Roma
BRACCIANO: COSTITUITO IL COMITATO TURISMO LAGO DI BRACCIANO
Tempo di lettura 5 minutiIl primo atto del neo Comitato è quello di inserirsi nel dibattito riguardante l’introduzione dell’imposta di soggiorno, proposta avanzata dal Comune di Bracciano.
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9 anni faon

Redazione
Bracciano (RM) – Lo scorso 8 novembre 2015: su iniziativa di 18 imprenditori si è costituito il “Comitato Turismo Lago di Bracciano”, ente che ha per scopo quello di dare rappresentanza e unità alla categoria degli operatori turistici, anche in sede istituzionale. Come primo atto il Comitato, forte di rappresentare la maggioranza dei campeggi, alberghi e agriturismi, e di buona parte delle altre strutture extralberghiere, che, nell’insieme, generano la maggior parte del flusso turistico che annualmente interessa il paese, intende inserirsi nel dibattito riguardante l’introduzione dell’imposta di soggiorno, proposta avanzata dal Comune di Bracciano. Per fare chiarezza sull’argomento il Comitato ha elaborato, sotto forma di FAQ (Frequently Asked Questions), una guida sull’argomento.
Q01: Cos’è l’imposta di soggiorno?
A01: L’art. 4 del D.Lgs. 23/2011 ha conferito ai soli Comuni capoluogo di Provincia, alle Unioni di Comuni, e ai “Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte” la facoltà di istituire “un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio”.
Q02: Il Comune di Bracciano ha facoltà di istituire l’imposta di soggiorno?
A02: No: non essendo Bracciano né un Comune capoluogo di Provincia, né parte di un’unione di comuni, può trarre la legittimità soltanto dall’essere incluso negli elenchi delle località turistiche e città d’arte della Regione Lazio. Tuttavia la Regione Lazio non ha mai deliberato l’elenco delle località turistiche e città d’arte in ottemperanza al D.Lgs. 23/2011: è lo stesso Assessore Regionale Ciminiello, in vece del Presidente Zingaretti, ad ammettere la mancanza dell’elenco, in pubblica seduta (“la Regione Lazio non ha redatto gli elenchi delle località turistiche e città d’arte nell’attesa del Regolamento che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sarebbe dovuto uscire entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso, ossia entro il 6 giugno 2011 e che avrebbe dovuto dettare la disciplina generale di attuazione dell’imposta di soggiorno”: interrogazione a risposta immediata n. 60/2015). Pertanto l’introduzione dell’imposta di soggiorno nel Comune di Bracciano è illegittima.
Q03: L’elenco di località turistiche e città d’arte emanato dalla Regione Lazio nel 2002 non è un presupposto sufficiente all’introduzione dell’imposta di soggiorno?
A03: No: quell’elenco fu redatto ai sensi del D.Lgs. 114/1998 e serviva a regolare le aperture domenicali degli esercizi commerciali. Non solo riguarda materie completamente diverse, ma appoggiarsi ad esso costituirebbe un’astuzia che il TAR ha già sonoramente bocciato, reputandola contraria alla Costituzione: “Ne consegue che anche per ragioni di ordine costituzionale, riveste carattere fondamentale l'accertamento dell'effettiva vocazione turistica del Comune nel quale si intenda istituire l'imposta di soggiorno; accertamento che l'art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 ha rimesso all'esclusivo scrutinio della Regione (con l'eccezione delle Unioni di Comuni e dei capoluoghi di Provincia per i quali vige una sorta di presunzione di legge), con una disposizione da ritenersi ragionevole e volta a conservare la corrispondenza tra carattere prevalentemente turistico del soggiorno dei non residenti e imposizione tributaria. Ne consegue che la predisposizione degli elenchi regionali non può essere surrogata, come pretenderebbe l'Amministrazione resistente, da qualificazioni del tutto diverse per presupposti e fini quale quella volta a consentire la deroga agli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114. Peraltro, l'attribuzione alla Regione del compito di predisporre gli elenchi dei Comuni abilitati ad imporre l'imposta di soggiorno, si inquadra nel riparto di competenze tra Stato e Regioni disegnato dall'art. 117 Costituzione che, nell'ambito della legislazione concorrente, assegna alla Regione il coordinamento del sistema tributario; coordinamento che, nel caso di specie, si realizza attraverso la predisposizione degli elenchi previsti dall'art. 4 citato attraverso i quali la Regione decide quali siano i Comuni che, per vocazione turistica, possono istituire l'imposta di soggiorno”.
Q04: Il Comune di Bracciano ha consultato i titolari delle strutture ricettive?
A04: No, ma il co. 3 art. 4 del D.Lgs. 23/2011 obbliga il Comune a sentire “le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive”, prima di deliberare in materia di imposta di soggiorno. Il Comitato Turismo Lago di Bracciano riunisce la maggioranza dei campeggi, hotel e strutture extralberghiere esistenti nel Comune di Bracciano: è, pertanto, il rappresentante di categoria più autorevole e il naturale interlocutore delle istituzioni in materia di turismo.
Q05: L’imposta di soggiorno è a carico dei turisti: cosa cambia per gli albergatori?
A05: L’IVA è a carico degli acquirenti: cosa cambia per i commercianti quando aumenta? In entrambi i casi il costo finale per il cliente aumenta, e il commerciante/albergatore ne paga il prezzo, vuoi assorbendo la differenza (lasciando invariato il prezzo finale attraverso l’erosione del guadagno), vuoi subendo una diminuzione di lavoro.
Q06: L’imposta di soggiorno ha effetti negativi sul turismo?
A06: Si. Secondo L’Osservatorio sul Turismo di JFC il 27% degli italiani tiene conto dell’imposta di soggiorno nella scelta delle vacanze, mentre il 28% dei tour operator internazionali ha ridotto la programmazione in Italia per lo stesso motivo e il 17% ha concentrato la propria attività nei Comuni dove non è prevista. L’applicazione dell’imposta di soggiorno nel Comune di Roma si è riverberata positivamente nel territorio, che ha assorbito il flusso turistico in fuga dalla Capitale. E’ evidente che lo spostamento dei turisti da Bracciano ai paesi contermini seguirà immediatamente dopo l’istituzione dell’imposta di soggiorno.
Q07: Con l’imposta di soggiorno il turista concorre alle spese che il comune sostiene per predisporre i servizi e i beni pubblici presenti nella località di soggiorno?
A07: Si, ma in modo disfunzionale. Le attività turistiche contribuiscono già considerevolmente agli introiti del Comune: TARI, TASI e IMU delle strutture ricettive sono calibrate in funzione dell’attività che svolgono e della quantità di persone che possono ospitare, mentre la quota versata come addizionale IRPEF locale cresce all’aumentare del numero dei turisti (e quindi dei guadagni). A ciò va sommato l’effetto della ricaduta positiva sull’indotto, che a sua volta genererà un maggior gettito per le casse comunali. Al contrario l’imposta di soggiorno non ha effetti sul turismo mordi e fuggi, come quello che Bracciano subisce da Roma, che consuma le risorse del territorio senza lasciare nulla in cambio. Una strategia funzionale è quella di prevedere tariffe distinte tra residenti e non residenti per servizi quali musei, spettacoli, autobus, o in occasione di manifestazioni.
Q08: L’imposta di soggiorno si paga dappertutto?
A08: No. In Europa non esiste tassa di soggiorno in Spagna (eccetto la Catalogna), Portogallo, Norvegia, Regno Unito, Malta, Svezia, Finlandia e Danimarca. In Italia i Comuni che hanno introdotto l’imposta di soggiorno sono circa 500: una frazione insignificante rispetto al totale di 8.047; oltre 5.000 sono quelli in cui non è nemmeno possibile introdurre l’imposta di soggiorno. Nessuna delle località lacustri della penisola applica l’imposta di soggiorno, che, infatti, non si paga attorno ai laghi di Nemi, Albano, Bracciano, Vico, Bolsena, e Trasimeno. Nei laghi del nord è stata introdotta in previsione dell’Expo: come se a Bracciano venisse introdotta nel 2023, in occasione delle (eventuali) Olimpiadi di Roma 2024.
Q09: L’imposta di soggiorno è uno strumento valido per promuovere il turismo?
A09: No. La legge (co. 1 art. 4 D.Lgs. 23/2001) consente di spendere l’introito da imposta di soggiorno per finanziare i “servizi pubblici locali”, cioè qualsiasi cosa abbia “per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo delle comunità locali”. Cioè qualsiasi cosa. Nella realtà l’applicazione di tali imposte è utilizzata principalmente “per ridurre il deficit generale dei bilanci, secondo il principio per il quale i turisti non partecipano alle elezioni locali, per cui è più facile chiedere a loro che ai residenti il pagamento di un importo addizionale per fare quadrare i bilanci” (HOTREC).
Q10: Qualora il 100% dell’imposta di soggiorno venisse spesa per azioni di promozione turistica, sarebbe uno strumento utile al rilancio del turismo?
A10: No. Il primo effetto dell’imposta di soggiorno sarebbe quello di spostare fuori Bracciano il 27% del turismo italiano e il 17% di quello straniero (vedi punto 6). Quindi ci ritroveremmo a spendere l’imposta di soggiorno per tentare di recuperare i flussi turistici persi per via dell’imposta di soggiorno.
Q11: Se il settore turistico vuole dei servizi, non è giusto che paghi?
Dopo che una struttura ricettiva ha pagato TASI, TARI, IMU, IRPEF, addizionale IRPEF Comunale, addizionale IRPEF regionale, IRAP, IVA, INPS, INAIL, Camera di Commercio, Canone Rai Speciale, Equo Compenso, Diritti Fonici, deve pagare una tassa in più per riuscire ad avere dei servizi?
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