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Roma

Terrorismo ai Castelli Romani: Cadono le accuse per Iacovacci e Antonacci

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Tempo di lettura 10 minuti I due erano stati arrestati il 18 settembre del 2013 dai carabinieri del Ros di Roma

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Red. Cronaca

CASTELLI ROMANI (RM) – Gianluca  Iacovacci e Adriano Antonacci non hanno agito con finalità di terrorismo e di eversione per una pluralità di attentati con esplosivi e di danneggiamenti commessi in varie località dei Castelli Romani tra l'ottobre del 2010 e il dicembre del 2012. Questo quanto deciso dalla Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma.

I fatti La Corte di Assise di Appello di Roma, lo scorso 21/05/2015  aveva infatti assolto Gianluca  Iacovacci e Adriano Antonacci dal delitto di associazione sovversiva perché il fatto non sussiste, qualificando i fatti contestati come danneggiamento aggravato, escludendo per i due imputati l'aggravante della finalità di terrorismo e, concedendo al solo Antonacci le attenuanti generiche come equivalenti alle residue aggravanti, rideterminando in misura minore le pene inflitte agli imputati. Per Iacovacci e Antonacci, prima della sentenza d'appello, pesava la condanna, inflitta dal Gup del Tribunale di Roma, di associazione con finalità di terrorismo e di
eversione per una pluralità di attentati con esplosivi e di danneggiamenti qualificati con finalità dì eversione e terrorismo, commessi in varie località dei Castelli Romani tra l'ottobre del 2010 e il dicembre del 2012.

Il ricorso della Procura Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, dopo la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte  d'appello per il delitto di associazione sovversiva perché il fatto non sussiste escludendo quindi l'aggravante della finalità di terrorismo, aveva impugnato il dispositivo  eccependo quale motivo di impugnazione l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 270 bis cod. pen., 280 bis cod. pen. e 1 D.L. 625/1979, la mancanza ed illogicità della motivazione sul punto, soprattutto rispetto alla ritenuta responsabilità in ordine ad undici attentati commessi nella zona dei Castelli Romani dal 9/11/2010 all'11/12/2012 e rivendicati con sigle richiamanti la FAI, con scritte murali, striscioni e comunicati apparsi su siti internet, ed il travisamento e l'omessa motivazione delle prove offerte dall'accusa in ordine alla sussistenza dell'a ffectio societatis ed alla natura di associazione sovversiva propria della FAI. In particolare, la Procura contestava la scissione operata dalla Corte territoriale, quanto alle finalità, tra le azioni che hanno avuto come protagonista il solo Iacovacci e quelle invece poste in essere congiuntamente da entrambi gli imputati, e lamentava l'omessa motivazione sul punto specifico della contestualizzazione delle condotte ascritte a Iacovacci ed Antonacci all'interno del più ampio scenario disegnato dal movimento anarchico, sicché assumeva che l'insussistenza della fattispecie di cui all'art. 280 cod. pen. e l'esclusione della finalità di terrorismo od eversione sarebbero state effettuate in modo apodittico, nel difetto della contestualizzazione delle condotte richiesta anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte. Con memoria depositata in data 16/3/2016 la difesa dell'Antonacci ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

La Cassazione ha considerato in diritto che:
"Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento, in quanto nessuna violazione del dettato normativo di cui agli artt. 270 bis cod. pen., 280 bis cod. pen. e 1 D.L. 625/1979 può ravvisarsi nella sentenza impugnata che, invece, risulta aver fatto buon uso  dell'elaborazione giurisprudenziale, anche di questa Corte di Cassazione, in tema di associazione ex art. 270 bis cod. pen. e, più in generale, in tema di finalità di terrorismo e di eversione, ed ha altresì valutato gli elementi di prova acquisiti con un percorso argomentativo privo di vizi logici censurabili in questa sede. Al fine di contestualizzare le condotte ascritte allo Iacovacci ed all'Antonacci, giova rilevare che dalla sentenza impugnata emerge che i fatti oggetto del giudizio della Corte di Assise Appello di Roma sono costituiti da una serie di attentati ed episodi di danneggiamento di matrice anarchica ricondotti dagli inquirenti all'attività della FAI, Federazione Anarchica Informale, ed alla sua successiva evoluzione in FAI/FRI, Fronte Rivoluzionario Internazionale, vasta e ramificata associazione di matrice anarchica internazionale il cui programma si ispira alle teorizzazioni dell'ideologo Alfredo Maria Bonanno. Oggetto del procedimento sono, in particolare, undici attentati commessi nella zona dei Castelli romani dal 9/11/2010 all'11/12/2012, oggetto di rivendicazioni, a partire dal 22/11/2011, con la sigla FAI – Individualità Anarchiche Anticivilizzazione, FAI/FRI Individualità Sovversive Anticivilizzazione, con scritte murali apparse in occasione di singoli episodi criminosi, con striscioni o con comunicati apparsi sui siti Internet di area anarchica. La sentenza di primo grado aveva ritenuto che i predetti Iacovacci ed Antonacci non si fossero limitati ad aderire al programma criminoso della predetta federazione anarchica, ma avessero anche costituito una "cellula" (o "gruppo di affinità", secondo il linguaggio dell'ideologo Bonanno), denominata "Individualità Sovversive Anticivilizzazione" o " Individualità Anarchiche Anticivilizzazione", così ponendo in essere i fatti specifici loro addebitati come atti qualificanti l'adesione al progetto sovversivo della FAI. La Corte di Assise di Appello ha mostrato, invece, di non condividere tale ricostruzione, e senza vizi logici ha esposto le ragioni che portavano a distinguere le posizioni dello Iacovacci da quelle dell'Antonacci, e che, soprattutto, non consentivano di ritenere che i predetti avessero costituito un "gruppo di affinità" o una cellula aderente alla FAI. La Corte territoriale, invero, non ha contestato in alcun modo i legami tra i due imputati, rilevando come i due – entrambi originari della zona dei Castelli romani, teatro degli attentati di cui si tratta – siano amici e si frequentino con continuità, accomunati tanto da una fede anarchica quanto da un rapporto personale, nell'ambito del quale viene riconosciuta anche l'influenza esercitata dal più adulto Iacovacci sul più giovane Antonacci, ed ha rilevato come entrambi non abbiano fatto mistero di essere anarchici e di condividere gli aspetti più radicali che connotano l'ideologia di riferimento. Tanto premesso, però, la Corte territoriale ha osservato che – come riconosciuto anche dalla sentenza di primo grado – soltanto attentati realizzati a far data dal 22/11/2011 sono stati oggetto di rivendicazione "FAI", ed ha rilevato che si tratta di attentati ascritti tutti al solo Iacovacci, mentre le azioni compiute dai due in concorso tra loro sono state rivendicate, genericamente, come azioni anarchiche, senza alcun riferimento alla FAI. Anche tenendo conto dell'ascendente esercitato dallo Iacovacci sul più giovane Antonacci, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto significativo che le azioni comuni siano state concluse e condotte a termine al di fuori di qualsiasi riferimento, esplicito o implicito, alle teorizzazioni della FAI, in coerenza, del resto, con il comportamento processuale dell'Antonacci, proclamatosi anarchico individualista, e ne ha tratta la logica conseguenza che non potesse riconoscersi la prova di alcun legame tra lo stesso Antonacci e la macro-associazione FAI, mentre numerosi elementi indicavano come azioni ascritte al solo Iacovacci fossero, invece, inquadrabili in uno schema di adesione individuale al programma della FAI. Senza alcuna illogicità motivazionale, pertanto, la Corte di merito ha ritenuto che lo Iacovacci abbia coinvolto l'Antonacci "in un gruppo di affinità a due" sicuramente di stampo anarchico, ma non direttamente riconducibile alla FAI, riservando a sé, invece, le azioni che potevano essere "firmate" sulla base del manifesto programmatico del Bonanno. Deve rilevarsi, a tal proposito, che questa Corte di Cassazione ha già avuto modo di riconoscere in più occasioni la configurabilità del reato di cui all'art. 270 bis cod. pen. con riferimento a soggetti stabilmente dediti al compimento di atti di violenza secondo il predetto manifesto programmatico (Cass. sez. 1, n. 21686 del 22/4/2008, Rv. 240075; sez. 5, n. 46340 del 4/7/2013, Rv. 257547), ma si è sempre trattato di soggetti che non si erano limitati ad aderire singolarmente ed individualmente a tale programma, e si erano invece associati in "gruppi di affinità" ispirati a tale programma, gruppi nei quali sono stati riconosciuti gli estremi dell'associazione ex art. 270 bis cod. pen. Deve ritenersi, infatti, che l'organismo "fluido" teorizzato dal Bonanno, al quale si ispira la FAI, dì per sé mal si concili con lo schema dell'art. 270 bis cit., mentre le finalità di tale organismo hanno indotto più volte questa Corte di Cassazione a riconoscere la natura dì associazione sovversiva ai "gruppi di affinità" che alla stessa FAI si ispirano, ben potendo tali gruppi o cellule presentare i requisiti richiesti dalla norma incriminatrice. Così, con riferimento ad un gruppo di affinità costituito tra anarchici ed ecologisti che, adendo alla FAI – "Federazione Anarchica Informale", avevano posto in essere anche atti di violenza, questa Corte ha, tra l'altro, rilevato che "in presenza di un gruppo che aveva fatto dell'eversione il proprio scopo, attraverso la deliberazione di un programma e il compimento concreto di atti di violenza secondo il piano teorizzato dall'ideologo Bonanno, e che aveva inoltre realizzato in parte il suo programma, non vi è dubbio che si trattasse di un'associazione sovversiva" (Cass.sez. 1, n. 21686 del 22/4/2008, Rv. 240075).Non sembra discostarsi da tale orientamento nemmeno la più recente pronunzia di questa Corte invocata dal ricorrente, (sez. 5, n. 46340 del 4/7/2013, Rv. 257547), che ha riconosciuto l'esistenza di gravi indizi in ordine al reato di cui all'art. 270 bis cod. pen. con riferimento ad aderenti alla FAI costituitisi in un gruppo di affinità, rilevando in quel caso all'interno di tale compagine criminosa – ancorché non gerarchizzata – una chiara suddivisione di ruoli fra ideologi e militanti operativi, la disponibilità di forme di finanziamento e di un simbolo nonché il proposito, desumibile dai suoi progetti e risultante dalle azioni commesse in esecuzione del programma associativo, di intimidire indiscriminatamente la popolazione, suscitando terrore e panico e non già di indirizzarsi esclusivamente ad obiettivi di elezione allo scopo di ottenere un effetto paradigmatico. Anche in tale circostanza, però, la Corte aveva riconosciuto tali caratteristiche in un "gruppo di affinità" aderente alla FAI, e non già nel mero compimento di azioni individuali ispirate al programma del Bonanno, ed aveva conseguentemente configurato tale cellula o gruppo come un'associazione sovversiva ex art. 270 bis cod. pen.. Senza incorrere in vizi logici, invecesentenza impugnata ha rilevato, con riferimento – ad esempio – ai fatti di cui ai capi 13 e 14 dell'imputazione, commessi il 14 ed il 22 dicembre 2011, come il solo Iacovacci abbia posto in essere alcuni delitti come adesione agli attentati esplosivi di alcuni giorni prima rivendicati da altra entità anarchica e come risposta ad un appello lanciato alcuni giorni prima dall'organismo anarchico greco "CCF" (Conspiracyt Cells of Fire): si è riconosciuto trattarsi, pertanto, di adesioni meramente individuali ad un progetto insurrezionalista più ampio, come tali inidonee ad integrare il reato di cui all'art. 270 bis cod. pen., se non accompagnate dalla costituzione di una cellula, un gruppo di affinità intenzionato ad operare secondo il programma del Bonanno e dotatosi quantomeno di un'embrionale struttura e di un programma deliberato e comunemente condiviso.Premesso, infatti, che ogni reato associativo ha come presupposti imprescindibili un'organizzazione anche minima, con predisposizione di attività e di mezzi tra gli associati, un "pactum sceleris" costituito dall'accordo generale e continuativo tra questi ed un programma criminoso volto alla commissione di un numero indeterminato di delitti, la sentenza impugnata, richiamando precedenti giurisprudenziali di merito, ha rilevato nel caso in esame la mancanza di un organismo centrale cui fosse demandato il compito di decidere e di programmare i singoli episodi criminosi, osservando anche che questo sarebbe stato in contrasto con il modello costruito dall'ideologo ispiratore Bonanno, che propugnava "azioni dirette" di volta in volta deliberate da singoli o da piccoli gruppi; la sentenza ha rilevato, poi, la mancanza anche di luoghi di incontro tra gli associati, di depositi di armi, di attività di finanziamento – in questo caso assolutamente assenti – di uno "scambio di documenti sia pure di area", sicché si è logicamente ritenuto che il compimento di azioni dirette in adesione al manifesto programmatico non fosse idoneo ad integrare un'adesione ad una già esistente organizzazione criminosa. Anche con riferimento ai siti Internet che hanno ospitato rivendicazioni, la sentenza impugnata non ha escluso trattarsi di siti ove chiunque può avere libero accesso in quanto, nel quadro del pensiero anarchico, a chiunque sarebbe consentito "ratificare" a nome di chicchessia qualunque "azione diretta": senza incorrere in illogicità evidenti, pertanto, si è riconosciuto che tale ratifica non costituisca un valido indice di appartenenza ad un sodalizio criminoso. Sono infondati anche i motivi di gravame inerenti la configurabilità del delitto di cui all'art. 280 bis cod. pen., in luogo di quello di cui agli artt. 635 commi 1, 2 e 3 cod. pen. ritenuto dalla sentenza impugnata con riferimento ai fatti contestati ai capi 2, 3, 4, 12 e 15, ed inerenti, altresì, l'esclusione dell'aggravate di cui all'art. 1 D.L. 625/79. Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, che il Collegio condivide, infatti, per ritenere integrata la finalità di terrorismo di cui all'art. 270 sexies cod. pen., elemento costitutivo del reato di cui all'art. 280 bis cod. pen., riconosciuto dalla sentenza di primo grado, non è sufficiente che l'agente abbia intenzione di arrecare un grave danno al Paese, ma è necessario che la sua condotta crei la possibilità concreta – per la natura ed il contesto obiettivo dell'azione, nonché degli strumenti di aggressione in concreto utilizzati – che esso si verifichi, nei termini di un reale impatto intimidatorio sulla popolazione, tale da ripercuotersi sulle condizioni di vita e sulla sicurezza dell'intera collettività, posto che solo in presenza di tali condizioni lo Stato potrebbe sentirsi effettivamente coartato nelle sue decisioni.(così Cass. sez. 1, n. 47479 del 16/7/2015, Rv. 265405, che ha escluso la sussistenza della finalità di terrorismo negli episodi di danneggiamento ai cantieri TAV, ritenendo che le condotte delittuose non fossero concretamente idonee a costringere le pubbliche autorità a rinunciare alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità, né avessero la capacità di produrre un grave danno al Paese). Anche la pronunzia di questa Corte invocata dal ricorrente (sez. 6, n. 28009 del 15/5/2014, Rv. 260076) ha riconosciuto che per ritenere integrata la finalità di terrorismo di cui all'art. 270 sexies cod. pen. non è sufficiente la direzione dell'atteggiamento psicologico dell'agente, ma è necessario che la condotta posta in essere del medesimo sia concretamente idonea a realizzare uno degli scopi indicati nel predetto articolo (intimidire la popolazione, costringere i poteri pubblici a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali ecc. di un Paese o di un'organizzazione internazionale), determinando un evento di pericolo di portata tale da incidere sugli interessi dell'intero Paese. Rilevando come il soggetto passivo del danno di cui all'art. 270 sexies sia stato dalla norma indicato nel Paese – o in un'organizzazione internazionale – e non già nei patrimoni privati in quanto tali, e come la stessa norma abbia richiesto anche il requisito della gravità di tale danno, pertanto, la sentenza impugnata non è incorsa in alcun vizio logico laddove ha ritenuto di non poter qualificare come attentati terroristici le condotte contestate ai predetti Iacovacci ed Antonacci (quali collocare ordigni artigianali e lanciare bottiglie incendiarie allo scopo di danneggiare istituti bancari o il centro Eni-Green Power), perché dei requisiti sopraindicati tali condotte presentavano solo i caratteri della violenza e dell'illiceità, ma erano dirette verso istituzioni private o un ente pubblico, quale l'ENI, sicché avevano un rapporto con lo Stato solo generico e mediato e, peraltro, non è illogico ritenere che non potessero arrecare allo Stato "un grave danno", né si trattava di azioni per loro natura idonee a determinare un effetto intimidatorio sulla popolazione, al punto tale da ripercuotersi sulle condizioni di vita e sulla sicurezza dell'intera collettività, posto che solo in presenza di tali condizioni lo Stato potrebbe sentirsi effettivamente coartato nelle sue decisioni. In particolare, deve ritenersi congrua l'osservazione della Corte di merito secondo cui tale costrizione potrebbe connettersi solo ad un obiettivo o ad una serie di obiettivi concretamente individuabili, mentre il generico richiamo alla lotta contro il sistema capitalistico non può ritenersi sufficiente a determinare il rischio di un condizionamento delle scelte dello Stato in conseguenza di fatti dell'entità di quelli contestati agli imputati, né il collegamento di tali fatti con altre "azioni dirette" è stato ritenuto idoneo a conferire a tali azioni una forza di costrizione nei confronti dello Stato. Infine, deve ritenersi corretta la considerazione secondo cui non ogni turbamento arrecato all'opinione pubblica possa definirsi "intimidazione", se non produce quel senso di insicurezza ed instabilità diffuse che con valutazione incensurabile in questa sede sono stati ritenuti non configurabili in situazioni correlate a fatti privi della gravità tale da essere percepiti come una minaccia grave e diretta alla pacifica convivenza. Allo stesso modo, conformemente all'insegnamento di questa Corte, la sentenza impugnata non ha riconosciuto l'aggravante della eversione dell'ordine democratico rilevando che questa non può identificarsi nel concetto di una qualsiasi azione politica violenta, non potendo rappresentare un'endiadi della finalità di terrorismo, ma si identifica necessariamente nel sovvertimento del basilare assetto istituzionale e nello sconvolgimento del suo funzionamento, ovvero nell'uso di ogni mezzo di lotta politica – caratterizzato o meno dall'uso della tradizionale violenza – che sia in grado di rovesciare, destabilizzando i pubblici poteri e, minando le comuni regole di civile convivenza, sul piano strutturale e funzionale, il sistema democratico previsto dalla Carta costituzionale. Lo stesso condivisibile orientamento giurisprudenziale ritiene, inoltre, necessario che la finalizzazione dell'azione verso l'obiettivo eversivo sia perseguito con mezzi oggettivamente idonei a mettere in pericolo la vita della democrazia e a ledere l'effettiva vigenza dei suoi principi (sez. 5, n. 25428 del 13/3/2012, Rv. 253305) sicché non si riscontrano illogicità evidenti nell'affermazione secondo cui la collocazione di ordigni artigianali, il lancio di bottiglie incendiarie e l'imbrattamento di vetrine non possono essere ritenute condotte idonee a disarticolare la vita democratica del Paese."
 

Castelli Romani

Castel Gandolfo, iniziati i lavori al parcheggio di via Giovanni Paolo II

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Castel Gandolfo – Da oggi sono ufficialmente iniziati i lavori di manutenzione straordinaria presso il parcheggio multipiano situato in Via Giovanni Paolo II, adiacente alla sede ASL Roma 6. L’intervento, realizzato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, comporterà alcune modifiche temporanee alla viabilità interna e il divieto di sosta per consentire il corretto svolgimento delle operazioni.

I lavori prevedono la manutenzione straordinaria delle aree interne del parcheggio, inclusi importanti interventi sull’impianto elettrico, al fine di garantire maggiore sicurezza e funzionalità alla struttura. Questo parcheggio è un nodo di scambio fondamentale per i numerosi utenti che quotidianamente si recano agli sportelli e ai poliambulatori della ASL.

Il Sindaco di Castel Gandolfo, Alberto De Angelis, ha espresso il suo apprezzamento per l’intervento: “Ringrazio la Città Metropolitana, nelle persone del Sindaco Gualtieri e del Vice Sindaco Sanna, per questo intervento che permetterà di mettere in sicurezza e valorizzare questo nodo di scambio che quotidianamente viene molto utilizzato dagli utenti che si recano agli sportelli e poliambulatori della nostra Asl”.

I lavori saranno eseguiti con la massima celerità possibile per ridurre al minimo i disagi per i cittadini. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti periodicamente per informare la popolazione sull’avanzamento dei lavori e su eventuali ulteriori modifiche alla circolazione.

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Castelli Romani

Rocca Priora, incastrato il ladro seriale delle auto

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Arrestato dai carabinieri il ladro seriale che rubava dentro le macchine parcheggiate in sosta vicino ai negozi in pieno centro a Rocca Priora. Per due giorni si sono ripetuti furti all’interno di alcune auto che l’uomo forzava dopo aver visto i proprietari scendere per fare degli acquisti nella zona di via San Sebastiano in centro. I Carabinieri della locale stazione dopo aver ricevuto tre denunce da due uomini anziani e un perito informatico della zona, che avevano visto sottrarsi telefonini , tablet , iPad e altri oggetti dalle loro auto. Si sono appostati e l’altra mattina lo hanno fermato in flagranza di reato mentre tentava di aprire la macchina di un ottantenne del posto. Il ladro è stato arrestato e ritrovata tutta la refurtiva asportata precedentemente dalle auto in sosta davanti ai negozi in centro.

Presso il Tribunale di Velletri c’è stato il processo per direttissima per la convalida dell’arresto che è stato eseguito dal giudice monocratico. Il 35enne egiziano, già conosciuto alla Giustizia per furto, ricettazione e altri reati, ha patteggiato la pena ed è stato rimesso in libertà al momento. Con divieto di avvicinamento a Rocca Priora e altre prescrizioni imposte dalla magistratura.

I cittadini vittime dei furti hanno ringraziato a lungo i carabinieri del posto per essere intervenuti velocemente e aver identificato e arrestato l’autore ritrovandogli in casa sua sempre nella cittadina dei Castelli tutta la refurtiva che è stata restituita ai legittimi proprietari .

In particolare un iPad di lavoro molto importante per il perito informatico che lavora per importanti aziende del settore.

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Roma

Roma, metro Piramide: la banchina degli impuniti

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È senza soste l’impegno della vigilanza nelle stazioni metro di Roma.
Ma come potete vedere dalle foto le difficoltà maggiori avvengono in questo preciso momento presso la stazione Piramide della Linea B (sono circa le 18) dove un folto gruppo di borseggiatori bosniaci, si ostina a restare sulla banchina incurante degli avvisi della Guardie Giurate predisposte al servizio che li stanno invitando a lasciare la stazione.
Una situazione a dir poco incresciosa che mostra in pieno i limiti di un sistema giuridico che rischia di confermare sempre di più il concetto di “impunità” per chi si macchia di tale reati.

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