Clicca e condividi l'articolo
Tempo di lettura 2 minuti
Una interessante sentenza emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno ritiene che il ciclista che non indica il cambio di direzione alzando il braccio, come precisato dall’articolo 154 del codice della strada, è da ritenere responsabile di un incidente causato da tale condotta omissiva.
Può sembrare una ovvietà, ma in realtà le aule giudiziarie tendono sempre a tutelare il ciclista in quanto ritenuto “parte debole” tra i mezzi in circolo sulle nostre strade. Eppure, con la sentenza n. 569 del 2021, il Tribunale ordinario di Ascoli ha voluto sottolineare che i ciclisti devono rispettare le regole poste dal Codice della Strada e anzi, chi utilizza la bicicletta su strada è tenuto ad adottare degli accorgimenti ulteriori in modo da risultare più visibili.
Dalla ricostruzione dei fatti che hanno causato il sinistro oggetto della decisione, è emerso che un signore anziano, alla guida della propria bicicletta, si portava al centro della carreggiata alzando la mano per indicare il cambio di direzione. Nel mentre proveniva da tergo un motociclista, che investiva l’anziano ciclista. Il conducente del motociclo ha invece accusato il signore in bici di avergli tagliato la strada, essendosi mosso “a scatti” e senza avere in realtà indicato con le braccia alcun cambio di direzione.
Il giudice, tra le motivazioni della pronuncia ha evidenziato che « Il ciclista, cioè, per avere riconosciuta la ragione intera e dunque il risarcimento pieno dei danni al 100%, dovrà dimostrare di aver rispettato le regole di circolazione che il Codice della strada pone a suo carico, oppure, più facilmente, potrà provare che è stato l’altro conducente a violare una precisa regola e che quindi è stato questo comportamento a provocare l’incidente».
Si ricorda che, per espressa previsione del primo comma dell’art. 154 del Codice della strada “I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un’altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.”
Al netto di questa doverosa premessa, ciò che risulta di fondamentale importanza per dirimere la controversia in questi, è la prova fornita da colui che chiede il risarcimento del danno. Per quel che riguarda il caso della sentenza in commento la prova fornita dall’attore non è stata ritenuta sufficiente da parte del giudice, ritenendo di contro più probabile che il conducente del motociclo non sia riuscito ad evitare di tamponare la bicicletta a causa della «guida maldestra e distratta di chi era a bordo della bici». Il conducente del motociclo, infatti, ha tamponato la bicicletta «trovandosela inopinatamente davanti, mentre il ciclista non ha fornito la prova di avere indicato la manovra di girata e dunque l’immissione al centro della carreggiata, che invece potrebbe essere avvenuta di scatto tanto da essere non prevedibile né evitabile da chi percorreva da dietro».