Viterbo, festa di Santa Rosa: pioggia di divieti per contrastare vandalismo e inciviltà

VITERBO (dal Comune) – In occasione dei festeggiamenti per Santa Rosa, considerato il prevedibile straordinario afflusso di persone, l’amministrazione comunale ha ritenuto necessario adottare misure adeguate all’evento che scongiurino atti di inciviltà e vandalismo, emettendo un’ordinanza sindacale che implementa le disposizioni della precedente ordinanza n°49 del 15 giugno scorso, anticipandone la vigenza oraria e includendo le lattine nei contenitori di cui è vietato l’utilizzo.
In particolare con la nuova ordinanza n°87/2017, sono stati disposti i seguenti divieti:

 Agli esercenti operanti a qualsiasi titolo è fatto divieto di somministrare o vendere bevande alimentari in vetro o lattine per l’asporto o il consumo al di fuori del locale di vendita e/o
somministrazione e al di fuori delle relative superfici attrezzate, pubbliche o private, di pertinenza del locale stesso, dalle ore 19,00 del 3 settembre alle ore 06,00 del 4 settembre
(fatti salvi gli orari di attività di ciascuna categoria commerciale);

 dalle ore 19,15 del 3 settembre alle ore 06,00 del 4 settembre è fatto divieto per chiunque di consumare bevande alimentari in recipienti di vetro e/o lattine, nelle strade pubbliche o
aperte al pubblico transito e in ogni luogo pubblico o di uso pubblico;

 dalle ore 21,00 del 3 settembre alle ore 06,00 del 4 settembre (fermo restando il rispetto degli orari di chiusura di ciascuna categoria commerciale) è altresì vietato agli esercenti,
operanti a qualsiasi titolo, di somministrare o vendere bevande alimentari di qualsiasi gradazione alcolica per l’asporto o il consumo al di fuori del locale di vendita e/o
somministrazione e al di fuori delle relativi superfici attrezzate, pubbliche o private di pertinenza del locale medesimo;

 dalle ore 21,15 del 3 settembre alle ore 06,00 del 4 settembre è vietato a chiunque di consumare bevande alimentari di qualsiasi gradazione alcolica nelle strade pubbliche o
aperte al pubblico transito e in ogni luogo pubblico o di uso pubblico.

Si precisa che, fatta salva l’applicazione di più gravi sanzioni penali ai sens dell’39;art, 7/bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i., per i trasgressori è prevista una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad euro 500.