Roma
CANALE MONTERANO, NATILI: ECCO IL PERCHE’ LA NOSTRA RISERVA VERREBBE GRAVEMENTE COMPROMESSA
Published
13 anni faon

In merito all’articolo a firma Chiara Rai "CANALE MONTERANO, LO SPETTRO DEL "PIANO CASA" SULLA RISERVA NATURALE" pubblicato il 18 settembre su questo quotidiano il giurista Daniele Natili dell’associazione “Voci di strada” ha voluto dare il proprio contributo.
Natili: "La delibera del 9 agosto, nel definire la sfera di applicabilità del piano casa nella Riserva, interpreta l'art. 7 della legge istitutiva della Riserva stessa in un modo che, oltre a comportare la suddetta, troppo ampia, applicazione del Piano casa nei confini dell'area protetta, di fatto potrebbe consentire l'edificabilità di nuove costruzioni in tutta l'Area II con indice 0,03 mc/mq. Questo è un grande problema. Il piano casa non prevede nuove costruzioni, il Piano casa si applica agli edifici esistenti. Ora, la nostra riserva, se venisse consentito un indice di fabbricabilità per nuove costruzioni di 0,03 mc/mq dentro i suoi confini, verrebbe gravemente compromessa."
Daniele Natili
In merito all'articolo "CANALE MONTERANO, LO SPETTRO DEL "PIANO CASA" SULLA RISERVA NATURALE" , pubblicato il 18 settembre su L'osservatore laziale si osserva quanto segue:
1) Nello scorso mese di marzo il consiglio comunale ha approvato una delibera di indirizzo urbanistico, definita "variante", ma nella forma di delibera immediatamente esecutiva. Il comune sostiene che nella sostanza non si tratti di una variante, ma di una delibera adottata con procedimento di semplificazione.
La regione Lazio ha comunicato al comune (il 4 settembre scorso) una richiesta di revoca della delibera di marzo, perché una simile delibera poteva essere adottata solo con il complesso procedimento di variante urbanistica secondo gli artt. 7 e ss. della L. Urbanistica nazionale e gli artt. 32 e 34 della L. Regionale n. 38/1999. In primo luogo vi è una disputa tra comune e regione Lazio in merito al procedimento. A mio parere ha ragione la regione Lazio ad evidenziare un vizio procedurale: in materia urbanistica, a parte casi limitati previsti in singole disposizioni di legge, il comune è l'ente preposto a prendere l'iniziativa, ma solo con procedimento speciale, o piano regolatore generale (PRG, oggi anche "Piano Urbanistico Comunale Generale) oppure variante al piano generale. L'articolo, poi, entra nel dettaglio dei problemi riguardanti le autorizzazioni paesaggistiche, ma la questione prioritaria è il procedimento a garanzia di tutti i cittadini, che non è stato adottato.
2) Il 9 agosto il comune di canale ha adottato una delibera immediatamente esecutiva, anche in attuazione della precedente delibera di marzo, che presenta tre capitoli. Qui è necessario commentare i primi due. Il primo capitolo introduce un meccanismo – meritevole nelle intenzioni – di "perequazione urbanistica". Si tratta di un meccanismo che i comuni adottano, al posto delle procedure di esproprio, nell'ambito dei piani urbanistici generali o delle varianti. Si individuano aree o comparti, e all'interno di tali aree omogenee si compiono trasferimenti di cubatura per armonizzare, a fini di equità fra i cittadini coinvolti, i vantaggi e gli svantaggi che derivano dalla pianificazione di quella zona. Se si prevede una scuola, per esempio, e occorre espropriare, la perequazione fa si che il peso di quell'esproprio, economicamente, gravi su tutti i cittadini della zona, e non sulla singola famiglia. Ora, il comune di Canale, ha usato questo strumento meritevole in modi procedurali e sostanziali dubbi, in quanto anche in questo caso occorrerebbe una variante. Invece la delibera di agosto è immediatamente esecutiva.
3) Il capitolo secondo della delibera definisce la sfera di applicabilità del Piano Casa alla Riserva di Monterano.
Trattandosi di attività urbanistica relativa alla Riserva, è corretto che l'articolo qui riportato evidenzi come sia mancata la richiesta di parere da parte del Direttore della Riserva stessa, come prevede il Testo Unico degli Enti Locali.
Anche questo è un vizio che potrebbe inficiare anche la delibera di Agosto in sede di controlli regionali.
4) L'articolo parla di Area I e Area II della riserva, dicendo che l'amministrazione comunale sostiene l'applicabilità del Piano casa a tutta l'Area II. Dove è il problema? La questione è la seguente. Il Piano Casa è una legge di stimolo all'economia. Prevede tutta una serie di possibilità di interventi; nella sostanza, prevede che possano essere sostituiti e ampliati, ristrutturati e ampliati, oppure semplicemente ampliati (generalmente del 20%) gli edifici regolarmente costruiti o quelli regolarmente sanati. Quando il Piano Casa affronta il problema di come le sue norme si applichino dentro le Riserve e le Aree Naturali Protette, esso dice una cosa molto chiara. Dice che esso si applica a tutte le zone B delle riserve del Lazio, nel caso che queste non abbiano un piano di assetto definitivamente adottato.Se il piano di assetto vi è, il Piano casa si applica alle zone edificabili delle Riserve (semplificando un po' rozzamente, ma per essere chiari). Se il piano di assetto non vi è allora il Piano casa si applica alle zone B delle riserve regionali, come definite dalla Legge regionale generale sulle riserve. Le zone B sono quelle parti delle riserve destinate a "promozione economica e sociale”; si tratta delle zone destinate ad attività economiche (es. turismo e spettacolo) nelle riserve. È chiaro allora, che il Piano casa non vuole compromettere le aree di interesse ambientale delle riserve, ma vuole solo il recupero e sviluppo degli edifici destinati ad attività economiche compatibili con le riserve. Il problema è che la Riserva di Canale Monterano nasce con legge speciale anteriore alla legge generale sulle riserve. L'area II della riserva di Canale è molto vasta. Comprende aree riconducibili alle zone B e aree di diversa vocazione. Per cui sorge il problema. L'Area II della nostra riserva è equiparabile integralmente alle zone B del Piano casa? Secondo me no! Perché la legge Piano Casa non vuole certo aggredire spazi delle riserve destinati a pura protezione ambientale.
5) L'articolo giornalistico non evidenzia chiaramente un ulteriore aspetto. La delibera del 9 agosto, nel definire la sopra detta sfera di applicabilità del piano casa nella Riserva, interpreta l'art. 7 della legge istitutiva della Riserva stessa in un modo che, oltre a comportare la suddetta, troppo ampia, applicazione del Piano casa nei confini dell'area protetta, di fatto potrebbe consentire l'edificabilità di nuove costruzioni in tutta l'Area II con indice 0,03 mc/mq. Questo è un grande problema. Il piano casa non prevede nuove costruzioni, il Piano casa si applica agli edifici esistenti. Ora, la nostra riserva, se venisse consentito un indice di fabbricabilità per nuove costruzioni di 0,03 mc/mq dentro i suoi confini, verrebbe gravemente compromessa.
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