Cura Italia: ecco le prime modifiche proposte da AssoConsum in Commissione Giustizia al Ministero Sviluppo Economico

Nella serata di ieri AssoConsum ha inoltrato al Ministero dello Sviluppo Economico alcune proposte di modifica al decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 c.d. “Cura Italia”.

“Si tratta, precisamente, di tre
iniziative di rivalutazione normativa in materia tributaria finalizzate ad una
migliore tutela di cittadini-consumatori, famiglie, piccole-medio imprese.

Soprattutto in questo drammatico
periodo storico, di impatto sociale enormemente negativo, è necessario che
l’apporto collaborativo istituzionale che ora ci compete possa contribuire ad
un inquadramento quanto più ottimale delle norme.

Motivo, quest’ultimo, per cui l’associazione
immediatamente dopo la promulgazione del decreto da parte del Presidente della
Repubblica ha attivato la Consulta Legale Nazionale (da poco più di un anno
istituita proprio per il vaglio di più ampio raggio delle questioni giuridiche
rilevanti) al fine di considerare il disposto di legge nella sua interezza.

Attesa l’evoluzione dell’emergenza
coronavirus ed l’iter parlamentare già iniziato per l’eventuale conversione in
legge del decreto Cura Italia  è chiaro
che il tempo diventa davvero prezioso; ragione per cui AssoConsum ha
considerato vitale in questo momento offrire alla Commissione Giustizia del
MISE un primo ventaglio di proposte che, con ogni buona probabilità, verrà
ampliato coinvolgendo anche altri settori giuridici interessati come ad esempio
l’ambito bancario, alimentare, amministrativo, assicurativo, ecc.”.

Qui di seguito l’abstract delle proposte AssoConsum, in materia tributaria, inviate al Ministero Sviluppo Economico per la Commissione Giustizia

  1. all’art. 67 si propone la non conversione
    dell’ampliamento, per combinato disposto, dei “TERMINI DI DECADENZA E
    PRESCRIZIONE
    ” – Non convertire in
    legge 
    l’ultimo comma (n. 4) atteso che, ove mai consentita
    l’applicabilità dell’art. 12, co. 2, del D.Lgs. 159/2015, si genererebbe una violazione del
    principio di eguaglianza e parità di trattamento – art. 3 Costituzione – tra
    Amministrazione pubblica e Cittadini (segnatamente in sfavore di
    quest’ultimi). 

In caso di conversione in legge della suddetta
disposizione, invece, prevedere una norma d’interpretazione autentica, ai sensi
dell’art. 1 co. 2, LEGGE 212/2000 (Statuto dei Contribuenti), inserendo nel
testo di legge (a deliberarsi) il progressivo art. 67 bis mediante
il quale chiarire che “l’Istituto della sospensione dei termini delle
attività degli uffici degli Enti Impositori e degli Agenti della Riscossione
non può intendersi, ad ogni modo, in sfavore del cittadino-contribuente non
applicandosi, per l’effetto, alcuna proroga del termine sino al 31 dicembre del
secondo anno successivo rispetto al giorno di dichiarata fine dello stato
di emergenza (quale evento eccezionale) dovendosi pertanto applicare solo la
sospensione effettiva”. 

  • all’art. 67 si propone il “BLOCCO DI TUTTE LE
    ATTIVITA’ DEGLI UFFICI IMPOSITORI ED ESATTORIALI
    ” – Prevedere con disposizione aggiuntiva,
    avente progressivo comma 5, l’applicazione espressa del «divieto di
    notificazione di atti esattoriali di qualsiasi natura per tutto il periodo di
    dichiarata emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31
    gennaio 2020 (durata di 6 mesi)»; 
    quanto innanzi attesa l’inesistenza
    oggettiva di alcuna menzione specifica riguardo l’art. 12, co.
    3, D.Lgs. 159/2015 nel Decreto Legge.

Prevedere, altresì, una estensione
totale del blocco 
suddetto a tutte le misure cautelari (ipoteca e
fermo amm.vo), ai pignoramenti, a tutti gli atti intesi e qualificabili
non puramente ed esclusivamente esattoriali come ad esempio i provvedimenti di
cui agli artt. 29 e 30 del D.L. 78/2010, le iscrizioni a ruolo di ogni genere e
tutti gli atti preordinati a quest’ultime attività (il riferimento è, quindi, a
liquidazioni, controlli, accertamenti, ecc.); estensione da prevedersi nel
testo (a deliberarsi) ad abundantiam rispetto ad attività
di verifica, in essere o da iniziare, pur con «presunzioni» (fatte salve le
attività di polizia tributaria inerenti indagini ricadenti in sfera mafiosa od
altre da specificarsi opportunamente).

In virtù della vigente autonomia
delle Regioni e degli Enti Locali, in ogni caso, estendere il blocco di cui
innanzi a tutte le fattispecie regionali, provinciali, comunali ed ad
atti dei riscossori privati. 
Il tutto nel doveroso rispetto del
principio di capacità e proporzionalità contributiva di cui all’art. 53
della Costituzione e dei Principi della Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo;

  • all’art. 68 si propone “AMPLIAMENTO SOSPENSIONE
    TERMINI DI PAGAMENTO”
     – Deliberare una norma d’interpretazione autentica, ai sensi
    dell’art. 1, co. 2, della legge 212/2000 (Statuto dei Contribuenti), inserendo
    nel testo di legge (a deliberarsi) il progressivo art. 68 bis volto
    a chiarire che «la sospensione dei termini dei versamenti in scadenza
    nel periodo intercorrente dal giorno 8 marzo al giorno 31 maggio 2020,
    derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, va
    applicata ai piani di rateazione di cui all’art. 19 del D.P.R.
    n. 602/1973 anche laddove concessi dai riscossori privati in ragione degli
    artt. 52 e 53 del D.Lgs. 446/1997».

Prevedere all’art. 68 l’inserimento
del comma 1 bis mediante il quale riconoscere l’estensione del
regime di sospensione dei termini di versamento anche alle casistiche di
adesione e/o di definizione alternativa che fuoriescono dalla specifica di cui
in decreto e cioè, a titolo di esempio, le forme rateali delle comunicazioni
d’irregolarità, controllo formale, avvisi bonari, accertamento con adesione,
mediazione contenziosa, ecc.