INCHIESTA AUTO NCC, UN MONDO DI NORME E PARERI: IL PRESIDENTE ANITRAV MAURO FERRI FORNISCE DEI CHIARIMENTI

Mauro Ferri –  Presidente A.N.I.Tra.V. — Associazione Nazionale Trasporto Viaggiatori                                                                   

L’A.N.I.Tra.V. — Associazione Nazionale Imprese di Trasporto Viaggiatori, con sede in Roma, Piazzale Enrico Dunant, 57, 00152 — Roma, in persona del Presidente Sig. Mauro Ferri, intende esporre  e mettere in luce quanto segue:

La Scrivente Associazione, oltre a tutelare gli interessi degli iscritti e della categoria di riferimento, si propone l’obiettivo di interagire con le Amministrazioni Pubbliche e le Forze dell’Ordine dando supporto ed assistenza a queste per evitare che si incorra in errate interpretazioni delle norme che regolano l’esercizio delle imprese del noleggio con conducente esercitato a mezzo di autovetture e di imbarcazioni, è stata contattata dai propri associati per segnalare alla vostra testata l'esatta ricostruzione normativa.

            In primo luogo occorre chiarire che vi è una netta distinzione tra licenza (necessaria per lo svolgimento del servizio taxi) ed autorizzazione (titolo per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente). La legge 21/92, c.d. legge quadro per il trasporto non di linea, mantiene ben distinte le due situazioni, come si evince dalla piana lettura delle stessa.

            Inoltre, occorre chiarire che la normativa relativa all’ubicazione della rimessa ed al luogo in cui deve iniziare e terminare ogni singolo servizio non è allo stato attuale in vigore per essere stata sospesa in forza di ripetuti interventi normativi.

            Qui di seguito viene riassunto il complesso iter normativo di modifica della legge 21/92:

•          I servizi adibiti al trasporto pubblico non di linea di persone per conto terzi sono disciplinati dalla Legge di settore del 15 gennaio 1992 n. 21, che in data 30 dicembre 2008, con DL n. 207 convertito con modificazioni dalla Legge 27/02/2009 n. 14, ha subito sostanziali modifiche ai principi che dettavano le norme per le oltre 80.000 imprese esercenti il servizio di noleggio con conducente.

•          Le modifiche alla legge quadro, dettate dal comma 1-quater dell’art. 29 della Legge del 27/02/2009 n. 14, sono state dallo stesso Governo definite palesemente contrastanti con l’ordinamento vigente presentando queste “notevoli profili di criticità, sia sotto il profilo costituzionale che comunitario”.

•          In data 27/02/2009 nel CdM n. 39 viene approvato un emendamento al DL n. 5 del 10/02/2009 convertito con modificazioni dalla Legge del 9 aprile 2009 n. 33 (incentivi settore auto); ed infatti, l’art. 7-bis (sospensione dell’efficacia di disposizioni in materia di trasporto persone mediante autoservizi non di linea)  stabilisce che: “  1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 30 giugno 2009.”

•          In data 1 luglio 2009 con DL n 78 convertito con modificazioni in Legge 3 agosto n. 102 all’art. 23, comma 2, il termine di scadenza della sospensione determinata dall’ art. 7-bis della Legge n 33/2009 viene prorogato al 31 dicembre 2009 (2. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole «fino al 30 giugno 2009.» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2009.»).

•          In data 30/12/2009 con DL 194 convertito in Legge  26/02/2010 n. 25 nell’art. 5, comma 3 così si legge “3. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2010».”

•          In data 25 marzo 2010 il DL n 40 convertito con modificazioni in Legge 22 maggio 2010 n 73 l’art. 2 al comma 3, proroga di fatto il termine di sospensione dell’efficacia del comma 1-quater dell’art. 29 della Legge 27/02/2009 n. 14, in quanto si incardina su quanto previsto dall’art. 7-bis della Legge n. 33/2009 :  “3. Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto sono, altresì, definiti gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.”

•          Nella Legge 122 del 15/07/2010 all’art. 51, comma 7 viene prevista una ulteriore proroga relativa a quanto previsto dall’art. 2 , comma 3 della Legge n 73/2010.

•          Ancora una volta con la Legge n 10/2011 detto termine viene ulteriormente prorogato al 31/03/2011.

•          Lo stesso Ministro dei Trasporti nel mese di settembre dell’anno 2011 a seguito di  interrogazione a risposta in Commissione (n. 5-04908 – Classifica 4746) in merito alla normativa sui servizi pubblici non di linea e più precisamente sull’efficacia applicativa dell’art. 29, comma 1 quater, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazione, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, dichiarava che “Rispetto alle disposizioni restrittive introdotte è tuttavia apparsa fin da subito necessaria una verifica di compatibilità con i principi di libera concorrenza. Tali verifiche, nonché le critiche mosse dalla categoria interessata e le osservazioni formulate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, hanno determinato successivi interventi normativi atti prima a stabilire e poi a confermare la sospensione della efficacia delle disposizioni citate”.

•          Successivamente, lo stesso termine è stato ancora una volta prorogato al 31/12/2011 e con provvedimento pubblicato in data 31/03/2011 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n 74 .

•          In data 29 dicembre 2011, con DL 216, lo stesso termine, con il comma 4 dell’art.11, viene prorogato al 30 giugno 2012.

•          In data 26 Giugno 2012 con DL 83, art. 17, lo stesso termine è stato, da ultimo, ulteriormente prorogato al 31.12.2012. La relativa relazione illustrativa dell’art. 17 del DL 83 del 2012 (doc. 4), che da ultimo ha prorogato la sospensione dell’entrata in vigore delle modifiche normative, chiarisce che “L’articolo proposto dispone una proroga sino al 31 dicembre 2012 per l’emanazione del decreto con cui, in esecuzione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, del D.L.n.40/10, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata, avrebbe dovuto adottare disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. L’adozione di tale decreto si rende necessaria, in quanto la normativa introdotta dall’articolo 29, comma 1–quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 – che ha apportato modifiche sostanziali alla legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, tra cui, in particolare, il servizio di taxi con autovettura e il servizio di noleggio con conducente – presenta notevoli profili di criticità, sia sotto il profilo costituzionale che comunitario e risulta, peraltro, di problematica attuazione, alla luce di alcune carenze sostanziali di carattere ordinamentale.

In particolare, la predetta disposizione contiene elementi fortemente restrittivi dei principi di libera concorrenza, già rappresentati in sede di conversione del citato decreto legge Milleproroghe del dicembre 2008, presso il Senato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che evidenziava come le innovazioni normative fossero suscettibili di introdurre numerosi elementi di rigidità nonché limiti aventi una spiccata portata anticoncorrenziale; in quella sede, la stessa Autorità concludeva auspicando l’introduzione di interventi correttivi delle suddette disposizioni.

Peraltro, anche la IX Commissione della Camera è intervenuta più volte con numerosi pareri.

Già in sede di conversione del primo D.L. n. 207/08 (il “mille proroghe” che ha visto l’inserimento dell’articolo 29, comma 1-quater) la predetta Commissione aveva espresso parere favorevole al disegno di legge di conversione dello stesso, a condizione che venisse soppresso il comma 1-quater dell’articolo 29.

La stessa, successivamente, ribadiva, con dei pareri espressi sui disegni di legge di conversione dei decreti legge n. 5 e n. 78 del 2009 (che disponevano la sospensione dell’efficacia delle citate disposizioni), che le norme introdotte in materia di attività di noleggio con conducente presentano notevoli profili problematici in relazione al rispetto dei principi di libero esercizio dell’impresa, libertà di stabilimento e tutela della concorrenza e la loro applicazione ostacolerebbe gravemente lo sviluppo delle imprese che prestano tale attività e raccomandava una profonda revisione di tali nuove disposizioni.

Allo stato, è pendente presso la Corte di giustizia dell’Unione europea una domanda di pronuncia giudiziale ex art. 267 avente ad oggetto proprio l’esame sulla compatibilità di alcune disposizione della legge quadro in materia di servizi pubblici non di linea, come modificata dall’articolo 29-comma 1-quater del d.l. n.207/2008, con le norme del Trattato.

La proroga, pertanto, si rende necessaria al fine di evitare l’entrata in vigore di una disposizione che contiene elementi fortemente restrittivi della concorrenza e di arginare la confusione che deriverebbe da un’applicazione dell’articolo 29, comma 1-quater, nella sua attuale formulazione, con i conseguenti effetti negativi che interesseranno gli enti locali competenti nella gestione pratica dei problemi, inevitabilmente causati dal caos interpretativo indotto dall’applicazione della predetta normativa e che si porranno, peraltro, in modo diverso nelle varie realtà territoriali coinvolte”

•          La Camera di Commercio di Frosinone ha richiesto espresso parere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sull’efficacia dell’articolo 29 comma 1-quater del d.l. n. 207/2008; il Ministero ha precisato che la suddetta normativa “è da considerarsi non in vigore, sino all’emanazione di apposito decreto del Ministero stesso, il cui termine per l’adozione è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2012” (doc. 5);

•          La Legge di Stabilità n. 228/2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 302 del 29 dicembre 2012, all’art. 1 comma 388, ha stabilito l’ulteriore proroga del termine suddetto alla data del 30 giugno 2013: “388. E' fissato al 30  giugno  2013  il  termine  di  scadenza  dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge.”

•          Da ultimo detto termine è stato prorogato al 31.12.2013 con Decreto Ministeriale del 26.06.2013 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 150 del 28.06.2013.

            Da tale ricostruzione normativa si evince chiaramente che nessun obbligo di rientro in rimessa è allo stato attuale in vigore e non si comprende pertanto lo stupore della giornalista nel sottolineare il mancato rientro in rimessa ed il fatto che i noleggiatori siano, a sua detta, per la maggior parte residenti a Roma.

Infatti, la versione originale della Legge quadro attualmente vigente, si limita a prevedere che “le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse”.

            D’altra parte a norma dell’art. 3 della suddetta legge quadro, secondo cui “il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio”, le suddette prenotazioni possono avvenire anche presso la sede del vettore: con la conseguenza evidente che il combinato disposto dei due tabella consente un’alternativa circa il luogo di prenotazione.

            Da ciò deriva inoltre che i soggetti che abbiano conferito la propria autorizzazione in una cooperativa ben possono far iniziare il servizio dal luogo in cui si trova la sede della cooperativa stessa.

            Inoltre l’art. 13 comma 3 della legge 21/92 prevede che “il trasporto può essere effettuato  senza  limiti  territoriali”. E diversamente non potrebbe essere visto l’attuale contesto europeo nel quale sono stati aboliti tutti i confini territoriali.

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