Nemi, la Commissione di Garanzia conferma: sanzione al sindaco di 7mila euro

NEMI (RM) – La Commissione di Garanzia dell’Attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con nota prot. 3540 del 06-03-2020, ha respinto la richiesta del Sindaco di Nemi con la quale aveva richiesto la revoca e/o annullamento totale in autotutela della deliberazione della Commissione di Garanzia n. 20/29 del 17 febbraio 2020 con la quale in applicazione dei criteri di cui all’art. 4, comma 4, della legge n. 164 del 1990 irrogava, al legale rappresentante dell’ente, la sanzione pecuniaria per l’ammontare economico complessivo di € 7.000.000.

Tutto è iniziato con una nota del 25 ottobre 2019, con cui le Segreterie territoriali di Roma e Lazio delle Organizzazioni sindacali FP CGIL e CISL FP chiedevano al Prefetto di Roma di esperire le procedure di raffreddamento e di conciliazione per individuare una possibile soluzione alle “gravi problematiche del personale del Comune di Nemi legate alla mancanza totale di relazioni sindacali; L’amministrazione Comunale di Nemi per ben due volte, seppur convocata dalla Prefettura di Roma, è risultata assente e la procedura si è quindi conclusa con esito negativo.

“Facendo seguito alla richiesta in oggetto, – si legge sulla Pec inviata dalla Commissione di Garanzia al Sindaco di Nemi – pervenuta a conclusione dell’istruttoria e al di fuori dai termini previsti dall’articolo 4, comma 4-quater, della legge n. 146 del l 990, si comunica che non sussistono i presupposti per un eventuale riesame del provvedimento adottato da questa Autorità nella seduta del 13 febbraio 2020, non essendo emersi, nel
frattempo, elementi nuovi o circostanze rilevanti tali da permettere alla Commissione di giungere a conclusioni difformi dalla propria precedente deliberazione.
Ciò che rileva, infatti, è che la parte datoriale sia tenuta a non vanificare la lettera e lo spirito delle disposizioni di legge e contrattuali in tema di procedure di raffreddamento e conciliazione, e, dunque, abbia l’obbligo di aderire all ‘ invito dell’Autorità di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 146, a seguito di una formale richiesta dell’Organizzazione sindacale, rispondendo, in caso contrario, di eventuali inadempienze ai sensi dell’articolo 4 sopracitato.
Non rileva, inoltre, che il Comune di Nemi abbia comunicato alla Prefettura, per la seconda volta, l ‘impossibilità a partecipare alla riunione dell’ 11 novembre 2019, perché documentalmente provato che tale decisione è stata inviata dall’ Ente soltanto alle ore 11 :04 della medesima giornata e, dunque, a procedure di raffreddamento e conciliazione dichiarate
già concluse dal Prefetto con esito negativo. Né, tantomeno, rileva che l’Amministrazione abbia convocato la delegazione trattante per il rinnovo del Contratto collettivo decentrato integrativo per il giorno 18 novembre 2019, in quanto tale attività è disciplinata dal CCNT. di riferimento ed è posta al di fuori del perimetro delineato dalla legge n. 146 del 1990 e degli obblighi da questa imposti. Per tali motivi, qualsiasi doglianza relativa al merito del provvedimento in oggetto potrà essere fatta valere, ai sensi dell’articolo 20-bis della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, dinanzi al Giudice territorialmente competente”.