RIFORMA SCUOLA: COS'È E COSA CAMBIERÀ

di Maurizio Costa

Roma
– La riforma della scuola promossa dal governo di Matteo Renzi è pronta a prendere il volo. Fino ad ora, la Camera dei Deputati ha approvato il ddl. Prossimamente il disegno di legge approderà in Senato, dove la maggioranza del Pd è più labile.

Analizziamo adesso, articolo per articolo, la riforma della scuola approvata dalla Camera.

Articolo 1 – La riforma nazionale del sistema di istruzione prende il via con il primo articolo, fatto passare dalla Camera alle 11:58 di venerdì 15 maggio. L'articolo 1 disciplina l'intero ddl e presenta le finalità della riforma: prima di tutto, viene stabilita l'autonomia delle scuole, anche in relazione alla dotazione finanziaria, in modo da renderle più efficienti nelle decisioni. Questa riforma renderà le scuole più autonome e con maggior potere decisionale: secondo il governo, questo porterà a un miglior utilizzo delle risorse e delle strutture scolastiche.

Ogni scuola dovrà effettuare ogni tre anni un Piano dell'offerta formativa, che aumenterà l'apprendimento degli studenti e l'apertura dell'istituto verso il territorio. Il Piano, che verrà redatto dal preside e dai docenti, stabilirà il monte ore annuale di ciascuna disciplina, in vista comunque di un potenziamento del tempo scolastico e delle attività interdisciplinari.

Articolo 2 – Votato con 251 sì e 83 no, l'articolo 2 disciplina l'autonomia scolastica e le maggiori responsabilità del preside. Grazie all'autonomia delle scuole, il Piano triennale stabilirà monte ore, attività extra e fabbisogno di docenti e di personale Ata. In questo articolo compare l'annosa questione del potere del dirigente scolastico. Il preside, infatti, sentito il collegio d'istituto e secondo il Piano triennale, individuerà il personale da assegnare nella scuola; inoltre, il dirigente promuoverà i necessari rapporti con gli enti locali e le istituzioni economiche, in modo da organizzare attività lavorative per gli studenti.

Inoltre viene stabilito un incremento della lingua inglese, dello studio di internet e dei social network, dei nuovi media e delle leggi dello Stato. Si combatterà il cyberbullismo e verranno tutelate le minoranze linguistiche e religiose. La scuola rimarrà aperta anche il pomeriggio, per aumentare le attività extra degli studenti. Infine, viene incrementato di 126 milioni di euro annui il Fondo per le istituzioni scolastiche.

Articolo 3 – Tutti gli studenti saranno dotati di un curriculum personale, che verrà pubblicato anche sul portale della scuola, e che terrà conto del percorso degli studi ma soprattutto delle attività opzionali svolte dallo studente, attività di lavoro in alternanza allo studio e attività di volontariato. Le scuole introdurranno insegnamenti opzionali a partire dal secondo biennio, che potranno anche essere finanziate da soggetti esterni. Il curriculum servirà allo studente per entrare più facilmente nel mondo del lavoro. In sede di esame di Stato, inoltre, la commissione terrà conto del curriculum personale dello studente.

Articolo 4 – Il governo stanzia 100 milioni di euro annui per permettere agli studenti l'alternanza scuola-lavoro. Dal terzo anno in poi, i ragazzi potranno svolgere attività di stage o tirocinio presso enti privati o pubblici, individuati dal preside, per permettere un programma di iniziazione al lavoro già dalla scuola. Ci saranno 400 ore di scuola-lavoro per gli istituti tecnici e 200 per i licei. Le attività si potranno svolgere anche all'estero e aumenteranno il valore del curriculum personale di ogni studente.

Articolo 5 – Questo articolo dà disposizioni per l'insegnamento negli istituti penitenziari. Viene stabilito che per questo tipo di insegnamento è istituito un ruolo speciale, al quale possono accedere docenti che abbiano almeno tre anni di esperienza.

Articolo 6
– Le fondazioni che gestiscono gli istituti tecnici superiori dovranno avere un fondo minimo di 100.000 euro, per permettere il normale svolgersi delle lezioni e delle attività. Inoltre, il ministero ripartirà i fondi agli istituti in base al tasso di occubabilità degli ex studenti a 12 mesi dal diploma e al numero di corsi attivati negli stessi istituti.

Articolo 7 – Viene approvato il Piano nazionale scuola digitale che prevede interventi strutturali tesi a: realizzare attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti; potenziare laboratori e strumenti digitali nelle scuole; formare i docenti per l'utilizzo di tali strumenti; adottare testi digitali stile e-book da dare agli studenti. Il decreto stabilisce che 90 milioni di euro, già stanziati nel 2014 per l scuola, verranno usati in questo programma di digitalizzazione. Dal 2016 verranno spesi 30 milioni di euro annui.

Articolo 8
– A decorrere dal 2016, viene stabilito che l'organico di ogni scuola deve essere deciso su ambito territoriale. Questo vuol dire che verranno istituiti degli uffici regionali territoriali, grandi al massimo come una provincia, che decideranno la ripartizione della dotazione organica per ogni scuola. Questa scelta permetterà anche una maggiore interconnessione tra gli istituti che si trovano nello stesso territorio.

Articolo 9 – Questo è uno dei punti più cruciali di tutto il testo. Il preside, in base al Piano triennale dell'istituto, deciderà quali professori assumere nell'ambito territoriale. I docenti avranno un contratto di durata triennale, rinnovabile. Il preside deve dichiarare che il docente scelto non sia imparentato con lui (fino al secondo grado). I professori che non saranno scelti dai dirigenti scolastici verranno ricollocati dall'ufficio regionale. Inoltre, gli stipendi dei dirigenti, in totale, verranno incrementati di 12 milioni per il 2015 e di 35 milioni annui successivamente.

Articolo 10 – Stabilisce un “un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia”. Saranno assunti a tempo indeterminato coloro che hanno vinto il concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito dal ministero dell'Istruzione. Ma saranno assunti anche coloro che sono iscritti alle Graduatorie ad esaurimento (Gae), che, successivamente, perderanno efficacia.

Articolo 11 – I professori, prima di entrare a lavorare a pieno titolo, dovranno svolgere un anno di formazione e di prova, che è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni, dei quali almeno 120 per le attività didattiche. Il preside, poi, dovrà valutare la prestazione del docente.

Articolo 12 – Il governo stanzia 381 milioni annui per istituire la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. "La Carta – si legge nel testo -, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di natura didattico-scientifica, di pubblicazioni e di riviste riferite alle materie di insegnamento e comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software”.

Articolo 13
– Il preside, insieme a un comitato di insegnanti, attribuirà ad alcuni professori meritevoli un bonus una tantum. Il governo stanzia, per questa somma, 200 milioni di euro annui.

Articolo 14 – I contratti a tempo determinato dei docenti potranno durare al massimo 36 mesi, anche non continuativi.

Articolo 15
– “Il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un provvedimento formale adottato ai sensi della normativa vigente, può transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell'amministrazione di destinazione”.

Articolo 16 – Viene istituito il Portale unico dei dati della scuola, pubblicando in formato aperto i dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti al Sistema nazionale di valutazione. Questa misura costerà 100mila euro all'anno.

Articolo 17 – “In sede di dichiarazione dei redditi, a partire dall'anno 2016, i contribuenti che intendono destinare la quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche potranno indicare la scuola del sistema nazionale di istruzione alla quale devolvere la suddetta quota”.

Articolo 18 e 19 – Viene istituito lo school bonus. “Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito d'imposta pari al 65 per cento”.

Articolo 20, 21 e 22 – Questi tre tabella riguardano la struttura delle scuole. Ne verranno costruite una per regione, di ultima generazione, e verranno stabiliti dei criteri di valutazione sugli edifici, soprattutto riguardo ai problemi sismici che caratterizzano alcune zone d'Italia.