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Roma

ANZIO – NETTUNO, ACQUALATINA: BOLLETTE IDRICHE EMESSE DOPO IL 21/07/2011 ILLEGITTIME

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Tempo di lettura 2 minutiComitato Acquapubblica Anzio-Nettuno: "Se non fosse bastato il Parere del Consiglio di Stato n. 267 del 25-01-2013, è arrivata anche la sentenza del TAR del Lazio sezione di Latina"

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Redazione

Se  non fosse bastato il Parere del Consiglio di Stato n. 267 del 25-01-2013, è arrivata anche la sentenza del TAR del Lazio sezione di Latina n.  676   del 29-07-2013 a smentire le affermazioni del Sindaco Chiavetta che in campagna elettorale, sul problema “acqua”, aveva parlato di “referendum politico”.  Dichiarano attraverso una nota dal Comitato Acquapubblica Anzio-Nettuno.

Infatti il Giudice amministrativo ha definito  “il ricorso è fondato e va accolto ……….  avverso l’inserimento, tra le componenti della tariffa, di una voce attinente alla remunerazione del capitale investito, in (palese) violazione dell’esito del referendum abrogativo del 12/13 giugno 2011”.

"Purtroppo per il nostro Sindaco, – prosegue la nota del Comitato – l’intero ordine della magistratura amministrativa  ha dichiarato, ormai con decine di sentenze, l’illegittimità delle bollette idriche emesse dopo il 21 luglio 2011. Continuano ad avere ragione i cittadini di Nettuno ed Anzio che hanno aderito alla campagna  “Obbedienza Civile”, lanciata già da due anni dal Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua di cui il Comitato Acquapubblica Anzio-Nettuno è parte attiva,  ricalcolando le bollette di Acqualtina S.p.a., eliminando il profitto del gestore.

Siamo in attesa dell’ennesima decisione, questo volta del Giudice di pace di Anzio, che il 20 settembre prossimo si pronuncerà sui ricorsi presentati dai cittadini di Anzio e Nettuno contro Acqualtina S.p.a. in merito ai rimborsi e alla legittimità delle bollette del SII, proprio in applicazione del referendum del 12 e 13 giugno 2011. Va inoltre sottolineato che, sempre in contraddizione con quanto affermato dai  Sindaci di Anzio e Nettuno, sul potere di approvare o disapprovare le decisioni dell’ATO 4, il TAR di Latina afferma: “La decisione, infatti, ritiene più corretto concludere che, in forza dell’art. 17 cit., ( Convenzione di Cooperazione) sia stato attribuito ai Consigli degli Enti locali convenzionati un vero e proprio potere di approvazione della convenzione di gestione: potere che, come tale, comporta necessariamente l’esistenza, altresì, di un potere di “disapprovazione” della stessa, giacché il potere di approvare include logicamente anche il potere di non approvare.”

Sottolineiamo quindi che l’atteggiamento e la posizione in Conferenza dei Sindaci dell’ATO 4, di Chiavetta e Bruschini, completamente asservita al volere di Acqualatina, non trova più alcuna giustificazione  in quanto  gli atti relativi alle decisioni prese sui referendum di giugno 2011 sono stati annullati come recita il dispositivo della sentenza: “Per questa parte, dunque, i suddetti atti risultano illegittimi e debbono essere annullati.” Pertanto se questi Sindaci hanno veramente a cuore, come dicono, gli interessi dei loro concittadini, devono prendere atto dell’evidenza dei fatti e avere una posizione netta e decisa in favore degli utenti del SII, chiedendo, prima di tutto, l’applicazione immediata degli esiti dei referendum. – La nota conclude – Manca ormai poco tempo per  rivedere le loro posizioni sulla gestione privatistica, palesemente fallimentare, di Acqualatina s.p.a., se non vogliono essere considerati incapaci e collusi, prima che gli eventi e la disastrosa situazione politico-economica del SII, come una valanga d’acqua, li travolgerà".