighi di mantenimento. Vale il detto che tra i due litiganti il terzo gode, mentre quest'ultimo ha la responsabilità di quanto accade. Ritengo che il responsabile finale della decisione,nel nostro caso l'Autorità giudiziaria debba deliberare chiari e precisi codici e schede di percorso e di comportamento,senza trascurare ambienti ,modalità di incontri esami ed accertamenti di tutte le parti interessate, le garanzie di protezione legale, verbalizzazione di tutto il percorso,rispetto  del principio di compatibilità ed esclusione del conflitto di interesse  etc etc. La vicenda occorsa a mio figlio a Roma mi ha coinvolto per necessità professionale. Mi sono trovato pertanto , specializzato in diritto amministrativo, catapultato in un mondo in cui  le deficienze del diritto,permettono arbitrii e abusi burocratici, senza alcun controllo da parte dell'Autorità giudiziaria che li raccoglie e inserisce nei provvedimenti finali,





TUTELA DEI MINORI: QUANDO ASSOCIAZIONI E INFORMAZIONE VENGONO MESSE SOTTO ACCUSA

Redazione

 

Roma – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Roberta Sibaud Vicepresidente Associazione Donne per la Sicurezza onlus:

"Il 1° Marzo 2013 in qualità di vicepresidente dell’Associazione Donne per la Sicurezza onlus sono stata ascoltata dai funzionari della polizia postale come persona informata sui fatti, in merito ad una denuncia promossa da un padre che si è sentito diffamato a mezzo stampa.

Questo è quanto accade ad una Associazione come la nostra che senza entrare nel merito dei rapporti genitoriali, con impegno e dedizione tutela i diritti di quei bambini sfortunati che vengono sottratti ai genitori e posti in casa famiglia. Come  è accaduto per la piccola Ludovica (nome di fantasia per tutelarne la privacy) la cui mamma si è rivolta a noi per avere un sostegno nella sua battaglia. La serietà è una caratteristica che ci contraddistingue e per quanto riguarda le dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa, hanno sempre avuto un fondamento documentale che ci è stato prodotto.

Oltre ad aver risposto alle domande rivoltemi dai predetti funzionari di polizia che a loro volta riferiranno al giudice, sarei ben lieta di riferire allo stesso giudice:

– di verificare quanti sono i bambini detenuti presso le case famiglia. (32.000 bambini fonte Panorama http://news.panorama.it/cronaca/I-nostri-figli-portati-via-da-un-giudice ).
– di quanti bambini nomadi che invece avrebbero necessità di essere veicolati presso case famiglia, sono lasciati a se stessi in tutti i campi nomadi loro assegnati;
– delle conseguenze psicologiche e dei traumi che accompagneranno per tutta la loro vita i minori sottratti ai genitori con metodi quantomeno discutibili (caso di Cittadella);
– quanto anticipa e spende lo Stato Italiano per mantenere detti minori in case famiglia, nelle quali non sono infrequenti casi di costrizioni psicologiche inutili e dannose (Fonte Repubblica http://www.repubblica.it/cronaca/2011/04/29/news/inchiesta_italiana-15507476/ ).

Non dimenticando che le stesse case famiglia a volte, sono gestite da religiose e/o da persone di cui non se ne conosce il grado di istruzione e attitudine;
– che spesso i minori sottratti ai genitori stazionano in dette case famiglia anche per diversi anni senza che venga predisposto e/o attivato un progetto per il "recupero" della genitorialità;
– che anche le assistenti sociali sono spesso persone molto giovani e per questo non dotate di un bagaglio di esperienza;

Tutto ciò non impedisce comunque ai magistrati "di avere cieca fiducia nei servizi sociali", vanificando del tutto il diritto di difesa dei genitori ai quali sono stati sottratti i figli.

Chiediamoci perché accadono ancora questi episodi e perché alcuni parlamentari "che avrebbero ascoltato" numerosi genitori ai quali sono stati sottratti i figli, lo hanno fatto solo per brevi periodi e in concomitanza di campagne elettorali??
Attendo cortese risposta da chi saprà darmene una.

Roberta Sibaud
Vicepresidente Associazione Donne per la Sicurezza onlus
www.donneperlasicurezzaonlus.it "

 

Nota di Chiara Rai direttore de L'osservatore laziale

Gentile Roberta, ho ricevuto, devo dire non con stupore la tua nota titolata “quando le associazioni vengono messe sotto accusa”. Non me ne sono stupita ripeto, anzi ho avuto l’ennesima prova del fatto che sei una donna, come si dice, tutta d’un pezzo che quando ritieni una battaglia giusta non la rinneghi ma vai fino in fondo, costi quel costi, anche delle visite a sorpresa.

Ecco, volevo soffermarmi proprio su questo punto. Io come direttore responsabile, che quotidianamente mi carico sulle spalle accuse, denunce e fardelli pesanti (oltre ovviamente a smisurate soddisfazioni che provengono da costante lavoro), ho riflettuto prima di pubblicare la tua nota.

Ho riflettuto perché sono le tue parole che impongono una attenta ponderazione. Mi sono chiesta se fosse opportuno in una fase delicata come presumo sia quella attuale, di presunta indagine della Magistratura a seguito di una presunta diffamazione a mezzo a stampa da parte di un padre che presumibilmente si è sentito diffamato da chi si impegna nel sociale e cerca di dare voce, anche sbagliando, a genitori disperati perché lontani dai propri figli.

Forse, si presume, probabilmente… è molto brutto parlare con i condizionali ma è quello che spesso ci tocca fare per cercare di non incorrere in querele. Quindi, dico forse, questo padre, come accade spesso, è in tremendo conflitto con la ex moglie e dico sempre forse, utilizza lo strumento della denuncia per gettare ulteriore beffa ad un danno che è stato già fatto perché la conflittualità in una coppia spesso e volentieri partorisce episodi come quello del bambino di Padova sottratto a scuola con la forza dalla polizia.

Ma in quel caso la polizia non ha fatto altro che eseguire un ordine e la responsabilità non è certo degli agenti che hanno preso il bambino ma di coloro che hanno dato vita ad una conflittualità posponendo il bene di un minore.

Cara Roberta, alla fine della tua condivisibile nota, cerchi una risposta che non posso darti. Posso solo dirti che una delle poche sicurezze rimaste a noi cittadini è la fiducia nella Magistratura.

Ad ognuno il suo, quello che posso dirti lo avrai già capito dalla mia azione: ho pubblicato la tua nota perché ritengo che la libertà di espressione non possa essere violata. Certo, tutti facciamo degli errori ma in questi va anche ricercata la buonafede. L’associazione che rappresenti ha molti pregi e un grande difetto: non intende portare il bavaglio.

Mi auguro che questa faccenda si concluda nel migliore dei modi, ma sono sicura che esprimere il proprio pensiero possa sì avere delle conseguenze ma anche una grande mission che è quella di dare continuità ad uno dei principi inviolabili della nostra splendida Costituzione.

Qualcuno che ha lasciato un segno nella storia della filosofia, parlo di Kant quando si è inoltrato nella critica della Ragion Pratica, ha evidenziato tre principi

1) Universalità: tutti gli uomini hanno la morale
2) incondizionatezza: la morale non deve essere dettata da finalità concrete, devo voler una cosa perché la ritengo giusta, non ci sono in morale grandi o piccole azioni, ma solo azioni morali.
3) libertà: l'uomo è libero solo quando agisce moralmente, e il criterio di ciò che è giusto fare viene all'uomo dal suo interno, la morale permette così all'uomo di agire in maniera autonoma, per questo nella libertà morale si ha l'autonomia

Ti abbraccio
Chiara Rai

 

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ROMA, SERVIZIO PUBBLICO PER PERSONE DISABILI: LA STORIA INFINITA

Alberto De Marchis

Roma – Approvata la delibera sul trasporto disabili del Comune di Roma. Il servizio è partito ieri 4 febbraio, preceduto dall’entrata in funzione, lo scorso1 febbraio, del numero verde 800.033.929, a disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie. Quando il servizio entrerà a pieno regime, l’amministrazione provvederà, tramite meccanismo graduale, ad abbattere definitivamente la lista d'attesa. “Si ricorda alla gentile utenza – riporta il comunicato dell’amministrazione –  che, finché non riceverà la chiamata della societa' di trasporto Meditral, potrà usufruire del servizio taxi e delle altre modalità di trasporto già previste dall’amministrazione nel mese di gennaio.”

Roberta Sibaud vice Presidente dell’Associazione Donne per la Sicurezza Onlus e candidata alle prossime regionali con MIR dichiara:
“oggi 5 febbraio alle  ore 11.24 ho ricevuto la telefonata di Marco di Roma Capitale per comunicarmi che i miei 5 viaggi per attività sociali, sono diminuiti a 4. A questo punto vorremmo sapere dove finiscono i fondi destinati alle persone disabili e vorremmo leggere la convenzione stipulata dal Comune di Roma con Atac che subappalta alla Meditral (ex Falaschi ditta che ha avuto da sempre in subappalto il servizio trasporto per disabili del Comune di Roma, societa’ in fallimento che ha licenziato 90 autisti “assumendo” ex dipendenti Atac in pensione per il servizio pulmini) questo e’ il sistema con il quale  si annullano le liste d'attesa: si diminuiscono i viaggi agli utenti accreditati da anni (per le attivita’ sociali 5 viaggi al mese – 10 tra andata e ritorno). – La Sibaud conclude – Identico sistema adottato per concedere l'assistenza domiciliare agli utenti disabili in lista d’attesa: diminuire  le ore a tutti e aumentare gli utenti e nel contempo pero’ si concedono aumenti della paga oraria alle cooperative da 18.00 euro a 22.50 euro. Al centro delle politiche sociali non ci sono i bisogni reali degli utenti disabili, ma altro…. noi non ci prestiamo a questa farsa vergognosa. e’ indispensabile fare chiarezza o dobbiamo rivolgerci alla Corte Europea e alla Corte dei Conti per sapere come vengono spesi i fondi destinati alle persone disabili? .. l' opposizione si muove a rilento!!”
 




ROMA – INTERRUZIONE SERVIZIO TRASPORTO E MANCATA ASSISTENZA TRASPORTO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ.

Redazione

Roma – "Sono veramente indignata per il comunicato stampa del signor Colangelo collaboratore del Sindaco del Comune di Roma On.le Gianni Alemanno in merito all’improvvisa sospensione dal 28 dicembre 2012 fino al 21 gennaio 2013, del servizio pulmini a chiamata per le persone con disabilità. Dichiara in una nota Roberta Sibaud Membro Ordinario Consulta Handicap Municipi II e III Roma Capitale e Vice Presidente dell'Associazione Donne per la Sicurezza ONLUS – Ritengo altresì che il nostro Sindaco – prosegue Sibaud –  non sia correttamente informato circa i disagi inaspettatamente subiti in questi giorni dai portatori di Handicap romani. E’ pura follia pensare di far fronte all’emergenza creata a 3000 utenti disabili, disponendo dei soli 6 taxi con pedana Coop 3570 e dei 9 pulmini della cooperativa Pronto Nonno peraltro già indirizzata ai cittadini anziani fragili. La cosa ancor più grave è l’assenza di copertura assicurativa per il trasporto handicap dei veicoli e la scarsa competenza in materia handicap dei conducenti oltre all’indisponibilità di copertura h24 per le emergenze. C’è da chiedersi se l’idea geniale di Michele Colangelo partorita il 28 dicembre 2012, sia o meno, frutto della sua immaginazione. Il signor Colangelo garantisce che il 28 dicembre 2012 pomeriggio sono stati inviati dal suo ufficio presso il dipartimento Politiche Sociali circa 3000 SMS all’utenza fruitrice del servizio di trasporto. Invece sarebbe stato molto più semplice ed efficace inviare una nota di servizio agli uffici, ASL, UOSECS, alle Istituzioni e alle varie consulte municipali che hanno in carico l’utenza. – La nota conclude – Inoltre chiedo umilmente al Signor Colangelo di usarci la cortesia di non mescolare le criticità h con la polemica sterile fine a se stessa. Si assuma le sue responsabilità nel suo ruolo di Collaboratore, è evidente che a già fatto abbastanza danni nei soli 30 giorni di mandato. Siamo fortemente preoccupati per il prosieguo del suo incarico di Collaboratore del Sindaco per la disabilità."
 




ROMA, OSPEDALE EASTMAN. L'ASSOCIAZIONE DONNE PER LA SICUREZZA ONLUS: NO ALLA CHIUSURA

Redazione

Roma – L’Associazione Donne per la Sicurezza onlus affianca la battaglia dell'Ospedale Odontoiatrico "George Eastman" che martedì 11 dicembre 2012 ha manifestato di fronte alla Regione Lazio, a difesa del diritto alla salute dei cittadini, a difesa del lavoro dei dipendenti e contro lo sconvolgimento del sistema sanitario del Lazio. L’associazione sostiene quelle donne che lavorano per mantenere una famiglia, quelle donne che sono ad un passo dalla pensione e quelle donne che avrebbero enormi difficoltà a  trovare un altro lavoro per poter raggiungere l’età pensionabile. Questa situazione sta aprendo un  baratro di lunghi anni senza entrate di famiglie con figli piccoli, con mariti disoccupati da sostenere o l’anziano da accudire. "Ricordiamoci che i ruoli delle donne nella nostra società sono i molteplici. – Scrive in una nota Roberta Sibaud vice Presidente dell'associazione – L’alterazione del sistema sanitario pubblico – prosegue Sibaud nella nota –  interrompe un progetto di vita e lascia una sensazione di instabilità e violenza. Oltre alle donne sosteniamo i lavoratori uomini che assicurano stabilità alle loro donne e ai propri figli, sosteniamo gli utenti anziani, le persone disabili e tutti coloro che non possono permettersi una sanità privata, sia per i costi sia per l’accessibilità sia per la sicurezza che offre un ospedale pubblico.

Oltre all’ospedale odontoiatrico G.Eastman c’erano i dipendenti dei cinque ospedali a rischio chiusura di Roma, il Cto (Centro Traumatologico Ortopedico), il Fatebenefratelli, l'Oftalmico, il Forlanini (malattie respiratorie), e l'Idi San Carlo. L'Ospedale Odontoiatrico "George Eastman" é uno storico ospedale monospecialistico, ne esistono pochi altri al mondo e tutti realizzati dallo stesso Fondatore, con analoghe caratteristiche e destinazione. E’ dedicato al trattamento di tutte le problematiche odontoiatriche complesse ed è Centro di riferimento per Pazienti provenienti da tutto il Centro Sud. Ospedale insostituibile  per il trattamento di Pazienti con vulnerabilità sociali e fragilità sanitarie, vi trovano assistenza Pazienti cardiologici, emofilici, HIV positivi, emiplegici, paraplegici, pazienti oncologici inviati prima dell’inizio delle cure con chemioterapici, pazienti trapiantati, per i quali, non è possibile alcuna cura in strutture ambulatoriali.

Una particolare attenzione é dedicata alle Persone con disabilità alle quali é destinato un percorso dedicato, finalizzato alla riduzione dei tempi d’attesa con assistenza all’accesso nelle varie Strutture operative; analoghe iniziative vengono rivolte anche ai Pazienti in regime di detenzione inviati da tutti gli Istituti penitenziari del Lazio. Questo é l'ospedale dove possono essere curate le persone con disabilità (motorie, psichiche etc) che non possono essere curate da altre parti. E’ attivo anche il Servizio di Odontoiatria Domiciliare, rivolto a Pazienti completamente non deambulanti o legati a macchine salvavita. Il Pronto Soccorso Odontoiatrico è l’unico attivo in H24, tutti i giorni anche festivi e potenziato in estate si rivolge alle necessità di tutti i Cittadini. Si effettuano interventi in ambulatorio ed in ricovero per  Pazienti con specifiche patologie associate, prestazioni diagnostiche completano ed integrano le attività odontostomatologiche, di Chirurgia Orofacciale e di Riabilitazione implanto protesica. Per tali trattamenti è indispensabile la disponibilità del blocco operatorio che assicura non solo supporto anestesiologico e multidisciplinare ma anche criteri di asepsi mirati, e richiesti proprio dalle condizioni sistemiche dei Pazienti trattati. Oltre l’attività in ambito ospedaliero si effettuano campagne di prevenzione nelle scuole elementari, con interventi preventodontici espletati anche il sabato e la domenica nella stessa Struttura, dedicando alle stesse fasce d’età cure Ortognatodontiche.
 




ROMA CASO FEDERICA PUMA: SPUNTA FUORI UN FAX INVIATO DAL PADRE DELLA BAMBINA AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DEI MINORI

[FAX INVIATO DA ALFONSO GROTTESI AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DEI MINORI DI ROMA CARMELA CAVALLO]

 

[RICHIESTA PRESENTATA AL TRIBUNALE DEI MINORI DI ROMA DI INVALIDAZIONE DEL PROCEDIMENTO]

 

Giuseppe Lipera: "Dal carteggio e dalle prove in nostro possesso risulterebbero degli atteggiamenti di parzialità a carico del collegio giudicante, nella fattispecie del Presidente del Tribunale per i minorenni, dott.ssa Carmela Cavallo e di tutte le figure delegate dal TM."

 

Angelo Parca

Il 17 ottobre 2011 Alfonso Grottesi padre della piccola Beatrice ha inviato un fax al Presidente del Tribunale dei Minori di Roma giudice Carmela Cavallo in cui si legge tra l’altro la seguente frase: “Gentile presidente, come da accordi vie brevi le invio le osservazioni fattale inerenti il caso di mia figlia Beatrice”.
Il documento sarebbe stato trovato da pochi giorni, rispulciando le numerosissime carte processuali, dall’avvocato Giuseppe Lipera che sta seguendo il caso della piccola Beatrice per conto di Federica Puma, madre della bambina. Secondo l’avvocato il fax proverebbe in maniera inconfutabile “un rapporto privilegiato tra una parte ( il padre della minore) e il Presidente del Tribunale ( Carmela Cavallo)” E’ stata quindi presentata al Tribunale dei Minori di Roma una richiesta di invalidazione del procedimento 2312/10 per grave irregolarita’, vizio d’origine e contestuale richiesta di affidamento in via esclusiva della minore Beatrice Grottesi alla propria madre Federica Puma.

“L’Associazione Donne per la Sicurezza Onlus che sostiene da sempre il caso Federica Puma e continuerà a sostenere tutte le fasi drammatiche che vedono coinvolti i bambini innocenti in situazioni di difficoltà. – Dichiara Roberta Sibaud vice Presidente dell’associazione – Il dramma di Beatrice – prosegue Sibaud – mi porta a pensare al grande paradosso esistente nel nostro Paese, dove si parla di vita, di embrioni e di esseri umani, del valore etico e sociale della ricerca scientifica e le sue applicazioni cliniche e terapeutiche, il dibattito trova banco anche fuori dalle sedi tradizionali biologiche e ci si chiede quando la piccola cellula diventa un essere umano. E quando questo embrione cresce e diventa bambino paradossalmente non si ascoltano le sue grida di dolore, le sue richieste di aiuto http://youtu.be/kks0P7m_3a8  ma si cerca in tutti i modi di far scontare alle piccole creature le colpe dei genitori, quando queste colpe ci sono, con una punizione insopportabile, disumana ed ingiusta sottraendoli agli affetti veri e con la volontà di “scollegare” i loro sentimenti dall’ambiente d’origine invece di aiutare le famiglie a superare le normali difficoltà che la vita ci offre.”

[RICHIESTA PRESENTATA AL TRIBUNALE DEI MINORI DI INVALIDAZIONE DEL PROCEDIMENTO]

ARTICOLI PRECEDENTI:

     04/10/2012 ROMA, CASO FEDERICA PUMA: L'ONOREVOLE GIUSEPPE BERRETTA PRESENTA UNA INTERPELLANZA AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  23/09/2012 ROMA, MANIFESTAZIONE PER PER SOSTENERE E PROTEGGERE LA FAMIGLIA (MAI PIÙ UN FIGLIO SENZA GENITORI, MAI PIÙ UN GENITORE SENZA FIGLI)

20/09/2012 ROMA CASO PUMA, NESSUN TRIBUNALE PUO' FARE GIUSTIZIA NELLA SFERA AFFETTIVA
25/08/2012 ROMA CASO FEDERICA PUMA: PRESENTATA NUOVA ISTANZA AL TRIBUNALE
16/08/2012 ROMA CASO FEDERICA PUMA: LA MAMMA DELLA PICCOLA BEATRICE SCRIVE AD ALFONSO GROTTESI, PADRE DELLA BAMBINA
11/08/2012 ROMA CASO PUMA, AUDIO DRAMMATICO DEPOSITATO AL TRIBUNALE DEI MINORI:“MAMMA PORTAMI VIA, AIUTAMI!”
11/08/2012 ROMA CASO FEDERICA PUMA: INVIATA LETTERA A CLIO NAPOLITANO
07/08/2012 ROMA, CASO FEDERICA PUMA, UNA MADRE ALLA QUALE HANNO TOLTO LA FIGLIA: IL LEGALE SCRIVE ALLA DIVINA PROVVIDENZA

 

 
 




ROMA CASO FEDERICA PUMA: PRESENTATA NUOVA ISTANZA AL TRIBUNALE

Sempre per continuare ad illustrare cosa significa “diritto alla famiglia” e quali effetti provoca la non osservanza a questa legge. I minorenni senza le loro radici, la loro casa, il loro nucleo famigliare, come crescono? Quali personalità sviluppano? Ancora il caso di Federica Puma, serve a scuotere le coscienze.

[ISTANZA DI IMMEDIATO AFFIDAMENTO DELLA MINORE BEATRICE G. ALLA PROPRIA MADRE, FEDERICA PUMA  EX ART 700 C.P.C.]

Riceviamo e pubblichiamo

“Nuova istanza di richiesta di liberazione in attesa di risposta. In questa istanza – afferma Roberta Sibaud, vicepresidente dell’associazione ‘Donne per la sicurezza onlus’ –  viene evidenziato il malessere provocato a Beatrice con un provvedimento ingiusto e abnorme del giudice Cavallo che continua ad asserire di aver salvato la bambina. Questa non è la salvezza questa è una punizione riservata a tutti quei bambini che sfortunatamente incappano nel girone del Tribunale per i Minorenni di Roma. In questo caso c'è una mamma che con coraggio lotta per far tornare a casa sua figlia malgrado le intimidazioni e tanto altro… quanti sono i bambini che rimangono impigliati in questa rete e devono gioco forza rassegnarsi a vivere una vita lontani da genitori fino all'eta' di 21 anni? Le case famiglia – continua Sibaud – possono trattenerli fino all'età di 21 anni e poi cosa sarà di loro?
Cosa sarà il futuro con un simile bagaglio di anaffettività, di assenza di autostima, di perdita delle proprie radici che solo una "famiglia" può offrire. Chi ha dato l'imprimatur al Tribunale per i Minorenni, agli educatori (!?), alle suore, alle assistenti sociali, agli operatori, di essere gli unici in grado di fare il bene di Beatrice, dal momento che la bambina chiede quotidianamente a squarciagola (malgrado i trattamenti psicologici che subisce!) di voler tornare dalla sua mamma e solo da lei??????
Roberta Sibaud”

tabella PRECEDENTI:

16/08/2012 ROMA CASO FEDERICA PUMA: LA MAMMA DELLA PICCOLA BEATRICE SCRIVE AD ALFONSO GROTTESI, PADRE DELLA BAMBINA
11/08/2012 ROMA CASO PUMA, AUDIO DRAMMATICO DEPOSITATO AL TRIBUNALE DEI MINORI:“MAMMA PORTAMI VIA, AIUTAMI!”
11/08/2012 ROMA CASO FEDERICA PUMA: INVIATA LETTERA A CLIO NAPOLITANO
07/08/2012 ROMA, CASO FEDERICA PUMA, UNA MADRE ALLA QUALE HANNO TOLTO LA FIGLIA: IL LEGALE SCRIVE ALLA DIVINA PROVVIDENZA


 




DIRITTO DEL MINORE AD UNA FAMIGLIA, DOBBIAMO RACCOGLIERE UN FIUME DI FIRME… COMINCIAMO SUBITO!

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Chiara Rai

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Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia. La dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata nel 1959 e la convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia adottata nel 1989, tracciano essenzialmente i diritti propri dei minori e tra i tanti diritti dei ragazzi il principale è proprio “i minori hanno il diritto di vivere con la propria famiglia o con la famiglia allargata”. La commissione parlamentare per l’infanzia ha pubblicato il 17 maggio dell’83 la legge sul diritto del minore ad una famiglia e al titolo 1 dei principi generali è espressamente scritto: “Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto”. Interessante al riguardo è ciò che ha detto il Cardinelli Ennio Antonelli in occasione della XIX assemblea plenaria del pontificio consiglio per la famiglia di febbraio 2010. Tra le premesse c’è senz’altro il desiderio di condanna per gravi reati che interessano i minori: “Occorre che la coscienza civile condanni senza esitazioni e senza ambiguità le numerosissime violazioni dei diritti dei minori che continuano a commettersi nel mondo: stragi di guerra, impiego dei bambini-soldato, traffico per trapianti di organi, sperimentazioni farmaceutiche, violenze fisiche, rapimenti, insufficiente o cattiva alimentazione, carenza di cure sanitarie, discriminazione dei disabili, privazione dell’istruzione, sfruttamento lavorativo, costrizione a mendicare, a rubare, a spacciare droga, a prostituirsi, pedofilia, abusi sessuali, pornografia, matrimoni imposti precocemente, mutilazioni sessuali, sfruttamento di immagine a fini commerciali, negazione della giustizia dovuta”. Antonelli aggiunge poi che “i diritti dei bambini non sono separabili dai diritti della famiglia” e “il bambino ha diritto a crescere insieme al padre e alla madre, a essere amato ed educato da loro”. Di Antonelli ho voluto trarre le parti condivisibili perché gran parte del resto del discorso, a mio parere, fa delle digressioni poco condivisibili come l’istituzione del matrimonio tra le prerogative essenziali per l’adozione del minore o l’ammonire la presunta intenzionalità di un genitore nell’incentivare nel minore personalità confuse e incerte o omosessuali. Non ritengo che l’omossessualità sia una personalità, ritengo che non se ne debba neppure parlare come non si parla così insistentemente della eterosessualità. Si è omosessuali o eterosessuali dalla notte dei tempi ma l’amore per i minori e il buon senso genitoriale è un’altra cosa e questa non è la sede per parlare di argomenti così pieni di sfaccettature. E poi l’interrogazione che ci si dovrebbe porre è un’altra: Non si tratta di negare il diritto delle coppie omosessuali a essere riconosciute e a godere di tutti i diritti che la società concede a una famiglia costituita da una coppia eterosessuale. Si tratta di garantire il diritto di un bambino a crescere in un ambiente che possa fornirgli tutto ciò che gli serve per crescere in modo sano. Personalmente mi permetto di dire che un figlio deve crescere nell’amore. Non sono in grado di dare altri giudizi o inoltrarmi in competenze che non mi appartengono. Se c’è amore c’è armonia, c’è cura per il fanciullo, c’è volontà di farlo crescere libero di esprimere le proprie attitudini. Si può essere disagiati, poveri, si può vivere in una casa poco accogliente ma se c’è l’amore e la cura per i propri figli allora c’è tutto. E questo è il punto. I minori non dovrebbero essere sottratti ai genitori naturali se non per gravissimi motivi, gli stessi che condanna il Cardinale Antonelli.

L’Associazione “Donne per la sicurezza onlus” sta facendo girare una petizione molto importante, come afferma lo stesso vicepresidente Roberta Sibaud, “in Italia se ne sente quanto mai il bisogno – dice Sibaud – sopratutto in considerazione delle vistose lacune di democrazia, con conseguenti abusi su numerose famiglie, che hanno finora caratterizzato il rito minorile. Facciamoci sentire in Senato e diamo forza dopo l'approvazione all'unanimità della richiesta di dichiarazione d'urgenza per l'esame congiunto in Commissione giustizia dei ddl nn. 3040, 2252, 2441, 2844 (sen. Cardiello), 3266 e 3276 (sen. Pedica) tutti vertenti su materie relative all'istituzione di sezioni specializzate per le controversie in materia di persone e di famiglia e di soppressione dei Tribunali per i minorenni”. Firmiamo e firmiamo numerosi per il bene dei nostri figli e di tutti i minori in Italia.

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Per aderire alla petizione

Scaricate il modulo allegato e compilatelo poi inviatelo in allegato email ai seguenti indirizzi di posta elettronica: schifani_r@posta.senato.it / berselli_f@posta.senato.it

Oppure

Potete inviare per posta ordinaria (in questo caso 2 moduli) ai seguenti indirizzi:

[ Ill.mo Presidente del Senato Sen. Renato Schifani Piazza dei Caprettari n. 79 – 00186 – Roma ]

[ Ill.mo Presidente 2ª Commissione permanente (Giustizia) Sen. Filippo Berselli, Piazza dei Caprettari n. 79 – 00186 – Roma ]

 

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TUTELA DEI MINORI: IL SENATORE CARDIELLO TENTA UN NUOVO DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI SOPPRESSIONE DEI TRIBUNALI PER I MINORENNI

Redazione

Dopo il tentativo del ministro della Giustizia Castelli (2003), fallito a seguito della strenua opposizione della sinistra e delle camere minorili (e non solo…), si affaccia in Parlamento un DDL che, da titolo, promette bene: "S.2844 – Disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonchè disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali". Sotto accusa il rito, del tutto antidemocratico e risalente al periodo fascista, proprio dei giudici minorili, i quali possono usare procedure arbitrarie in nome di una sempre più fumosa tutela dei monori. Termine quanto mai vago, utilizzato strumentalmente e spesso senza alcun raziocinio, in grado di distruggere intere famiglie grazie al "braccio armato" dei Servizi Sociali. Un sistema che, coadiuvato dagli assistenti sociali, gode di larga impunità per glòi infiniti errori e soprusi che, grazie al web e ai social network, stanno venendo velocemente alla luce negli utlimi anni. E così, il senatore Franco Cardiello propone una riforma che, oltre a chiedere l’istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori al posto del tribunale dei minorenni, prende di mira proprio i servizi sociali e i c.d. professionisti in ambito familiare (psicologi e psichiatri. Il DDL stabilisce che la sezione specializzata venga composta esclusivamente da giudici togati, eliminando i giudici onorari dalla trattazione delle vicende. Spesso, infatti, i procedimenti dinnanzi al tribunale minorile viene trattato soltanto da costorto, e solo all'ultimo (in camera di consiglio) interviene il giudice di carriera. Nei confronti dei servizi sociali le misure previste da Cardiello prevedono la presenza di nuclei di polizia giudiziaria da istituire presso le sezioni specializzate della Procura della Repubblica, togliendo di fatto qualsiasi funzione giuridica agli assistenti sociali che tornerebbero dunque alla loro funzione originale di assistenza sociale. 

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

SENATO DELLA REPUBBLICA XVI LEGISLATURA

– DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa del senatore CARDIELLO Disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali

Onorevoli Senatori.

– L'istituzione del Tribunale dei minori risale al 1934, allo scopo di dare protezione agli orfani di guerra. Fu concepito come tribunale speciale, composto da due giudici togati e due giudici onorari, esperti di varie discipline. Si trattava di un'idea innovativa. Tuttavia, con il mutare della società, si sono presentati una serie di problemi che rendono necessaria una revisione della materia. La realtà, infatti, è oggi rappresentata da minori figli di genitori separati ovvero di bambini nati fuori del matrimonio. Inoltre, nel settore della famiglia non opera soltanto il tribunale dei minori, cui sono demandate le adozioni e le violazioni delle potestà genitoriali, ma anche quello ordinario per quanto attiene la materia delle separazioni e dei divorzi. Ci sono, inoltre, il giudice tutelare ed il pubblico ministero.

Diversa è anche la procedura utilizzata nell'ambito del tribunale ordinario, dove le parti possono esprimersi e proporre perizie, da quella propria del tribunale dei minori, dove spesso il contraddittorio non esiste; infatti, essendo prevista la presenza degli esperti, spesso non si fanno perizie e ci si limita ad acquisire i rapporti dei servizi sociali.

L'assenza di un rappresentante processuale degli interessi del minore, inoltre, fa sì che il giudice minorile sia nello stesso tempo organo giudicante e portatore dell'interesse superiore del bambino, con la conseguenza che, troppo spesso, la voce del genitore, che viene a trovarsi in contrapposizione con il bambino, viene disattesa o addirittura non audita. Quest'ultima ipotesi si verifica nel momento in cui il procedimento dinanzi il tribunale minorile ha inizio ad istanza del pubblico ministero presso la Procura della Repubblica minorile. Il pubblico ministero, infatti, formula le proprie istanze di sospensione o di decadenza della potestà genitoriale e di affidamento del minore ai sevizi sociali. Il Tribunale minorile accoglie le istanze del pubblico ministero e le famiglia non può fare altro che accettare che il figlio venga a lei tolto, senza che abbia potuto conoscerne le ragioni.

Il tutto è notevolmente aggravato dal fatto che il procedimento minorile è governato dal principio della camera di consiglio, composta da due giudici togati e da due giudici onorari, laureati in psicologia o in discipline affini. La procedura della camera di consiglio seguita oggi dal Tribunale minorile lede i diritti costituzionali della difesa e del contraddittorio, di cui rispettivamente agli tabella 24 e 111, secondo comma della Costituzione.

Il presente disegno di legge si pone lo scopo di revisionare la materia attraverso la soppressione dei Tribunali dei Minori e la contemporanea istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori. In particolare, il provvedimento si compone di 18 tabella.

L'articolo 1 istituisce le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e presso le corti d'appello.

L'articolo 2 prevede che le competenze proprie del pubblico ministero nelle materia di competenza delle sezioni specializzate siano esercitate da magistrati assegnati in via esclusiva alla sezioni stesse costituite presso la procura della Repubblica.

L'articolo 3 stabilisce che la sezione specializzata presso il tribunale e presso la corte d'appello sia composta esclusivamente da giudici togati e che giudichi in composizione collegiale.

Gli tabella 4, 5 e 6 attengono alla competenza penale delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori. Nel dettaglio, l'articolo 4 elenca le materie di competenza delle sezioni, con la precisazione che i reati siano commessi dai minori di anni diciotto, demandando, invece la competenze per territorio (articolo 6) alle norme del codice di procedura penale.

L'articolo 7 riguarda la competenza per materia in ambito civile.

L'articolo 8 stabilisce che la competenza per territorio è determinata dal luogo in cui risiede la persona nei confronti della quale è richiesto il provvedimento.

L'articolo 9 tratta della materia delle impugnazioni, prevedendo che la sezione specializzata istituita presso la corte d'appello, ovvero presso una sezione di essa, è competente per le sentenze penali e civili emesse in primo grado.

L'articolo 10 definisce il ruolo del giudice tutelare che svolge le proprie funzioni nell'ambito delle sezioni specializzate per la famiglia e i minori e che è designato tra i magistrati assegnati alla sezione medesima. Contro i provvedimenti del giudice tutelare è ammesso reclamo alla sezione specializzata, che decide in camera di consiglio con la partecipazione del giudice tutelare.

L'articolo 11 stabilisce che le sezioni specializzate possono avvalersi della collaborazione degli uffici di servizio sociale, specialisti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con questo convenzionati. Possono altresì servirsi delle aziende sanitarie locali o dei servizi sociali.

L'articolo 12 prevede che siano costituiti nuclei di polizia giudiziaria presso le sezioni specializzate istituite nell'ambito della Procure della Repubblica.

L'articolo 13 affida alle sezioni specializzate le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza.

Gli tabella 14 e 15 determinano dettagliatamente gli organici delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, nonché i criteri ai fini della copertura dell'organico medesimo.

L'articolo 16 reca disposizioni inerenti gli affari penali e civili pendenti presso i tribunali per i minorenni, le domande di affidamento preadottivo e le cause pendenti davanti ai giudici tutelari.

L'articolo 17 detta norme concernenti i magistrati in servizio presso i tribunali dei minorenni.

L'articolo 18, infine, oltre a sopprimere i tribunali dei minorenni, stabilisce che le sezioni specializzate inizino la loro attività decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
 

………..Art. 15 (Copertura dell'organico delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori) In sede di prima attuazione della presente legge, ai fini della copertura dei posti di organico presso le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 2, commi 1 e 2, hanno la precedenza i magistrati che hanno acquisito una particolare competenza in materia secondo i requisiti seguenti:

a) l'esercizio nell'ultimo quinquennio, per almeno due anni, delle funzioni di giudice o di pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni ovvero di giudice presso la sezione per i minorenni della corte d'appello;

b) l'esercizio nell'ultimo quinquennio, per almeno due anni, delle funzioni di giudice tutelare in via esclusiva o prevalente;

c) l'esercizio nell'ultimo quinquennio, per almeno due anni, delle funzioni giudicanti o requirenti nelle materie del diritto della famiglia e dei minori.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio superiore della magistratura, provvede, con proprio regolamento, all'istituzione di appositi corsi di formazione per i magistrati, al fine dell'eventuale assegnazione dei medesimi presso le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 2, commi 1 e 2.

La partecipazione ai corsi di cui al comma 2 costituisce requisito necessario ai fini dell'assegnazione, ferma restando la competenza del Consiglio superiore della magistratura nella valutazione di ulteriori requisiti concernenti la attitudini personali dei magistrati e la loro formazione tecnico-giuridica.

Il Consiglio superiore della magistratura, nell'ambito dell'attività di formazione permanente dei magistrati, organizza incontri di studio, di approfondimento e di aggiornamento, con frequenza annuale, ai quali i magistrati che compongono le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 2, commi 1 e 2 sono tenuti a partecipare.

Alla copertura dell'organico del personale amministrativo delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e dell'ufficio specializzato per la famiglia e per i minori delle procure della Repubblica si provvede mediante assegnazione del personale in servizio che ne ha fatto richiesta ai medesimi organi giudiziari; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

Art. 16 (Affari pendenti) Per gli affari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede secondo le disposizioni seguenti:

a) le cause penali e civili pendenti presso i tribunali per i minorenni e presso ogni altro ufficio giudiziario sono devolute, d'ufficio, alla cognizione delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 competenti per territorio ai sensi della presente legge;

b) le domande di affidamento preadottivo presentate ai sensi dell'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono trasmesse alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del luogo di residenza dei richiedenti a meno che i coniugi non richiedano, entro il termine di dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che la loro domanda sia esaminata da un altro tribunale;

c) le cause pendenti davanti ai giudici tutelari sono devolute alla cognizione del giudice tutelare presso le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, competenti per territorio.

Art. 17 (Perdenti posto) Ai magistrati titolari dei posti di presidente del tribunale per i minorenni, di presidente di sezione presso il tribunale per i minorenni, di procuratore della Repubblica ovvero di procuratore aggiunto delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni rispettivamente dettate, per i magistrati titolari dei posti di consigliere pretore dirigente, di consigliere pretore, di procuratore della Repubblica preso la pretura circondariale ovvero di procuratore aggiunto presso il medesimo ufficio dall'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni.

Art. 18 (Disposizioni finali) Le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 e all'articolo 2, commi 1 e 2, iniziano la loro attività decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A partire dalla data di cui al comma 1, sono soppressi i tribunali per i minorenni e le relative procure della Repubblica, di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935,n. 835, con conseguente cessazione della loro attivita'.