Presunzione di innocenza e libertà d’informazione: l’Ordine dei Giornalisti scrive al Csm e al Pg presso la Corte di Cassazione

In vigore dallo scorso 14 dicembre il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188 che adegua il nostro ordinamento alla direttiva Ue (2016/343) sulla presunzione di innocenza e che accorda una serie di garanzie alle persone fisiche sottoposte a indagini o imputate in u procedimento penale. Il provvedimento è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021 (Suppl. Ordinario n. 40) con l’indicazione della vigenza.

Con il decreto si prevede che la diffusione di notizie riguardanti i procedimenti penali possa aver luogo unicamente in due casi:

  • a) quando risulti “strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini”;
  • b) quando “ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico”.

Le medesime regole di condotta vanno poi osservate anche quando il procuratore della Repubblica autorizzi gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire informazioni sulle attività di indagini svolte, possibilità che prima del decreto era espressamente consentita.

Presunzione d’innocenza e libertà d’informazione: l’Ordine dei Giornalisti scrive al Consiglio Superiore della Magistratura e al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione

“A seguito dell’entrata in vigore del decreto sulla presunzione d’innocenza è necessaria la definizione di linee guida nazionali, chiare e trasparenti, per garantire il diritto dei cittadini di essere compiutamente informati in relazione ai procedimenti penali”.

Il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, ha scritto al vicepresidente del Consiglio superiore della Magistratura e al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione auspicando un loro intervento urgente finalizzato ad evitare il rischio che possa calare il silenzio sulle inchieste, magari proprio quelle a carico di personaggi importanti.
Bartoli, pur condividendo l’obiettivo nobile che si pone il decreto 188 del 2021, ovvero quello di assicurare “il diritto della persona sottoposta a indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili”, ha evidenziato le forti preoccupazioni dei giornalisti di fronte ad un provvedimento che concentra nelle mani di una sola persona – il Procuratore della Repubblica – la possibilità di scelta di quali notizie l’opinione pubblica debba conoscere e quali no, senza alcun controllo o bilanciamento di sorta, con il rischio di pericolosi “bavagli”.
In attesa che la normativa possa essere rivista e modificata, il presidente nazionale dell’Ordine auspica che Csm e Pg della Cassazione forniscano indicazioni per limitare al minimo la discrezionalità dei Procuratori nella diffusione delle informazioni alla pubblica opinione ed evitare il rischio di pericolose “censure” su temi di estrema delicatezza e di rilevante interesse pubblico.

L’articolo 114 del Codice di procedura penale stabilisce che “è sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto”. E lo stesso Csm nel 2018 ha emanato le “Linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale” nelle quali si prevede che per esercitare il diritto costituzionale di informazione, garantito dall’art. 21, il Procuratore della Repubblica debba evitare che “possano essere sottratte alla conoscenza dell’opinione pubblica informazioni di interesse (in ragione della qualità dei soggetti coinvolti dalle indagini o della rilevanza dei fatti oggetto di accertamento)”.