BRACCIANO, CUPINORO: VIA LIBERA ALL'ECODISTRETTO

di Ivan Galea

Bracciano (RM) – Via libera al capping definitivo per la discarica di Cupinoro di Bracciano dopo che la determina regionale dello scorso 7 giugno ha integrato l’Autorizzazione Integrata Ambientale  (AIA). Sostanzialmente si autorizza il progetto di modellazione morfologica finale della discarica e la realizzazione del capping definitivo. La Regione Lazio ha quindi preso atto che la copertura definitiva (capping) sarà costituita da un primo strato di regolarizzazione, da uno strato di drenaggio per la raccolta ed il convogliamento del biogas prodotto dalla discarica, da uno strato minerale a bassissima permeabilità compattato, da uno strato drenante e da uno strato superficiale per l’inerbimento e l’inserimento ambientale dell’intervento, intervallati da livelli di geosintetici e geocompositi per garantire l’impermeabilità della copertura. Al di sopra di tale copertura sarà realizzato il sistema di regimentazione delle acque superficiali. La Regione ha preso atto anche del fatto che il sistema di raccolta e convogliamento del biogas, attualmente funzionante, sarà mantenuto e coordinato con gli interventi citati.

 

L'Ecodistretto di Bracciano Via libera dunque alla progettazione, costruzione e gestione, in regime di concessione, di due impianti: Un impianto di “recupero spinto delle frazioni riciclabili e delle frazioni da raccolta differenziata non biodegradabili”, c.d. fabbrica di materie prime seconde, senza produzione di combustibile, in forza del progetto, depositato da Bracciano Ambiente il 2 marzo 2015, di modifica non sostanziale della autorizzazione rilasciata dalla Regione Lazio con det. B1671 del 4 maggio 2009 e un impianto di compostaggio e digestione anaerobica della frazione organica (c.d. umido) proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, autorizzato dalla Regione Lazio con det. B02327 del 19 aprile 2012. La Bracciano Ambiente SpA  ha pubblicato un bando, con scadenza presentazione domande fissata al prossimo 20 luglio 2016, di concessione riguardante la progettazione definitiva, esecutiva, realizzazione e gestione di “un Ecodistretto composto da un impianto di preselezione di R.S.U. con recupero spinto delle frazioni riciclabili e di valorizzazione delle frazioni da RD non biodegradabili, e di un impianto per il compostaggio della FORSU e digestione anaerobica”, che verrà realizzato a Cupinoro, a circa 6 km dal centro abitato di Bracciano. Entrambe le autorizzazioni sono state rinnovate dalla det. G15123 del 28 ottobre 2014, rilasciata dalla Regione Lazio a seguito della deliberazione, ex art. 14 quater della l. 241/1990, del Consiglio dei Ministri dell’8 agosto 2014, che ha superato il parere paesaggistico negativo emesso dalla direzione regionale del MiBACT.

 

Il Sindaco di Bracciano Sarà ora interessante conoscere che posizione prenderà il neo sindaco di Bracciano Armando Tondinelli che in pre campagna elettorale e nella campagna elettorale, chiedeva a gran voce i carotaggi per la zona di Cupinoro, per misurare l'inquinamento sotterraneo. Che cosa farà ora la neo Giunta Tondinelli, si accontenterà del capping? "Da sindaco la prima cosa che farò è bloccare il bando di gara. A Bracciano ci sono tanti problemi da risolvere, ma in cima alla lista c'è Cupinoro. Il sito ha portato continuamente problemi che hanno contribuito a deteriorare il territorio. Dalla malagestione diffusa portata avanti dalla precedente amministrazione Sala passando per il degrado ambientale. Un impegno fondamentale già inserito nel programma elettorale." – dichiarava Tondinelli lo scorso 8 giugno sul proprio profilo Facebook. Altro nodo da sciogliere sarà sicuramente quello del post gestione. Chi lo gestirà?

TAR Lazio E contro la delibera del Consiglio dei Ministri, che dava parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per la discarica di Cupinoro, era stato presentato un ricorso al TAR Lazio da alcuni ricorrenti ma il Tribunale amministrativo ha dichiarato in parte inammissibili ed in parte infondate le domande di annullamento di due determinazioni della Regione Lazio. Resta quindi in vigore la delibera del Consiglio dei Ministri adottata l'8 agosto del 2014 concernente il parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per la discarica di Cupinoro nel Comune di Bracciano e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali; della determinazione della Regione Lazio G15123 del 28 ottobre 2014 relativa il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata dalla Bracciano Ambiente S.p.a., dell'impianto di discarica dei rifiuti non pericolosi di Cupinoro e la determinazione G12094 dell’8 ottobre 2015 relativa il progetto di modellazione morfologica finale del sito, la realizzazione del capping definitivo dell'invaso e l'adeguamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il ricorso I ricorrenti avevano impugnato gli atti deducendo censure attinenti violazioni di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, evidenziando il fatto che nel territorio di Bracciano esiste da decenni una discarica sita in Località “Cupinoro” utilizzata per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati che fino al 2004 è stata gestita da privati e dopo il grave pregiudizio per l’ambiente verificatosi in quell’anno, è stata gestita dalla società Bracciano Ambiente S.p.a., società in house del Comune di Bracciano. La società Bracciano Ambiente s.p.a. ha utilizzato le proprie autorizzazioni sia per la gestione della discarica, formata da 5 invasi ormai tutti chiusi, sia per provvedere al risanamento dell’area. Con istanza prot. n. 167 del 23 novembre 2011, detta società ha chiesto il rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto commissariale n. 46/07 e successive modifiche ed integrazioni.

 

La Conferenza di servizi La Regione Lazio, in qualità di amministrazione procedente, aveva convocato una conferenza di servizi, conclusasi con il dissenso della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Roma, Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo; avevano reso, invece, parere favorevole con prescrizioni la Regione Lazio, la Provincia di Roma, il Comune di Bracciano, la ASL RM F, l’Arpa Lazio, la Soprintendenza per i Beni Archeologici per l’Etruria Meridionale.

 

La Delibera del Consiglio dei Ministri Preso atto del dissenso dell’Autorità preposta alla tutela paesaggistica, la Regione Lazio ha investito della questione la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendo – ai sensi dell’art. 14 quater della L. 241/90 – la deliberazione del Consiglio dei Ministri per la conclusione del procedimento concernente la richiesta di rinnovo dell’AIA per la discarica di Bracciano, comportante il completamento e la messa in sicurezza dell’impianto esistente e la realizzazione dell’impianto meccanico biologico (TMB) da parte della società Bracciano Ambiente s.p.a. Si sono tenute due riunioni di coordinamento istruttorio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 15 ed il 18 luglio 2014, per approfondimento della problematica. Con la deliberazione gravata con il ricorso introduttivo la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha condiviso le posizioni favorevoli espresse dalla Regione Lazio e dal Comune di Bracciano dando atto “che sussiste la possibilità di procedere al rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) per la discarica di Bracciano, località Cupinoro, a condizione che siano rispettate le verifiche e le prescrizioni fornite dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi favorevoli”.

 

Avverso detto provvedimento i ricorrenti – dopo aver precisato di disporre della necessaria legittimazione attiva – hanno dedotto i seguenti motivi di gravame.

I) – Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 quater e 14 ter della L. 241/90, e dell’art. 26 c. 6 del D.Lgs. 152/06. Eccesso di potere – omessa istruttoria- omessa e/o insufficiente motivazione – Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.
Il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato oltre il termine perentorio di sessanta giorni: la Regione Lazio ha infatti presentato l’istanza il 6 giugno 2014 e la Presidenza del Consiglio dei Ministri si è pronunciata l’8 agosto 2014. Il provvedimento sarebbe inoltre viziato per violazione dell’art 14 quater della L. 241/90 e per carente motivazione, non essendovi stata una nuova valutazione degli interessi coinvolti, e non essendo stato precisato perché l’interesse alla tutela paesaggistica non sarebbe stato pregiudicato dalla realizzazione dell’intervento: la Presidenza del Consiglio dei Ministri si sarebbe invece limitata a comparare gli interessi in conflitto, recependo quanto sostenuto dalla Regione Lazio e dal Comune di Bracciano con riferimento ai danni all’ambiente e alla salute pubblica in caso di mancato rinnovo dell’AIA. Inoltre, non sarebbe stato considerato che la discarica di Cupinoro è chiusa e che la sua chiusura non ha prodotto danni, né sarebbe comprensibile perché dovrebbero costruirsi nuovi impianti proprio in quella sede, gravata da vincoli.Deducono, poi, che il dissenso non potrebbe essere superato quando vi siano impedimenti derivanti da norme cogenti, quando – dunque – ai sensi della legislazione vigente, il parere non avrebbe potuto che essere negativo.
Inoltre, la Bracciano Ambiente avrebbe già messo in sicurezza l’impianto, mentre per quanto concerne l’impianto TMB non potrebbe procedersi ad alcun rinnovo, dovendo iniziarsi una nuova procedura di VIA, in quanto i progetti sottoposti a VIA devono essere realizzati entro 5 anni e nel caso di specie detto termine è scaduto.
Ciò non sarebbe emerso nell’ambito della conferenza di servizi, con conseguente vizio di difetto di istruttoria.


II) – Violazione dell’art. 3 quinquies del D.Lgs. 152/06. Violazione dell’art. 8 del D.Lgs. 26/03 – Illegittimità dell’art. 29 octies del D.Lgs. 152/06, dell’art. 3 della L. 241/90, dell’art. 6 c. 1, 2, 3 , 3 bis, 11,12,13,14,15,16, 17,18 del D.Lgs. 152/06. Violazione dell’art. 19,20 e ss. del D.Lgs. 152/06; violazione dell’art. 29 bis del D.Lgs. 152/06. Violazione dell’art. 3 quater del D.Lgs. 152/06 – Eccesso di potere, omessa istruttoria, omessa e/o insufficiente motivazione.

Le norme statali sarebbero state disapplicate dalla delibera del Consiglio dei Ministri, avendo assunto efficacia determinante nella scelta di rinnovare l’AIA quanto sostenuto dalla società Bracciano Ambiente, in merito alla necessità di assicurarsi le risorse necessarie per la gestione operativa trentennale dell’intero invaso della discarica, senza considerare che la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti include anche gli accantonamenti per la sua gestione post operativa. Il rinnovo dell’AIA non sarebbe possibile essendo la discarica esaurita, la continuazione del suo esercizio comporterebbe il suo ampliamento che richiederebbe una nuova procedura di AIA preceduta da una VAS e da una VIA. Né potrebbe parlarsi di rinnovo dell’AIA per l’impianto TMB, che pur essendo stato autorizzato, non sarebbe stato mai costruito. Si sarebbe progettato un polo industriale per lo smaltimento dei rifiuti in una zona ZPS che necessita la previa VAS.

 

III) – Violazione degli artt. 134 c. 1 lett. b), 136, 142 comma 1 lett. G), H), M), 146 c. 1, 4 e 5 del D.Lgs. 42/04. Violazione dell’allegato 1 1.1. D.Lgs. 36/03 sull’ubicazione delle discariche, art. 13 IV comma – 25 I comma- 11 comma 4 bis – 25 I comma L.R. 24/98 – Violazione PTP Ambito territoriale n. 3 Laghi Bracciano e Vico art. 145 III C.2. – Travisamento –difetto di istruttoria e di motivazione – Violazione del P.T.P.R. Tav. A Sistemi ed Ambiti del Paesaggio – Violazione dell’art. 12 della L. 1766/27 – Violazione dell’art. 9 del D.Lgs. 221/90 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 20 della L.R. 17/04 e degli artt. 12 e 20 del Regolamento attuativo n. 5/05. Sviamento di potere ed eccesso di potere, violazione dell’art. 5 c. 1 lett. k) del D.M. Ambiente 17/10/07 e del DGR 12 del 16/12/11 All. B punto A e punto 3 A – Difetto di istruttoria, travisamento, difetto di motivazione, inconferenza delle valutazioni di incidenza.
I motivi addotti dal MIBACT sarebbero pienamente validi non essendo stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica prima del permesso di costruire; l’art. 18 ter comma 1 lett. c) della L.R. 24/98 sarebbe inconferente perché non si tratterebbe di adeguamento funzionale o di opera di completamento. La zona sulla quale ricade l’intervento è classificata come “paesaggio naturale di continuità” nel quale è vietata la realizzazione di nuove discariche; l’area è vincolata anche da uso civico; l’AIA rilasciata con decreto commissariale n. 46/07 è stata emessa sull’errato presupposto dell’insussistenza di vincoli sull’area; sussiste anche il vincolo archeologico. Infine in zona ZPS, come quella in questione, è vietata la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi, nonché l’ampliamento di quelli esistenti. Con determinazione G 15123 del 28 ottobre 2014, la Regione Lazio ha rinnovato l’AIA rilasciata alla società Bracciano Ambiente.

 

Detto provvedimento è stato impugnato con i motivi aggiunti. Le censure sono state suddivise in due gruppi essendo correlate a vizi relativi all’inidoneità del sito ove è collocata la discarica di Cupinoro, e dove dovrebbero essere costruiti gli impianti oggetto di rinnovo dell’AIA (motivi di cui al punto A dei motivi aggiunti), e a vizi derivanti da violazione di norme sugli impianti di gestione dei rifiuti (motivi di cui al punto B dei motivi aggiunti). Con riferimento alla inidoneità del sito, hanno rilevato che nell’atto impugnato non viene motivata la scelta di superare i vincoli paesaggistici e quelli derivanti dall’uso civico gravanti sull’area.
Hanno poi ribadito le censure già proposte nel ricorso introduttivo con il terzo motivo relative alla inidoneità del sito per i vincoli esistenti su di esso, come rappresentato dal MIBAC. Con riferimento, invece, ai vizi di cui alla lett. B) – Violazione di norme sugli impianti di gestione dei rifiuti i ricorrenti hanno dedotto la seguente censura: Violazione degli artt. da 11 fino a 18 del D.Lgs. 152/06 e degli artt. da 19 a 29 del D.Lgs. 152/06. Violazione dell’art. 29 D.Lgs. 46/2014, violazione dell’art. 5 D.Lgs. 152/06. Violazione degli artt. 29 bis fino agli artt. 29 nonies del D.Lgs. 152/06. Violazione degli artt. 12 e13 del D.Lgs. 36/03, violazione dell’art. 22 direttiva 2010/75, violazione dell’art. 179 del D.Lgs. 152/06, violazione dell’art. 97 Cost., omessa o carente istruttoria, difetto di motivazione – Violazione dell’Allegato 10 Sez. II Parte VI del Codice dell’Ambiente – Violazione dell’art. 13 D.M. 10/9/2010. Deducono i ricorrenti che il rinnovo dell’AIA attiene anche ad impianti di gestione dei rifiuti, quali l’impianto TMB e l’impianto F.O.R.S.U. che non sono stati ancora costruiti. In entrambi i casi non avrebbe potuto essere disposto alcun rinnovo, in quanto nel caso dell’impianto TMB sarebbe scaduto il termine di 5 anni previsto dall’art. 26 c. 6 del D.Lgs. 152/06 e nel caso dell’impianto F.O.R.S.U. la procedura di VIA avrebbe dovuto essere effettuata per la prima volta. Sarebbe stato necessario inoltre sottoporre il progetto ad un procedimento di valutazione ambientale strategica. Inoltre, contestano le affermazioni della Regione Lazio secondo cui non sarebbero applicabili al caso di specie le disposizioni transitorie di cui all’art. 29 del D.Lgs. 46/2014. Gli impianti TMB e FORSU sarebbero “nuovi impianti” ai sensi dell’art. 5 c. 1 lett. i) sexies del D.Lgs. 152/06. L’omessa valutazione VIA e VAS inficerebbe la legittimità del provvedimento impugnato. Per detti impianti i progetti di costruzione sarebbero assai risalenti e non garantirebbero l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili, come potrebbe evincersi dalla disamina dell’Allegato tecnico II dell’impianto TMB. La domanda di rilascio dell’A.I.A. non sarebbe corredata della relazione di riferimento (art. 5 c. 1 lett. v bis del D.Lgs. 152/06), il che comporrebbe il vizio di difetto di istruttoria. Per quanto concerne la discarica non sarebbe stata presentata la relazione di riferimento, necessaria per valutare la necessità di avviare la bonifica anziché la fase di gestione post-operativa. Sarebbe stato violato, inoltre, l’art. 12 c. 2 del D.Lgs. 36/03 non risultando alcuna verifica da parte della Regione della morfologia della discarica e dell’idoneità dei sistemi di allontanamento delle acque meteoriche dalla discarica, verifiche che costituiscono il presupposto per avviare la procedura di chiusura della discarica. Rilevano poi che il percolato costituisce rifiuto speciale liquido che può essere anche di natura pericolosa e che la discarica non è autorizzata a ricevere; inoltre con riferimento ai codici CER che la discarica può ricevere sarebbe violato il principio della gerarchia dei rifiuti. Per quanto riguarda il biogas sarebbe violato l’allegato 10, Sez. II parte 6 del codice dell’Ambiente.Sarebbe inoltre violata la normativa relativa alla prestazione delle garanzie finanziarie per il gestore dell’impianto di biogas.
Il piano di monitoraggio e controllo sarebbe scarno sia con riferimento alla discarica che agli impianti TMB e FORSU.

 

L'impianto TMB Per quanto concerne l’impianto TMB l’Allegato Tecnico II non conterrebbe minimamente le indicazioni in ordine alle percentuali di CDR e FOS che l’impianto dovrebbe produrre, in violazione dell’art. 29 sexies e dell’art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06. Risulterebbe violato l’art. 29 sexies I comma del D.Lgs. 152/06 che impone l’indicazione di tutte le misure necessarie per conseguire un elevato livello di protezione ambientale. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti e la società controinteressata Bracciano Ambiente s.p.a. che hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e l’inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto proposto avverso un atto endoprocedimentale, chiedendo, nel merito, il rigetto delle censure proposte dalla parte ricorrente.

 

Con sentenza non definitiva n. 11483/2015, il TAR Lazio ha: – dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio; – dichiarato in parte inammissibile per difetto di legittimazione attiva, ed in parte ha respinto il ricorso per motivi aggiunti; – ha disposto istruttoria in relazione ai profili ancora in contestazione (relativi alla violazione delle norme sugli impianti di gestione dei rifiuti), ordinando alla Regione Lazio e alla società Bracciano Ambiente S.p.a. di fornire documentati chiarimenti in ordine ai profili di censura dedotti dalla parte ricorrente al riguardo. Con una seconda memoria recante motivi aggiunti, alcuni dei ricorrenti del ricorso principale hanno impugnato la determinazione della Regione Lazio G12094 dell’8 ottobre 2015, pubblicata sul BURL del 15 ottobre 2015, recante l’esito positivo della conclusione della conferenza di servizi convocata sull’istanza di adeguamento dell’AIA rinnovata con del. G15123/2014, finalizzata all’approvazione del progetto di modellazione morfologica finale della discarica di Cupinoro (progetto propedeutico al futuro caping della discarica), senza svolgere una adeguata istruttoria sulle condizioni ambientali dell’area, tale da far escludere la necessità di una bonifica. Ciò, a parere di parte ricorrente, avrebbe comportato la violazione della normativa di riferimento (art. 22 Dir. 2010/75; artt. 12, co. 7, e 13 d.lgs. n. 36/2003; art. 14 ter, co. 2 e 20 l.n. 241/1990; artt. 5 co. 1 lett. L, 19, 29 bis, 29 septies, 29 nonies, e 178 d.lgs. n. 152/2006), oltre ai principi di tutela preventive dell’ambiente e della salute dei cittadini.

 

Memorie e documenti regionali aggiuntivi In esecuzione della sentenza non definitiva n. 11483/2015, la Regione Lazio e Bracciano Ambiente SpA hanno depositato documenti e memorie in date 6, 15 e 16 aprile 2016.

 

Il TAR Lazio, in merito alle questioni controverse non definite con la citata sentenza n. 11483/2015, ha ritenuto quanto segue. Riguardo alle censure dedotte nella prima delle memorie recanti motivi aggiunti (inerenti all'asserita violazione delle norme sugli impianti di gestione dei rifiuti) va rilevato che i ricorrenti deducono che il rinnovo dell'AIA attiene anche ad impianti di gestione dei rifiuti, quali l'impianto TMB e l'Impianto FORSU, che non sono stati ancora costruiti. In sostanza, non avrebbe potuto essere disposto alcun rinnovo dell'AIA in quanto, con riferimento all'impianto TMB sarebbe scaduto il termine di 5 anni previsto dall'art. 26, comma 6 del D.Lgs n. 152/2006 mentre, per l'impianto FORSU, la procedura di VIA avrebbe dovuto essere effettuata per la prima volta. Inoltre, sarebbe stato necessario sottoporre il progetto ad un procedimento di valutazione ambientale strategica. Dagli atti di causa, emerge che Bracciano Ambiente SpA ha presentato (il 29.02.2008: cfr. nota prot. 248/08) una istanza resa ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto di trattamento meccanico biologico, comprensivo di domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e due documenti tecnici, uno relativo alle "Modalità di gestione degli aspetti ambientali e piano di monitoraggio", e l'altro contenente "Perizia sui risultati analsi acque relative ai pozzi spia". La Regione Lazio, con determina n. B1671 del 4.05.2009, "preso atto che tra gli interventi ritenuti indifferibili ed urgenti per scongiurare definitivamente la situazione di crisi socio ambientale vi è anche lo sviluppo degli impianti di trattamento meccanico biologico", ha autorizzato Bracciano Ambiente SpA a realizzare tale impianto (cfr. doc. 9 di parte ricorrente). Con successiva istanza del 22.06.2010 prot. 2058, Bracciano Ambiente SpA ha presentato alla Regione Lazio l'istanza per la realizzazione della linea compost di qualità (FORSU), approvata con determina n. B02307 del 19.04.2012, preso atto che in seno alla convocata Conferenza dei Servizi veniva rilasciato parere favorevole all'approvazione del progetto di implementazione dell'impianto FORSU. Infine, con istanza del 23.11.2011 prot. 167, la medesima Società ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto commissariale n. 46/07.

 

La conferenza di Servizi All’esito dell’apposita conferenza di servizi, conclusa con Determinazione regionale G12789 del 10.09.2014 (impugnata con la prima memoria recante motivi aggiunti), veniva rilasciato il rinnovo dell'AIA con la determinazione G15123 del 28.10.2014 (impugnata con la seconda memoria recante motivi aggiunti). Al riguardo, il Tribunale Amministrativo ha rilevato che le sopra citate determinazioni regionali B1671 del 4.05.2009 e B02307 del 19.04.2012, non sono state oggetto di impugnazione e, quindi, la parte ricorrente non può avanzare contestazioni inerenti all'autorizzazione all'impianto di TMB e di compostaggio della FORSU. Pertanto, in via preliminare, sussistono profili di inammissibilità (eccepita da Bracciano Ambiente SpA) di tali censure, nella parte in cui si intendono mettere in discussione i citati atti del 2009 e del 2012. Ad ogni modo, risultano infondate le censure di parte ricorrente basate sull’asserita violazione della normativa di riferimento applicabile al caso di specie, posto che l'art.26, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che: " I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata. I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4." Il progetto in questione, però, è stato presentato da Bracciano Ambiente SpA il 31.12.2007 e, quindi, in data antecedente rispetto alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 4/2008 (ovvero il 13.02.2008).
Ne consegue l’infondatezza della censura relativa all'intervenuto decorso del termine di cinque anni. Altrettanto infondata risulta la censura con la quale è stata affermata l’applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 46/2014 in quanto la discarica in questione sarebbe classificata come "discarica per rifiuti non pericolosi che ricevono più di 10 tonnellate al giorno di rifiuti" e, quindi, ricadrebbe nella previsione in questione che impone la conclusione del procedimento per il rinnovo dell'AIA, pendente alla data del 7 gennaio 2013 entro 75 giorni dall'entrata in vigore del decreto n. 46/2014 (ovvero entro il 25 giugno 2014).
Al riguardo, va considerato che la discarica alla data del rinnovo dell'AIA era chiusa e, quindi, non riceveva alcun conferimento. Come rilevato dalle parti resistenti, il rinnovo dell'AIA, infatti, avrebbe dovuto essere propedeutico e funzionale alla gestione post mortem della discarica e, quindi, alle operazioni di chiusura previste dal D.Lgs. n. 36/2003 ed alla gestione della manutenzione ordinaria, del biogas, del percolato e delle acque di scorrimento superficiale, come confermato dalla determina n. G15123 del 28.10.2014, la quale prevede di "… prendere atto della conclusione della coltivazione della discarica di Cupinoro in Comune di Bracciano gestita dalla Bracciano Ambiente S.p.A. per esaurimento delle volumetrie assentite…; di stabilire che la società, ai sensi dell'art. 12 comma b) del D.Lgs. n. 36/2003, deve procedere alle attività di chiusura della discarica ed ad ottemperare agli obblighi di cui all'art. 13 del medesimo D.Lgs. n. 36/2003 presentando entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dei presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio a questa Autorità procedente, gli elaborati progettuali del capping …". Né può ritenersi applicabile l'art. 29 bis del D.Lgs n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs n. 46/2014), in quanto tale normativa è limitata ai progetti approvati o alle procedure introdotte in data successiva rispetto alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 mentre, nel caso di specie, il progetto è presentata da Bracciano Ambiente SpA in data 31.12.2007 e, quindi, alla procedura di rinnovo si applica la disciplina previgente o, al più, l'art. 29 octies ("Rinnovo e riesame" del Testo Unico in materia ambientale, il cui terzo comma prevede che: "Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione e' disposto sull'installazione nel suo complesso: a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione; b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.”. Quindi, considerato che l'AIA era stata rilasciata con decreto commissariale n. 46/2007 e che non erano trascorsi ancora dieci anni, in applicazione dell'art. 28 octies del D.Lgs. n. 156/2006, come novellato dal D.Lgs. n. 46/2014, la procedura di rinnovo avrebbe dovuto essere essere sospesa o interrotta. E’ da considerare infondato anche il rilievo di parte ricorrente relativo all’omessi deposito, da parte di Bracciano Ambiente SpA, della relazione informativa sulla qualità del suolo e delle acque sotterranee (da depositare unitamente alla domanda di rinnovo dell'AIA) prevista dall'art. 5, lett v-bis del D.Lgs n. 156/2006. Tale disposizione, introdotta dalla novella del 2014, prevede che l'istante fornisca "informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonchè, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. …". Sul punto, sotto il profilo sostanziale, va rilevato che Bracciano Ambiente SpA ha trasmesso alla Regione Lazio le relazioni ambientali annuali (come emerge anche dalle premesse della determinazione regionale n. G12094 dell'8.10.2015 (cfr. pag. 7, ove di legge: "richiamato che la Società ha sempre trasmesso con la cadenza prevista dalla autorizzazione integrata Ambientale vigente la relazione ambientale annuale"). Inoltre, non è contestata la circostanza secondo la quale Bracciano Ambiente SpA ha dato pubblicità dei risultati delle analisi delle matrici ambientali (acqua, aria e suolo) svolte dalla Società spessa e da ARPA Lazio, da cui risulta la salubrità dell'area interessata dall'impianto, confermata dalla nota di Arpa Lazio prot. 1612 del 12.01.2016 (che esclude fenomeni di contaminazione dei suoli, dell'atmosfera e delle acque sotterrane).
Pertanto, risultano smentite le deduzioni di parte ricorrente relative all'asserita contaminazione del sito ed alla conseguente necessità di procedere alla bonifica.


Rinnovo AIA Ciò induce a disattendere anche la censura avente ad oggetto l’asserita violazione dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs n. 36/2002, in quanto la Regione non avrebbe operato alcuna verifica sulla morfologia della discarica e sull'idoneità dei sistemi di allentamento delle acque meteoriche dalla discarica. Sotto questo profilo va aggiunto che la procedura di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale con le attività di chiusura della discarica e di realizzazione del capping definitivo dell'invaso, non va confusa con il ripristino dell'area interessata. Le deduzioni di parte ricorrente attengono ad attività future, connesse all'approvazione del capping e delle opere di chiusura definitiva della discarica, le quali non sono ancora state poste in essere, considerato che solo con determina G12094 dell'8.10.2015 la Regione Lazio ha concluso il procedimento di conferenza dei servizi necessaria per l'acquisizione dei pareri richiesti per la realizzazione del capping definitivo della discarica. Poiché i lotti della discarica sono esauriti, è priva di pregio anche la censura secondo la quale in discarica continuerebbero ad essere conferiti rifiuti, nonché altro materiale quali imballaggi e pneumatici fuori uso.

 

Biogas Stessa sorte spetta alla censura relativa all'autorizzazione all'avvio presso l'impianto di biogas annesso alla discarica di rifiuti speciali, poiché l'impianto di captazione del biogas opera attraverso l'estrazione dai rifiuti (presenti in discarica), senza apporto dall'esterno.
Riguardo all’asserita mancanza delle garanzie finanziarie previste dal D.M. 10.09.2010 all'atto dell'inizio della realizzazione dell'impianto e nei successivi novanta giorni, va considerato che prima del rilascio dell'AIA, con decreto n. 46/2007, nel sito era presente un impianto di captazione del biogas gestito da Entec del Gruppo ICQ Holding S.p.A. Nel 2007, tale Società ha proposto a Bracciano Ambiente S.p.A. la sottoscrizione di un contratto novativo ove era prevista la realizzazione, a totale carico della stessa società proponente, di un nuovo impianto per la captazione del biogas. Quindi, all'atto della procedura di rinnovo dell'AIA l'impianto di captazione del biogas era esistente e funzionante e le garanzie finanziarie prestate al momento della costruzione hanno coperto nel tempo e tuttora coprono le attività in corso.

 

Piano di monitoraggio Infine, va disattesa le censura con la quale è stato affermato che il piano di monitoraggio e controllo sarebbe scarno e impreciso in quanto si limiterebbe a contenere la frequenza dei controlli ed i valori limite da osservare, senza prescrivere nei dettagli le modalità operative. Al riguardo, va rilevato che il Piano di Monitoraggio e Controllo ha la finalità principale della verifica di conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Quindi, l'indicazione della tipologia e della frequenza dei controlli, nonché dei valori limite da osservare rispondono alla ratio dello strumento.
Il Collegio ritiene in parte inammissibili ed in parte infondate anche le censure proposte dalla parte ricorrente avverso la determinazione regionale G12094 dell'8.10.2015. E’ inammissibile la censura con la quale è stato contestato che la Regione Lazio, nel concludere la conferenza dei sevizi, non avrebbe debitamente operato un'istruttoria sulle condizioni ambientali del sito, posto che i ricorrenti affermano di vivere nelle vicinanze della discarica e di essere dediti alla coltivazione di frutta e ortaggi e, pertanto, sarebbero titolari di legittimazione attiva, ma non hanno fornito elementi di valutazione circa la vicinanza delle loro proprietà alla discarica e la titolarità di aziende agricole.Ne consegue il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti e, quindi, l'inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti i quali, peraltro risultano anche infondati in quanto i ricorrenti non hanno dimostrato l'asserita contaminazione dei terreni che, invece, risulta smentita dalle analisi sulle matrici ambientali (acqua, aria, suolo, etc.), disposte dalla legge e dal piano di monitoraggio e controllo, effettuate da Bracciano Ambiente SpA e da ARPA Lazio.
Risulta infondata anche la censura inerente all'obbligo di presentare la relazione ambientale prevista dall'art. 22, comma 3, della direttiva n. 75/2010, nonché all'assenza di verifica da parte di ARPA Lazio sulle matrici ambientali del sito.
Sotto il primo profilo, va considerato che l'art. 22, comma 3 della direttiva n. 75/2010 prevede che "Al momento della cessazione definitiva delle attività, il gestore valuta lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione. Se l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui al paragrafo 2, il gestore adotta le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato. A tal fine si può tener conto della fattibilità tecnica di dette misure". Bracciano Ambiente SpA non ha cessato definitivamente l'attività in quanto vi sono attività di raccolta e trasporto rifiuti in uscita (percolato, acque meteoriche, impianto percolato e biogas, manutenzione pozzi, ripristino copertura rifiuti con terra e HDPE) che vengono svolte secondo il programma di manutenzione predisposto dalla direzione tecnica e secondo il Piano di monitoraggio e controllo approvato in AIA.

 

Inquinamento del sito Riguardo al secondo profilo (inquinamento del sito), va rilevato che è stata aperta una indagine penale dinanzi alla Procura della Repubblica di Civitavecchia, avviata a seguito di un esposto presentato dai ricorrenti, ma i controlli effettuati da ARPA Lazio hanno confermato l'assenza di fenomeni di contaminazione dei suoli, dell'atmosfera e delle acque sotterrane (cfr., nota di Arpa Lazio prot. 1612 del 12.01.2016). In sede di Conferenza dei servizi è stata eseguita un’istruttoria in merito alla situazione ambientale (acquisendo, tra l’altro, il parere favorevole della ASL Roma F e di ARPA Lazio) all’esito della quale la Regione Lazio ha ritenuto di procedere alla chiusura della discarica. La parte ricorrente ha, infine, contestato che la procedura di chiusura della discarica non sarebbe stata preceduta dalla verifica di conformità della morfologia della stessa e che la rimodellazione morfologica dovrebbe avvenire attraverso la messa in posto degli scarti provenienti da TMB, il cui impianto non sarebbe stato, tuttavia, ancora realizzato. Inoltre, sarebbe stata omessa la procedura di caratterizzazione dei rifiuti prevista dal D.M. del 27 settembre 2010. Nel caso di specie, l'autorizzazione richiesta da Bracciano Ambiente SpA non attiene al procedimento di chiusura della discarica ma, alla realizzazione di opere previste dall'autorizzazione rilasciata, ed è finalizzata a consentire che la modellazione morfologica della discarica, propedeutica alla realizzazione del capping come originariamente previsto nel progetto autorizzato, possa avvenire utilizzando rifiuti al posto della terra. In sostanza, non si tratta di una procedura di chiusura, bensì di una fase precedente alla chiusura in adempimento alla normativa e all'AIA. Resta fermo che quando avverrà la chiusura dovranno essere attivate tutte le verifiche previste dalla normativa vigente (art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003). Riguardo ai rifiuti prodotti da TMB ed alla circostanza che l'impianto TMB non sia stato ancora realizzato, invece, va rilevato che i rifiuti prodotti dai TMB sono dotati di certificati di caratterizzazione che ne indicano le caratteristiche peculiari in osservanza alle normative vigenti. Il conferimento dei rifiuti in discarica è disciplinato dal D.M. 27 settembre 2010, come modificato dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 giugno 2015, che modifica il D.M. 27 settembre 2010, il quale prevede che per lo smaltimento dei rifiuti in discarica occorre effettuare una caratterizzazione di base. Tali norme stabiliscono i requisiti che devono possedere i rifiuti per poter essere smaltiti in discarica. Pertanto, sulla Regione Lazio non incombeva l’onere di effettuare lo "svolgimento di un 'attenta istruttoria volta a comprendere la natura e potenzialità pericolosa degli scarti di TMB che si vorrebbero utilizzare per rimodellare la discarica".

Alla luce delle considerazioni che precedono il TAR Lazio ha ritienuto che le censure di parte ricorrente proposte con motivi aggiunti siano in parte inammissibili ed in parte infondate.