La Nuova legittima difesa. Cosa cambia da sabato 18 maggio? Lo spiega il prefetto Francesco Tagliente

Nel corso di una intervista radiofonica il prefetto Francesco Tagliente ha parlato della nuova legittima difesa introdotta dalla legge 26 aprile 2019 n. 36 che entrerà in vigore il prossimo sabato 18 maggio.

Gli abbiamo chiesto di spiegare con parole semplici per i lettori de L’Osservatore d’Italia cosa cambia da sabato per operatori di polizia e cittadini. Ecco cosa ha risposto

“Premetto che il tema della nuova legittima difesa, e in generale quello delle armi, è delicato e complesso anche per gli addetti ai lavori. -Ha detto Tagliente – E’ bene chiarire preliminarmente che il ricorso alle armi non può essere considerato una soluzione ai problemi della sicurezza, semmai è da considerare l’estrema ratio. Chi detiene o porta un’arma deve sapere che, a prescindere della legislazione vigente, dal momento in cui la usa può cambiare la sua vita e quella dei propri familiari”.

L’intervista a Francesco Tagliente

Prima di parlare della nuove legittima difesa introdotta dalla legge 26 aprile 2019 n. 36 e in vigore dal 18 maggio, ritene utile premettere alcune riflessioni sulla disciplina generale delle armi da sparo?

Assolutamente sì. Intanto vanno tenuti distinti acquisto, trasporto, detenzione e porto delle armi da sparo dalla legittima difesa. Con l’entrata in vigore della nuova legge 26 aprile 2019 n. 36 è necessario tenere ben distinta anche la legittima difesa all’interno delle mura domestiche o all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale, dalle ipotesi di legittima difesa in luoghi diversi dal domicilio.

Cosa dice la legge in merito all’acquisto e la detenzione in casa? Per quanto concerne l’acquisto e la detenzione in casa la legislazione vigente è tutto sommato, abbastanza permissiva e chiara: basta chiedere il N.O. all’acquisto certificando il possesso dell’idoneità psico-fisica e quella al maneggio delle armi e fare la denuncia di detenzione, che è stata recentemente semplificata. Dal 14 settembre scorso sono in vigore nuove regole disposte dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n.104. Tra le modifiche c’è la possibilità di denunciare la detenzione inviando una mail tramite posta certificata. Sul tema è bene ricordare che il DL n.104 del 10 agosto 2018, n. 104 dispone che le armi camuffate, come la penna-pistola o bastoni fucile sono considerate armi tipo guerra e non possono più essere detenute.

Ci sono difficoltà per il trasposto di armi? Per il trasporto di armi e parti d’arma tra soggetti muniti della licenza, l’obbligo dell’avviso è assolto mediante comunicazione, almeno 48 ore prima del trasporto medesimo, all’autorità di pubblica sicurezza, anche per via telematica attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La comunicazione deve accompagnare le armi e le parti d’arma.

Sarà più difficile ottenere il porto d’arma per difesa personale? Per ottenere il porto d’arma per difesa personale invece, anche con le nuove regole, oltre il possesso dell’idoneità psico-fisica e quella al maneggio delle armi è necessario dimostrare una ragione valida e motivata che giustifichi il bisogno di andare armati.

E per la legittima difesa in generale? Ben diversa è la questione della legittima difesa per la quale con l’entrata in vigore della nuova legge del 2019 è necessario tenere ben distinta quella all’interno delle mura domestiche o all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale, dalle ipotesi di legittima difesa in luoghi diversi dal domicilio

Come funziona per la legittima difesa in luoghi diversi dal domicilio? Per la legittima difesa in luoghi diversi dal domicilio le nuove disposizioni incidono solo sul rimborso delle spese di giudizio. Fuori dall’ipotesi della legittima difesa nel domicilio, pertanto, i presupposti e i requisiti della scriminante restano quelli scolpiti nel primo comma dell’art. 52 c.p. (pericolo attuale di un’offesa ingiusta per un diritto proprio o altrui; difesa necessaria e proporzionata all’offesa). Quindi per il rimborso spese c’è differenza tra gli imputati. L’articolo 8 della legge stabilisce che, nei procedimenti penali nei quali venga loro riconosciuta la legittima difesa “domiciliare”, le spese del giudizio per le persone interessate siano poste a carico dello Stato, mentre analoga previsione non è contemplata per le ipotesi di legittima difesa in luoghi diversi dal domicilio.

Come viene regolata la legittima difesa all’interno delle mura domestiche o di quelle del proprio studio o della propria attività imprenditoriale? La nuova legittima difesa all’interno delle mura domestiche disciplinata dalla legge 26 aprile 2019 n. 36, opera su tre piani diversi: esclusione della responsabilità penale; esclusione o limitazione della responsabilità civile; alleggerimento del peso del procedimento penale, che resta inevitabile.

La difesa è sempre legittima? Sì, agisce “sempre” in stato di legittima difesa colui che “compie un atto per respingere l’intrusione con violenza, minaccia di uso di armi e di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”.  Se la persona che si difende usa un’arma legittimamente detenuta o un altro mezzo idoneo a difendersi, sussiste “sempre” il rapporto di proporzione tra difesa e offesa.

C’è altro?
Altra novità prevista dalla nuova legittima difesa è contenuta in una modifica al codice civile e stabilisce che l’aggredito non si possa trovare a subire cause di risarcimento per il danno né da parte dell’aggressore né da suoi familiari. Chi si è legittimamente difeso non è responsabile civilmente: il cittadino, se assolto in sede penale, non è obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto in sede civile.

Come si misura il rapporto tra difesa e offesa? Sussiste “sempre” il rapporto di proporzionalità tra difesa e offesa  “Se taluno legittimamente presente nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi”, “usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione”.

Ci sono novità per l’eccesso colposo? Sì, c’è la non punibilità di chi si è difeso in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto. L’art 2 va a modificare l’art 55 del c.p. che disciplina l’eccesso colposo. Con il nuovo testo si esclude la punibilità di chi si è difeso in “stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto”

E per esempio cosa succede a chi si approfitta dei disabili o degli anziani? C’è la non punibilità per chi agisce contro chi approfitta delle “circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”. La punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito” contro chi approfitta delle “circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa

Come vengono regolati il furto in casa e lo scippo? La sospensione della pena è condizionata al risarcimento del danno. “Nel caso di condanna per il reato” di furto in abitazione e furto con strappo “la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa”.

Che succede a chi entra in casa e ruba? Ci sono pene più severe per la violazione di domicilio, per il furto in abitazione e con strappo e per la rapina. Il provvedimento prevede, un inasprimento delle pene nell’ottica di una rafforzata tutela del domicilio e dei luoghi di privato interesse, nonché per le ipotesi di rapina. La modifica si pone nel senso di rendere ancora più severe pene con un innalzamento, in tutti i casi, anche dei minimi edittali.

Per la violazione di domicilio la pena massima ora arriva a 4 anni. La pena è da due a sei anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

Per il Furto in abitazione e furto con strappo è prevista la reclusione da quattro a sette anni e da cinque a dieci anni se il reato è aggravato.

Per la rapina il minimo edittale viene aumentato di un anno per tutte le circostanza. Nessun risarcimento se si è assolti in sede penale