Clicca e condividi l'articolo
Tempo di lettura 7 minuti
Redazione
Albano Laziale (RM) – L’Italia va a rotoli perché purtroppo spesso e volentieri non si riescono a scindere gli interessi privati da quelli della collettività. Purtroppo la storia della politica è piena di esempi che tutt’oggi continuano ad occupare la cronaca. Il “modus agendi” che tende all’interesse privato si vede dai piccoli gesti e s’insinua nei palazzi del potere silente ma dirompente.
Da un semplice manifesto si può capire l’andazzo. Stampare manifesti che hanno tutta l’aria di essere di aspirazione politica e che servono per colpire determinati “nemici” politici utilizzando soldi pubblici non appare eticamente corretto. Avvalersi dell’ufficio stampa del Comune di Albano Laziale, pagato dai cittadini per informare su servizi e iniziative del Comune che interessano la collettività, per formulare certi comunicati palesemente politici non sembra lo specchio di un operato corretto e privo di egoismo.
Che poi negli enti locali possa anche succedere che un sindaco si difenda personalmente con lo stesso avvocato che difende l’Ente è ancora una dinamica tutta da chiarire: è corretto? Il confine tra pubblico e privato, spesso, è davvero impercettibile. Sta al comportamento del buon padre di famiglia che dovrebbe tenere un amministratore con la maiuscola a fare la differenza.
Quando la pezza è peggio del buco! – Commenta Marco Risica nella lunga nota inviata alla nostra redazione e che di seguito pubblichiamo:
“L’excusatio non petita” del plurindagato Nicola Marini a giustificazione (secondo lui) del maldestro comunicato pubblicato sulla pagina del social network del Comune di Albano e riportato in manifesti affissi per tutta la città. Ricordiamo che nei manifesti oltraggiosi, diffamatori, calunniosi e minatori veniva riportato che il Comune ha speso 17.000,00 euro per l’opposizione al ricorso al TAR promosso da l’ex Consigliere Nabil Cassabgi, dal sottoscritto Marco Risica e da altre 7 persone. Veniva falsamente riportato che il TAR avesse dato ragione all’amministrazione comunale. Veniva riferito che il Comune di Albano Laziale aveva speso oltre 150.000,00 euro per spese legali a difesa in cause da noi intentate sfociate in un nulla di fatto! Notizie prive di fondamento!
In questi giorni è stato reso pubblico l’ammontare delle spese che il Comune di Albano Laziale ha dovuto sostenere negli ultimi anni per le numerose cause legali intentate da un ex Consigliere comunale: 150mila euro dal 2007 ad oggi. Soldi che paga il Comune, cioè i cittadini.
Onde evitare strumentalizzazioni, vale la pena chiarire questo aspetto. Quando un dipendente pubblico, nell’espletamento del servizio o nell’assolvimento di obblighi istituzionali, subisce da parte di chiunque un’azione di responsabilità che si conclude con un provvedimento di totale assoluzione, il dipendente in questione ha diritto al rimborso delle spese legali sostenute per difendersi. Lo dice chiaramente la normativa, Art. 18 del D.P.R. 191/1979 richiamato anche dall’Art.28 del “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro” (CCNL).
Gli stessi onorari degli avvocati sono regolati da una norma di legge (D.M. 10/3/2014 n.55) nella quale non solo vengono specificati e determinati i criteri di liquidazione, ma vengono anche suddivise le singole voci in tabelle a seconda del valore, dell’organo giudicante e della fase di giudizio. La Giunta Comunale di Albano Laziale ha recepito questa normativa con una specifica delibera (D.G. n.85 del 20/4/2015) nella quale si definisce una linea di indirizzo proprio alla luce delle numerose richieste di rimborso di spese legali da parte di dipendenti assolti in giudizi penali a seguito di denunce sporte da un ex Consigliere comunale.
È paradossale dunque mettere in discussione le modalità con le quali i dipendenti comunali esercitano il loro sacrosanto diritto a difendersi da accuse poi risultate infondate, senza invece mettere in evidenza le azioni di coloro i quali “recano danno” all’Amministrazione Pubblica ed alla cittadinanza tutta denunciando condotte che, dopo lunghi e dispendiosi giudizi, sono risultate poi assolutamente legittime.
Con l’approssimazione ed il vittimismo che lo contraddistinguono, il sindaco Nicola Marini, indagato “abuso d’ufficio continuato ed in concorso” non dice la verità. Racconta le cose a modo suo:
1. “le numerose cause intentate da un ex consigliere….” Nel manifesto affisso in città si dice invece: “E’ stato rigettato il ricorso sulla regolarità delle ultime elezioni presentato da Nabil Cassabgi e Marco Risica. E’ solo l’ultimo dei numerosi esposti fatti da queste PERSONE contro l’amministrazione comunale e sfociati in un nulla di fatto”. Anche in 3° elementare l’analisi grammaticale indica che “queste persone” è il pronome che si riferisce ai due appena citati.
Nel comunicato c’è invece il tentativo maldestro di riferirsi al solo “ex-consigliere”, onde poter includere nel fantomatico conteggio anche ricorsi presentati prim’ancora che il plurindagato Nicola Marini diventasse sindaco di Albano Laziale. Sarà molto complicato, a nostro parere, per il sindaco produrre documentazione che dimostri che il Comune ha speso 150.000,00 euro per cause da NOI intentate che si sono risolte in un nulla di fatto!
I ricorsi da noi presentati (di cui nessuno purtroppo ha visto conclusione, per cui figuriamoci che si sia risolto con un nulla di fatto), al contrario di quanto scritto nel sito istituzionale, hanno prodotto la richiesta di rinvio a giudizio di ben 10 persone oltre a Nicola Marini sindaco. Ed essendo procedimenti penali riguardano le persone imputate e non l’Amministrazione, che al contrario in sede dibattimentale potrà costituirsi “parte lesa”. Quello che possiamo dire è che speriamo che anche altre denunce, attualmente ancora in fase istruttoria, trovino la giusta conclusione, poiché l’azione dell’amministrazione Marini, come sottolineato dalla Corte dei Conti in più occasioni e dalla Procura della Repubblica, può considerarsi “border line” e in quanto tale va analizzata sotto ogni aspetto perché, ricordiamo, si sta parlando di soldi dei cittadini. Tre partecipate su tre fallite nonostante le procedure con le quali si sono affidati i servizi risultino non rispettare la legge, i fatti dimostrano la scarsa vena democratica e lo scarso senso delle istituzioni delle giunte succedutesi dal 2010.I debiti prodotti da questa “politica” ammontano ad oltre 15 milioni di euro.
2. Gli stessi onorari degli avvocati sono regolati da una norma di legge (D.M. 10/3/2014 n.55) ……. La Giunta Comunale di Albano Laziale ha recepito questa normativa con una specifica delibera (D.G. n.85 del 20/4/2015). Non so se il plurindagato Marini Nicola, pensi che i cittadini non siano capaci di comprendere fino in fondo ciò che scrive. Cita il DM del 10 marzo 2014 (il 10 marzo è una data ricorrente per lui visto che il prossimo venturo dovrà presentarsi davanti al GUP) che definisce gli onorari degli avvocati e cita la delibera di giunta che l’ha recepita (aprile 2015) a voler “dimostrare” che le cifre di cui parla nel farneticante manifesto trovano corrispondenza “in quanto stabilito dalla legge”!!!!! Peccato che la norma entra in vigore dalla pubblicazione in G.U. (2-4-2014) e viene recepita dal Comune di Albano ad aprile 2015, quindi che c’azzecca con i “fumosi” 150.000,00 euro????? Dunque il riferimento non giustifica le ipotetiche, presunte, fantasiose e soprattutto false ricostruzioni dei 150.000,00 euro sostenuti nel farneticante manifesto, che parlano di “giudizi” svolti dal 2007 ad oggi.
Interessante invece appare la valutazione degli onorari degli avvocati, ripartiti per grado di giudizio e per fase processuale. Riporto la tabella che riguarda i ricorsi al TAR. Ricordo ai più distratti che il ricorso oggetto del manifesto non è nemmeno iniziato processualmente in quanto non “ammesso” dal Tribunale Regionale del Lazio.
Dalla tabella successiva si coglie che la parcella dell’avvocato che si oppone ad un ricorso (non ammesso) può oscillare tra i 1.900 ed i 4.000 euro, in nessun caso può essere pari a 17.000 euro come sostenuto nel comunicato a firma di tutti i partiti che sostengono la maggioranza. Dall’analisi dei costi sostenuti dal Comune per parcelle legali negli ultimi 3 anni, risulta che lo stesso avvocato prescelto per l’opposizione al ricorso al TAR da noi presentato, nel 2013 abbia percepito 2.893,69 euro per la costituzione in opposizione ad un altro ricorso al TAR (soc.Borgo Ardeatino)! (sic)
TABELLE PARAMETRI FORENSI
GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Valore da € 0,01 €1.100,01 € 5.200,01 € 26.000,01 € 52.000,01 € 260.000,01
€1.100,00 €5.200,00 €26.000,00 € 52.000,00 €260.000,00 € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia € 170,00 € 605,00 € 1.080 € 1.955 € 3.240 € 4.185
2. Fase introduttiva dl giudizio € 170,00 € 540,00 € 875,00 € 1.350 € 1.820 € 2.430
3. Fase istruttoria e/o di trattazione € 100,00 € 605,00 € 945,00 € 1.550 € 2.160 € 2.970
4. Fase decisionale € 270,00 € 1.010 € 1.820 € 3.305 € 4.790 € 6.950
5. Fase cautelare € 200,00 € 540,00 € 1.010 € 1.820 € 2.630 € 3.780
La finanziaria del 2008, ha introdotto delle precise norme per l’utilizzo di consulenti da parte degli Enti pubblici ed in particolare:
– Art. 3, comma 18, della Legge 244/2007: "I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante".
– art. 3, comma 54, della Legge 244/2007 (che modifica l'art. 1, comma 127, della Legge 662/1996): "Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto".
L’individuazione del soggetto contraente deve avvenire sulla base di specifici e documentati profili di professionalità e di competenza risultanti dal curriculum, con particolare riguardo alle prestazioni puntualmente richieste, in funzione delle esigenze di costituzione dello specifico rapporto professionale.
Ciascun dirigente prima di procedere al conferimento di ciascun incarico professionale deve verificare se l’Ente non disponga quantitativamente o qualitativamente di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane.
Nel febbraio 2014 l’avv. Laura Liberati alle dirette dipendenze del Dirigente ha rappresentato il Comune di Albano Laziale nel ricorso al TAR presentato dalla “Lazio Gesim” contro il Comune e nel ricorso al TAR presentato da “Soc. Industrializzazione Lottizzazione terreni srl” contro il Comune di Albano Laziale.
Dato che l’Avv. Laura Liberati è in forza all’organico comunale, dato che è in grado di rappresentare il comune nei ricorsi al TAR sembrano non ricorrere nemmeno le condizioni per l’affidamento dell’incarico ad altro consulente esterno, figuriamoci poi per una cifra 4 volte superiore a quanto previsto nella norma richiamata da Nicola Marini stesso.
Molto usato dal Comune in qualità di consulente legale, anche per opposizione a ricorsi al TAR (che a quanto pare non siamo gli unici a presentare) il marito dell’avv. Laura Liberati, avvocato Giuseppe Piazza che nel 2014 ammontavano a 27.900,00 euro. Lo stesso legale difende anche sindaco indagato e la dirigente Sabatini nel processo per il quale è stato richiesto il rinvio a giudizio.
E’ eticamente corretto che la dirigente faccia ricorso al marito di una sua sottoposta? E’ eticamente corretto che il Sindaco usi un legale per cause personali a cui affida incarichi professionali a nome dell’ente che rappresenta?
Ai cittadini questi comportamenti appaiono legittimi? Sono nel loro interesse? Chi porta alla luce il “marcio” è colui che va avversato o chi ha fatto dell’esercizio del potere la sua attività predominante?
Ai posteri l’ardua sentenza
Correlati