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4 anni faon
NEMI (RM) – I Consiglieri comunali di “Ricomincio da Nemi” Carlo Cortuso e Patrizia Corrieri scrivono al Sindaco e al Segretario comunale invitandoli a verificare e a ritirare il provvedimento con il quale sono stati attribuiti 4.500,00 euro all’Ing. Massimo Salvatori attuale Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale. Con la Delibera di Giunta Comunale n.132 del 5/11/2020, il competente organo del Comune di Nemi ha approvato l’indennità ad personam all’Ing. Massimo Salvatori, nel valore di 4.500,00 €/annui, in aggiunta al trattamento economico già attribuito, non specificando la decorrenza e la cessazione del periodo.
“Corre l’obbligo ricordare – scrivono Cortuso e Corrieri – che la disposizione di cui al terzo comma dell’art. 110 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, secondo cui è stata assegnata detta indennità, recita: “I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco……. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell’ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.”
1. In merito al riconoscimento dell’indennità in esame, è senza dubbio necessario la competenza ed il possesso di capacità professionale, specifiche ed aggiuntive rispetto a quelle di base ai fini del conferimento dell’incarico al fine di elargire tale indennità. La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, con la deliberazione 26 ottobre 2017, n. 69, si è espressa in merito. Con tale deliberazione viene affermato che assumono rilevanza i requisiti soggettivi dell’incaricato in tema di qualificazione professionale e specifiche competenze. Per i dirigenti, i requisiti soggettivi minimi sono indicati dall’art. 19, comma 6, D. Lgs. n. 165 del 2001, a mente del quale sono indicati il possesso dei seguenti requisiti “… particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione; che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali; che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato“. Si riporta di seguito un commento relativo a tale deliberazione della Corte dei Conti rinvenuto nella pagina www.segretaricomunalivighenzi.it in merito a tale provvedimento della Corte dei Conti: “Stabiliti i requisiti minimi di accesso alle funzioni dirigenziali, al fine di poter giustificare la legittima erogazione della citata indennità ad personam assumeranno rilevanza solo quelle peculiari competenze professionali che il soggetto incaricato ha dimostrato di possedere “in via ulteriore” rispetto a quelle base richieste dal Legislatore ai fini dell’affidamento dell’incarico.” Pertanto il riconoscimento della indennità ad personam al personale assunto ai sensi dell’art.110 Tuel, da parte della Giunta Comunale deve avere come requisito il possesso, da parte del soggetto destinatario della indennità, la presenza di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dall’art. 19, comma 6, D.Lgs. n. 165 del 2001. L’ing. Massimo Salvatori non è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 16, comma 6, del D.Lgs 165/2001, e neanche di requisiti peculiari, ulteriori ed aggiuntivi, richiesti per il riconoscimento della indennità ad personam. Anzi, già nella nota inviata in data 28/10/2020 acquisita con protocollo n. 9456, è stato richiesto di ANNULLARE IN AUTOTUTELA la determina del Responsabile del Servizio, Dott. M. FULLI, n. 310 del 12/06/2020 ed il successivo decreto sindacale n. 8 del 13/06/2020 con cui è stata determinata l’assunzione dell’Ing. Massimo Salvatori e l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Nemi, con effetto immediato.
2. Nella delibera di Giunta Comunale n. 132/2020 non è indicato in alcun modo la motivazione del riconoscimento della indennità ad personam, oltre a mancare uno dei presupposti fondamentali, già ampiamente sopraenunciati, quali quello della specifica qualificazione professionale e culturale. Nel provvedimento comunale è solo indicato “ricorrono i presupposti per l’integrazione con un’indennità aggiuntiva ad personam, giacché la spiccata preparazione professionale posseduta dalle persone incaricate, è evidenziata dall’insieme dei servizi agli stessi assegnati e dall’elevato livello di complessità dei contenuti tecnici e gestionali impliciti nella professionalità stessa” Sembrerebbe che la pluralità di servizi giustifichino l’indennità ad un soggetto in possesso di spiccata qualificazione professionale posseduta. Nella delibera sopracitata è riportato “che la competenza professionale dell’Ing. Salvatori si incentra in particolar modo sui lavori pubblici”. Non è chiaro quale sono gli ulteriori e specifici requisiti in ambito dei Lavori Pubblici.
Per quanto esposto – concludono Cortuso e Corrieri – si ritiene auspicabile una immediata verifica del provvedimento per un prevedibile ritiro al fine di scongiurare azioni giuridico-amministrative”.